Allegato II - definizione dei parametri edilizi

Parametri e misure relativi al suolo e alle costruzioni in generale

Art. 2.1 - Profilo di una costruzione

Per profilo di una costruzione si intende la linea chiusa che costituisce il contorno della proiezione ortogonale della costruzione su un piano.

Art. 2.2 - Sagoma lorda di una costruzione

1. Per sagoma lorda di una costruzione si intende la figura geometrica tridimensionale delimitata dall'insieme (inviluppo) dei profili. La sagoma lorda pertanto rappresenta la forma esterna della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti (anche aggettanti o interrate o accessorie, ecc.).

2. Il volume della sagoma lorda è la misura in mc. della sagoma lorda.

Art. 2.3 - Sedime di una costruzione e superficie occupata (SO)

1. Per sedime di una costruzione si intende il profilo della costruzione, comprensiva di tutte le sue parti, proiettato sul piano orizzontale rappresentante il suolo (1). Non fanno parte del sedime quelle porzioni di suolo che sono soltanto rimodellate in relazione alla costruzione, ma non sono interessate da manufatti; sono viceversa parte del sedime quelle porzioni di suolo nelle quali il suolo stesso è stato interessato o integrato con materiali da costruzione idonei al suo consolidamento (2).

2. Per superficie occupata (SO) si intende la misura in mq. dell'area del sedime.

Art. 2.4 - Perimetro di attacco al suolo e impronta

1. Per perimetro di attacco al suolo di una costruzione si intende la linea chiusa che rappresenta la linea di contatto fra la costruzione (intesa comprensiva di tutte le sue parti) e la superficie del suolo (1).

2. Per impronta si intende la figura piana racchiusa dalla proiezione del perimetro di attacco al suolo sul piano orizzontale.

3. Per superficie dell'impronta si intende la misura in mq. dell'area dell'impronta.

Art. 2.5 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)

1. Si definisce superficie impermeabilizzata, ai fini urbanistici, la misura in mq. di quella porzione di sedime interessata da costruzioni (fuori o entro terra) che impediscono alle acque meteoriche di penetrare nel terreno o comunque riducono l'entità di tale penetrazione (3). Nell'ambito e per i fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, preesistente alla costruzione.

2. Si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto la porzione di questo che viene lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorchè grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera.

 

 

Art. 2.6 - Quota al suolo (QS)

1. Si definisce quota al suolo di una costruzione la media delle quote del terreno misurate lungo il perimetro di attacco al suolo e ponderate rispetto allo sviluppo lineare del perimetro stesso.

2. Qualora lungo il perimetro del sedime la quota del terreno sia stata o venga sensibilmente aumentata con un rilevato artificiale localizzato, la misura va effettuata escludendo il rilevato artificiale sulla base delle quote del terreno circostante.

3. Nel caso di due costruzioni diverse contigue nelle quali un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'una coincide con un tratto del perimetro di attacco al suolo dell'altra, tale tratto è escluso dal computo e le relative quote non contribuiscono a determinare la misura della quota al suolo della costruzione.

4. La quota al suolo, come la quota massima e la quota minima di cui agli articoli successivi, sono misurate rispetto ad una quota di riferimento generale (livello del mare), o locale.

Art. 2.7 - Quota massima (Q max) e Quota minima (Q min.)

1. La quota massima di una costruzione è la quota del suo punto più alto, non escludendo alcun elemento della costruzione.

2. La quota minima di una costruzione è la quota del suo punto più basso, non escludendo alcun elemento della costruzione.

 

Art. 2.8 - Altezza da terra e profondità da terra

1. Si definisce altezza da terra di una costruzione la differenza tra le due quote Qmax e QS.

2. Si definisce profondità da terra di una costruzione la differenza tra le due quote Qmin e QS.

Art. 2.9 - Superficie di una unità organica

La superficie di una Unità organica (Unità Edilizia, Unità Fondiaria, ecc.) è la misura dell'area dell'Unità, proiettata sul piano orizzontale.

