Allegato IV - definizione degli interventi urbanistici ed edilizi

Art. 4.1 - Intervento

1. Si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un'immobile.

2. Si definiscono 'interventi significativi', per il campo di competenza della Amministrazione Comunale nella pianificazione urbanistica e nel controllo edilizio, quegli interventi che determinano cambiamenti di entità o qualità superiori a determinate soglie convenzionalmente fissate.

4. Gli interventi definiti significativi sono sottoposti a procedure di controllo, di autorizzazione, di concessione.

Art. 4.2 - Tipi di intervento

1. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione urbanistica e delle procedure di controllo edilizio a scala comunale sono classificati in una serie di tipi di intervento, ciascuno dei quali è definito negli articoli seguenti.

2. Gli interventi non compresi nei tipi di seguito definiti non sono considerati significativi nel campo di competenza della pianificazione urbanistica comunale e del controllo edilizio.

3. I tipi di intervento significativi sono i seguenti:

A - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato di diritto DEI SUOLI (alias INTERVENTI URBANISTICI):

· Nuova urbanizzazione,

· Ristrutturazione urbanistica;

B - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato FISICO:

B.1 - Interventi edilizi 'di recupero':

· MO - Manutenzione ordinaria,

· MS - Manutenzione straordinaria,

· RC - Risanamento conservativo,

· RE - Ristrutturazione edilizia.

B.2 - Interventi edilizi di costruzione e demolizione:

· NC - Nuova costruzione,

· RI - Ricostruzione,

· AM - Ampliamento,

· D - Demolizione.

B.3 - Interventi non edilizi:

· MM - Modificazione morfologica del suolo.

· AR - Installazione di elementi di arredo.

C - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso:

· CD - Cambio d'uso.

4. La classificazione dei tipi di intervento edilizio è effettuata sulla base della diversa qualità ed entità delle modificazioni che l'intervento determina su una serie di misure e caratteristiche (parametri) che definiscono l'oggetto, mentre prescinde dalle finalità dell'intervento, dalle sue metodologie e tecnologie, dalla sua onerosità, così come da giudizi relativi al valore (culturale, storico, ambientale o altro) dell'oggetto stesso o delle modificazioni che l'intervento determina.

5. Gli eventuali limiti con cui i diversi tipi di intervento sono ammissibili nelle diverse situazioni territoriali e condizioni sono dettati dal P.R.G. o dai suoi strumenti attuativi. Con riferimento a particolari situazioni territoriali e/o a particolari costruzioni a cui è riconosciuto un interesse storico, ambientale o testimoniale, il P.R.G. detta inoltre le finalità e le metodologie a cui gli interventi edilizi si devono attenere; tali finalità e metodologie danno luogo ad una classificazione delle categorie di tutela di cui al successivo Allegato V.

 

A - Tipi di Intervento relativi a cambiamenti dello stato di diritto dei suoli (alias Interventi Urbanistici)

Art. 4.3 - Nuova urbanizzazione alias lottizzazione

1. Definizione: costituisce intervento di nuova urbanizzazione una sequenza di atti giuridici che vanno ad interessare aree totalmente o prevalentemente inedificate e non dotate, se non parzialmente, di urbanizzazioni, per trasformarle in aree edificabili. L'intervento di nuova urbanizzazione contempla il frazionamento dei terreni in lotti a scopo edificatorio (di cui all'Art. 18 della L. 47/85).

2. Procedura: gli interventi di nuova urbanizzazione si attuano esclusivamente per approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 4.4 - Ristrutturazione urbanistica

1. Definizione: costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica una sequenza di atti giuridici che vanno ad interessare aree prevalentemente edificate e sono rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso. L'intervento di ristrutturazione urbanistica contempla il riordino dei frazionamenti catastali e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Procedura: gli interventi di ristrutturazione urbanistica si possono attuare sulla base di un piano urbanistico attuativo ed in seguito alla stipula della relativa convenzione; i successivi interventi edilizi sono sottoposti alle relative procedure ai sensi degli articoli seguenti.

 

B - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato fisico:

B1 - Interventi edilizi di 'recupero'

Art. 4.5 - Manutenzione ordinaria (MO)

1. Definizione: costituiscono intervento di manutenzione ordinaria (MO) le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle costruzioni e quelle necessarie a mantenerle in efficienza senza modificarne le caratteristiche dimensionali.

