Allegato III - definizione dei parametri e dei termini urbanistici
Art. 3.1 - St - Superficie Territoriale
1. Si definisce superficie territoriale la superficie di unarea a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento urbanistico preventivo; tale area è comprensiva della superficie fondiaria e delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
La St va misurata la netto delle eventuali strade esistenti o previste dal P.R.G. e al lordo delle strade che saranno previste dal piano particolareggiato dellarea.
Art. 3.2 - Sf - Superficie Fondiaria
1. Si definisce superficie fondiaria la superficie di unarea a destinazione omogenea di zona sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto, successivo o meno allintervento preventivo.
Nel caso di lotti edificati la Sf relativa al singolo edificio o gruppo di edifici è data: o dal lotto edificatorio indicato nelle licenza o concessione rilasciata per la costruzione o, in mancanza di questa, dal terreno circostante appartenente alla stessa proprietà delledificio, sulla base della situazione catastale, eventualmente integrata da perizia giurata, esistente alla data di adozione del P.R.G..
La Sf da destinarsi a nuove costruzioni non dovrà risultare edificata secondo la definizione di cui sopra.
Nel caso di intervento relativo a nuove costruzioni non subordinato a intervento preventivo nella Sf sono comprese anche le aree per opere di urbanizzazione primaria da realizzare ai sensi delle Norme del P.R.G..
Art. 3.3 - Ut - Indice di Utilizzazione Territoriale
1. Lindice di utilizzazione territoriale è il rapporto tra la superficie utile Su costruibile e la superficie territoriale St; in pratica indica per ogni ha. di St la quantità, espressa in mq., di Su realizzabile.
Art. 3.4 - Uf - Indice di Utilizzazione Fondiaria
1. Lindice di utilizzazione fondiaria è il rapporto tra la superficie utile Su costruibile e la superficie fondiaria Sf (o la SAU nei casi di edificazione di edifici di servizio agricolo); in pratica indica per ogni ha. di Sf (o per ogni ha. di SAU) la quantità, espressa in mq., di Su realizzabile.
Art. 3.5 - Opere di urbanizzazione
1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate dallArt. 31, commi 1 e 2, della L.R. 47/78.
2. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate dallArt. 31, comma 3, della L.R. 47/78.
Art. 3.6 - Superficie minima di intervento
1. Per superficie minima di intervento si intende lestensione minima di Sf o St richiesta dalle norme del P.R.G. per realizzare determinati interventi.
Art. 3.7 - Unità fondiaria agricola
Per 'unità fondiaria agricola', o semplicemente 'unità agricola', ai fini del P.R.G., si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative).
L'unità fondiaria agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio di concessioni finalizzate all'attività agricola.
L'unità fondiaria agricola può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare o di ascendenti o discendenti di primo grado), in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata residua almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di concessione dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità agricola ai fini del rilascio di una concessione, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità agricola , anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento.
L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già insistono altri fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.
L'unità agricola può essere costituita da terreni ricadenti nel territorio di comuni diversi; in tal caso le richieste di concessione per interventi di NC, RI, AM, che facciano riferimento, ai fini del computo della edificabilità, a terreni siti in comuni diversi devono sempre essere accompagnate da P.S.A., da inviarsi anche agli altri comuni nei quali ricadono i terreni considerati, perché ne possano valutare la correttezza rispetto agli atti pregressi e tenere conto nell'eventualità di successive richieste.
Art. 3.8 - Superficie fondiaria dell'unità agricola (SF)
Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento.
Art. 3.9 - Superficie agricola utilizzata (SAU)
Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità fondiaria agricola, depurata delle superfici boscate e delle tare improduttive.
Per P.S.A. si intende il Piano di Sviluppo Aziendale o Interaziendale di cui all'Art. 40 della l.r. 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni.
Art. 3.11 - Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP)
Si considera IATP ai sensi della l.r. 5/5/1977 n. 18 e successive modificazioni il soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei mesi.
Art. 3.12 - Centro aziendale agricolo
Si considera centro aziendale agricolo linsieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria agricola.