Art. 2.10 - Rapporto di occupazione

Si definisce rapporto di occupazione il rapporto percentuale fra la superficie occupata di una costruzione e la superficie fondiaria (SO/SF) oppure la superficie territoriale (SO/ST).

Art. 2.11 - Tasso di permeabilità

Si definisce tasso di permeabilità il rapporto percentuale fra la superficie permeabile e la superficie fondiaria (SP/SF) oppure la superficie territoriale (SP/ST)

Parametri e misure relativi ai soli edifici

Art. 2.12 - Sagoma netta convenzionale (SA.N.)

1. Si definisce sagoma netta convenzionale di un edificio, o semplicemente sagoma netta (SA.N.), la figura geometrica costituita dalle superficie (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi e degli spazi aperti coperti dell'edificio.

In particolare la SA.N. è definita:

- dalle superfici esterne delle chiusure degli spazi chiusi, al netto di sporgenze decorative o funzionali;

- dall'estradosso delle coperture degli spazi aperti coperti e dalle loro proiezioni sulle superfici di calpestio sottostanti;

- dalla superficie di calpestio del piano più basso.

2. Sono quindi esterni alla SA.N.:

- gli elementi aggettanti a sbalzo che non determinano spazi chiusi o spazi aperti coperti;

- le componenti di impianti dell'edificio (di cui ai punti 5 e 6 dell'Art. 2.14 dell’Allegato I) che sporgono dai piani fondamentali della sagoma netta, quali ad esempio: condotte impiantistiche, pluviali, canne fumarie, comignoli, antenne, extra-corsa degli ascensori, pannelli solari, ecc., purchè non costituiscano spazi tecnici praticabili.

Art. 2.13 - Sagoma netta fuori ed entro terra

1. Si definisce Sagoma netta fuori terra (SA.N.f.t.) la figura geometrica costituita dalla sagoma netta escludendo da questa i piani interrati.

La sagoma netta fuori terra è delimitata verso il basso dalla superficie di calpestio del piano più basso non interrato.

2. Si definisce sagoma netta entroterra (SA.N.e.t.) la figura geometrica che costituisce la differenza fra la sagoma netta e la sagoma netta fuori terra.

Art. 2.14 - Volume della sagoma netta di un edificio (V.sa.n.)

Si definisce Volume della sagoma netta di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita sagoma netta.

Art. 2.15 - Volume della sagoma netta fuori terra (V.sa.n.f.t.)

Si definisce Volume della sgoma netta fuori terra la misura in mc. della figura geometrica definita sagoma netta fuori terra.

Art. 2.16 - Involucro (INV)

Si definisce involucro di un edificio la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio.

L'involucro è quindi definito in analogia alla sagoma netta, ma non comprende gli spazi aperti coperti.

Art. 2.17 - Involucro fuori ed entro terra

Si definisce Involucro fuori terra (INV.f.t.) la figura geometrica costituita dalle superfici (piane o non piane) che delimitano l'insieme di tutti gli spazi chiusi dell'edificio, escludendo da questo i piani interrati.

L'involucro netto fuori terra è delimitato verso il basso dalla superficie di calpestio del piano più basso non interrato.

Si definisce involucro entroterra la figura geometrica che costituisce la differenza fra l'involucro totale e l'involucro netto fuori terra.

Art. 2.18 - Volume dell'Involucro (V.inv.)

Si definisce volume dell'involucro di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita involucro. Si definisce volume dell'involucro fuori terra di un edificio la misura in mc. del volume della figura geometrica definita involucro netto fuori terra.

Art. 2.19 - Superficie coperta (SQ)

Si definisce superficie coperta di un edificio la figura piana che costituisce la proiezione della sagoma netta fuori terra sul piano orizzontale.