Con specifico riferimento agli edifici, costituiscono MO le opere di riparazione, rinnovamenti, sostituzione delle loro finiture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti degli edifici stessi.

Per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico (1). Nella "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende compreso l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti, o la destinazione ex-novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici.

2. Ad esempio e con specifico riferimento agli edifici, sono interventi di MO, le seguenti:

a) Opere interne: riparazione rinnovamento e sostituzione di intonaci, pavimenti, rivestimenti, infissi, serramenti, controsoffitti, apparecchi sanitari, canne fumarie e di ventilazione; aggiunta di nuovi apparecchi sanitari in bagni esistenti, aggiunta di nuove canalizzazioni per liquidi, aeriformi, ecc.;

b) Opere esterne: riparazione e sostituzione, purchè senza alterazione delle caratteristiche, posizioni, forme e colori preesistenti di: intonaci, pavimenti, rivestimenti, serramenti, manti di copertura, impermeabilizzazioni, guaine tagliamuro, grondaie, pluviali, canne e comignoli, cornicioni e cornici, zoccolature, bancali, gradini, ringhiere, inferriate, recinzioni, pavimentazioni, sistemazioni e arredi dell'area di pertinenza.

3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento MO non modifica alcuna delle misure e delle caratteristiche dell'edificio di cui all’Allegato II.

4. Estensione dell'intervento: l'intervento MO può riguardare intere costruzioni o singole parti o unità immobiliari; tuttavia quando comprende la ritinteggiatura di facciate di un edificio, essa deve essere estesa all'intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico essa deve essere estesa a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico.

5. Procedure: l'intervento MO è sottoposto a:

· autorizzazione edilizia, quando riguarda edifici vincolati ai sensi delle Leggi n 1089/1939 o n 1497/1939;

· nessuna procedura negli altri casi.

6. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali e fiscali, l'intervento MO corrisponde a quello di cui alla lettera a) dell'Art. 31 della L. 5.8.1978 n. 457.

Art. 4.6 - Manutenzione straordinaria (MS)

1. Definizione: costituiscono intervento di manutenzione straordinaria (MS) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali delle costruzioni, nonchè per adeguarle e integrarle dal punto di vista tecnologico. Nel caso specifico di edifici costituiscono intervento MS le opere di:

- consolidamento o sostituzione, senza modificarne la posizione, di strutture portanti, chiusure, partizioni esterne, partizioni interne orizzontali o inclinate (1);

- realizzazione, modifica o eliminazione di partizioni verticali interne alle singole U.I. o interne alle parti comuni (1);

- realizzazione, modifica o eliminazione di impianti per la fornitura di servizi, impianti di sicurezza, attrezzature interne, attrezzature esterne (1).

2. A titolo di esempio, sono interventi di manutenzione straordinaria di edifici quelli che riguardano:

a) Opere interne: consolidamento delle strutture portanti interne; opere di sottomurazione, di deumidificazione, sostituzione di solai, apertura e chiusura di porte; creazione, eliminazione o modificazione di partizioni interne, di locali per servizi igienici e tecnologici, di collegamenti verticali interni a una singola unità immobiliare, dotazione di nuovi impianti; costruzione di canne, cavedii e vani tecnici in posizione interrata o in cortili o chiostrine interni all'edificio;

b) Opere esterne: le opere di cui alla lettera b) del comma 2 del precedente Art. 4.5, quando non sono già preesistenti, oppure quando comportano modifiche delle caratteristiche, posizioni, forme e colori di quelle preesistenti; ed inoltre opere di sostegno e di contenimento; consolidamento di strutture portanti perimetrali e coperture nonchè adeguamento del loro spessore e delle loro caratteristiche alle esigenze di isolamento; sostituzione, senza modifiche geometriche, della struttura portante del coperto; costruzione di canne, cavedii, condotte, vani tecnici e simili, quando sono visibili da spazi di uso pubblico; costruzione di centrali termiche interrate; installazione di insegne ed antenne di grandi dimensioni; opere di allacciamento alle reti fognarie; pavimentazioni e sistemazioni dell'area di pertinenza che riducano la superficie permeabile; realizzazione di manufatti di arredo nell'area di pertinenza, qualora siano visibili da spazi pubblici.