Art. 2.20 - Rapporto di copertura (SQ/SF)

Si definisce rapporto di copertura il rapporto percentuale fra la superficie coperta di un edificio e la superficie fondiaria.

Art. 2.21 - Superficie utile (Su) Superficie accessoria (Sac)

1. Nella edilizia residenziale la Su è costituita dalla somma: della superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi (superficie utile abitabile dell’Art. 3 del D.M. 801/77) e della superficie di pavimento netta degli ambienti destinati ad altre funzioni integrate con la residenza e con essa compatibili; per gli ambienti destinati alle funzioni integrate con la residenza questo metodo di calcolo della Su si applica solo se tale Su non supera il 20% della Su complessiva dell’edificio; in caso contrario si applica, per le suddette funzioni, il metodo di calcolo della Su usato per gli edifici destinati ad attività produttive.

2. Nel calcolo della Su non rientra la Superficie accessoria (servizi e accessori elencati all’Art. 3 del D.M. 801/77), costituita dalla superficie di pavimento di:

a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso e porticati liberi;

d) logge e balconi.

I servizi ed accessori sopra elencati - conteggiati per l’intera superficie quelli di cui alle lett. a) e b), conteggiati per un terzo quelli di cui alle lett. c) e d) - potranno avere al massimo una superficie pari al 70% della Su sopra definita; nel caso ecceda, la parte eccedente verrà computata come Su ai fini del calcolo dell’indice di utilizzazione.

Non viene conteggiata la superficie dei porticati di uso pubblico.

3. Nel caso del cambio della destinazione d’uso esistente nella destinazione d’uso residenziale di un edificio inserito in una zona residenziale e nel caso di demolizione e ricostruzione con la stessa Su di edificio sempre inserito in una zona residenziale, si considera Su esistente, da assoggettare al cambio di destinazione d’uso o da utilizzare nella ricostruzione, la Su sopra definita e la superficie di pavimento di vani in precedenza destinati a funzioni produttive artigianali o agricole (magazzini, fienili, ecc.) purché non a carattere precario; in nessun caso può essere considerata Su la superficie di vani con altezza inferiore a m. 2,40.

4. Per superficie utile Su di edifici destinati ad attività produttive si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra; sono esclusi dal calcolo della Su e considerati Superficie accessoria gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente. É pure considerata superficie accessoria la superficie dei porticati di uso collettivo e la superficie delle autorimesse fino alla misura corrispondente alla quantità minima di parcheggi pertinenziali richiesti (vedi Allegato VII) se interrate.

5. Per superficie utile Su relativa alle attrezzature si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra; dal calcolo della Su sono esclusi e considerati Superficie accessoria gli impianti igienici, la centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessario al miglioramento delle condizioni ambientali.

É pure considerata Superficie accessoria la superficie dei porticati di uso collettivo e la superficie delle autorimesse in misura corrispondente alla quantità minima di parcheggi pertinenziali richiesti (vedi Allegato VII) se interrate.

Art. 2.22 - Altezza utile

1. L'altezza utile in un punto di uno spazio chiuso, o di uno spazio aperto coperto, è la distanza tra la superficie di calpestio e l'intradosso della chiusura superiore o della partizione interna superiore in quel punto; la misura va effettuata senza tener conto:

- delle travi ricalate,

- delle irregolarità e dei punti singolari,

- delle attrezzature di arredo fisso interne al vano (quali ad esempio armadi a muro o mensole che non diano luogo a soppalchi),

- degli infissi interni, o controsoffitti.

2. L'altezza utile è la misura che si considera ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80, vedi art. 1.13), e di quelli non fruibili.

Art. 2.23 - Altezza utile netta media

1. L'altezza utile netta di un punto di uno spazio chiuso o di un spazio aperto coperto corrisponde alla misura dell'altezza utile, come definita all'articolo precedente, tenendo però conto, in eventuale detrazione:

- delle attrezzature di arredo fisso interne al vano,

- degli infissi interni, o controsoffitti.