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva, costituiscono intervento MS anche le opere edilizie che riguardano le modifiche e le integrazioni delle apparecchiature ed allestimenti dell'organizzazione produttiva. Tali interventi possono consistere sia in opere interne, sia in opere esterne.

3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio

In un edificio l'intervento MS non da luogo a:

- modifica del numero di Unità Immobiliari di cui è composta l'U.E., e del numero dei piani (NP);

- modifica del numero, dimensione e forma delle aperture;

- modifica nella forma e posizione degli spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale esterni alle U.I., salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche.

L'intervento MS non può dare luogo a modifiche dei seguenti parametri: Sagoma netta f.t., Involucro f.t.; SQ, H, Su e Sac se non nella misura minima che può derivare da:

L'intervento MS può infine dare luogo ad incremento della Sac, del Volume della sagoma e del numero di piani totale (NPT) esclusivamente in relazione alla eventuale realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili interrati.

4. Estensione dell'intervento: l'intervento MS può riguardare intere unità edilizie o singole parti; tuttavia quando comprende modifiche di materiali e colori di facciate di edifici, e/o relativi infissi esterni, esso deve essere esteso all'intera facciata; se la facciata interessata è visibile da spazi pubblici esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi pubblici.

5. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali, l'intervento MS corrisponde a quello di cui alla lettera b) del primo comma dell'Art. 31 della l. 5/8/1978 n. 457.

6. Procedure: l'intervento MS è sottoposto a:

· asseverazione, quando comprende solo opere interne, che non siano in contrasto con il P.R.G. ed il R.E. e non riguardino immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089/1939 o n. 1497/1939;

· denuncia asseverata di inizio attività nei casi ammessi dalla legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni;

· autorizzazione edilizia negli altri casi.

Art. 4.7 - Risanamento conservativo (RC)

1. Definizione: l'intervento di risanamento conservativo (RC) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituisce intervento RC l'intervento che, oltre ad opere di MO ed MS, comporta modifiche nella organizzazione e distribuzione degli spazi dell'edificio, e/o modifiche nel numero e forma delle unità immobiliari, pur conservando e rispettando le principali caratteristiche tipologiche e strutturali dell'organismo edilizio. Sono caratteristiche strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e dei solai, ivi compreso il solaio di copertura (2); sono caratteristiche tipologiche da conservare: la sagoma, l'involucro, e inoltre la forma e la posizione dei principali spazi di circolazione e collegamento orizzontale e verticale (3).

2. In particolare e a titolo di esempio costituiscono interventi di RC:

- accorpamento o suddivisione delle U.I. o variazione della loro forma e dimensione nell'ambito dell'edificio;

- modifica delle aperture nelle pareti perimetrali e nella copertura;

- realizzazione ex-novo di autorimesse pertinenziali interrate;

- realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale in aggiunta a quelli principali preesistenti e modifica di quelli secondari preesistenti;

- rifunzionalizzazione di sottotetti;

- costruzione di vani tecnici anche fuori terra (4).

3. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento RC non può dare luogo alla modifica dei seguenti parametri caratteristici: Sagoma netta f.t., Involucro f.t., SQ, H, NP, se non per quanto già previsto al precedente Art. 4.6 comma 3 per l'intervento MS, ed inoltre per l'eventuale realizzazione di nuovi vani tecnici praticabili fuori terra. L'intervento RC può dare luogo a modifica dei parametri Su e Sac esclusivamente in relazione alle seguenti opere:

a) creazione, modifica, eliminazione di partizioni verticali interne non portanti;

b) creazione di nuovi vani tecnici e modifica di quelli esistenti;

c) creazione di nuove pertinenze (Sac) interrate;

d) creazione, modifica, eliminazione di soppalchi;

e) trasformazione di vani chiusi da Sac in Su o viceversa;

nei casi a), b) e c) gli eventuali incrementi di Su o di Sac sono intrinseci all'intervento (quindi ammissibili in ogni caso in cui sia ammissibile l'intervento RC); nei casi d) ed e) l'eventuale incremento di Su può essere o non essere subordinato dal P.R.G. al rispetto di indici o quantità massime.