2. L'altezza utile netta media di un vano (detta anche altezza virtuale), quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenza costante, è data dalla media delle altezze utili nette, escludendo però quelle parti dello spazio che eventualmente siano non fruibili. Quando l'intradosso superiore è inclinato con pendenze non costanti o curvo è data dal rapporto fra il volume del vano e la sua superficie, sempre non considerando le eventuali porzioni di vano non fruibili.

3. L'altezza utile netta media (h) è la misura che si considera ai fini del rispetto dei requisiti di altezza minima dei vani, fissati dalla legge e dal Regolamento Edilizio.

Art. 2.24 - Altezza del fronte di un edificio (HF)

1. L’altezza di un fronte di edificio è data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configurazione finale e la più alta delle seguenti quote:

- intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su;

- linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°);

- linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°);

- sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a ml. 1,20 (per gli edifici con copertura piana).

4. Dalla misura dell'altezza restano esclusi:

- i vani tecnici,

- le componenti di impianti dell'edificio,

- i parapetti di coperture piane, purchè di altezza non superiore a m. 1,20.

Art. 2.25 - Altezza di un edificio (H)

Si definisce altezza di un edificio la più alta delle altezze dei suoi fronti.

Art. 2.26 - Numero di piani di un edificio (NP, NPT)

1. Per numero di piani di un edificio (NP) si intende convenzionalmente il numero massimo di piani sovrapposti che si trovano in una qualsiasi sezione dell'edificio, ad esclusione:

- dei piani interrati;

- dei piani costituiti esclusivamente da vani sottotetto che non superino l'altezza utile media di m. 1,50.

2. Per numero di piani totale (NPT) si intende il numero massimo di piani sovrapposti senza alcuna esclusione.

Art. 2.27- Superficie di vendita (SV)

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è la misura delle aree destinate alla vendita comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine, e quelle di vani adibiti all'esposizione delle merci frequentabili dal pubblico, purchè collegati funzionalmente e direttamente all'esercizio di vendita.

2. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa" purché non adibiti all'esposizione delle merci.

Note all’Allegato II

(1) Con riguardo agli edifici, si noti che, secondo la definizione data, fanno parte del sedime e sono compresi nel perimetro di attacco al suolo anche elementi dell'edificio che non rientrano nella 'Superficie Coperta' come verrà in seguito definita; ad esempio fanno parte del sedime di un edificio le superfici pavimentate attorno ad esso, la rampa e il corsello scoperti che disimpegnano le autorimesse, e anche eventuali manufatti di contenimento del terreno attorno all'edificio, se si configurano come parte integrante dell'edificio, necessaria alla sua funzionalità.

(2) Ad esempio una scarpata sottostrada costituita da apposita massicciata e successivamente inerbita fa parte del sedime della costruzione 'strada'; viceversa una scarpata soprastrada realizzata mediante semplice asportazione di suolo, senza aggiunta di materiali od opere di consolidamento, non fa parte del sedime della strada. Ancora ad esempio, il sedime di un argine in terra battuta è costituito dalla proiezione dell'argine stesso comprensivo delle sue scarpate.

(3) Ad esempio: una costruzione completamente interrata, anche coperta con copertura vegetale, costituisce superficie impermeabilizzata; un parcheggio costituito da sottofondo stradale e dotato di sistema di raccolta delle acque piovane è da considerare una superficie impermeabilizzata anche se la finitura superficiale è costituita da elementi autobloccanti di per sè permeabili.

Viceversa superfici impermeabili di piccola dimensione inserite nell'ambito di un'area permeabile (ad esempio una pista ciclabile asfaltata nell'ambito di un parco) non sono da considerare superfici impermeabilizzate poichè si può presumere che l'acqua meteorica che vi cade venga assorbita dal terreno immediatamente latistante, senza apprezzabili riduzioni dell'entità della penetrazione.