Il solo caso di cui alla precedente lettera c) può dare luogo alla modifica del numero dei piani totali.

4. Estensione dell'intervento: l'intervento RC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia quando esso prevede modifiche nelle chiusure perimetrali dell'edificio (aperture e relativi infissi) esso deve essere esteso almeno a una intera facciata; se la facciata è visibile da spazi di uso pubblico esso deve essere esteso a tutte le facciate visibili da spazi di uso pubblico.

5. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RC corrisponde a quello di 'restauro e risanamento conservativo' di cui alla lettera c) del primo comma dell'Art. 31 della L. 5/8/1978 n. 457.

6. Procedure. L'intervento RC è sottoposto a:

- autorizzazione in generale;

- ovvero denuncia asseverata di inizio di attività nei casi ammessi ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni;

- ovvero asseverazione qualora sia nei limiti di cui all'Art. 26 della l. 47/85.

Art. 4.8 - Ristrutturazione edilizia (RE)

1. Definizione: l'intervento di ristrutturazione edilizia (RE) è definito esclusivamente con riguardo agli edifici e relative unità edilizie; costituisce RE , l'intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, pur restando nell'ambito della sagoma e dell'involucro dell'edificio esistente. L'intervento RE può dare luogo a modifica o spostamento delle strutture portanti e dei solai; (omissis).

2. Modifiche dei parametri caratteristici dell'edificio. L'intervento di RE può modificare i seguenti parametri: Su, Sac, NP, NPT. L'intervento RE deve dare luogo ad una sagoma netta f.t. e ad un involucro f.t. coincidenti o contenuti entro, rispettivamente, la sagoma netta f.t. e l'involucro f.t. dell'edificio preesistente (6); è quindi possibile che la nuova sagoma e il nuovo involucro presentino 'rientranze' o riduzioni ma non 'sporgenze' rispetto a quelle precedenti; di conseguenza i parametri V.SA.N.f.t., V.Inv.f.t., SQ, H, possono essere uguali o inferiori a quelli precedenti.

3. Estensione dell'intervento: l'intervento RE deve in ogni caso essere esteso a riguardare un'intera Unità edilizia. L'intervento RE, qualora consista nella demolizione dell'edificio preesistente e sua fedele ricostruzione, non può essere associato ad intervento AM: la concomitanza di tali opere da luogo ad intervento RI di cui al succ. art. 4.10.

4. Rinvio alla legislazione nazionale: con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento di RE corrisponde a quello di cui alla lettera d) del primo comma dell'Art. 31 della l. 5/8/1978 n. 457.

5. Procedure. L'intervento RE è soggetto a concessione edilizia.

 

B2 - Interventi edilizi di costruzione e demolizione

Art. 4.9 - Nuova costruzione (NC)

1. Definizione: costituisce intervento di nuova costruzione (NC) la realizzazione di una o più costruzioni ex-novo, su un'unità di suolo precedentemente inedificata, o che ospitava costruzioni di categoria diversa (7).

2. Procedura: l'intervento NC relativo ad edifici, impianti o infrastrutture è sottoposto a concessione edilizia. L'intervento NC relativo a manufatti diversi è sottoposto ad autorizzazione edilizia.

Art. 4.10 - Ricostruzione (RI)

1. Definizione: costituisce intervento di ricostruzione (RI) l'intervento che comporta la demolizione totale o parziale di una costruzione e la realizzazione, sulla stessa area di pertinenza, di una nuova costruzione della stessa categoria (8). Nel caso specifico di edifici si intende intervento RI la costruzione di un nuovo edificio avente una sagoma netta f.t. diversa da quella dell'edificio preesistente demolito.

2. Procedura: l'intervento RI relativo ad edifici, impianti o infrastrutture è sottoposto a concessione. L'intervento RI relativo a manufatti diversi è sottoposto ad autorizzazione edilizia.

3. Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento RI è equiparato ad un intervento di nuova costruzione, facendo riferimento ai parametri e alle misure dell'intero nuovo edificio che viene realizzato.

Art. 4.11 - Ampliamento (AM)

1. Definizione: per le costruzioni in generale, diverse dagli edifici, costituisce intervento di ampliamento di una costruzione esistente, quell'intervento che comporta la realizzazione di nuove porzioni di costruzione che vanno ad incrementare il sedime o l'altezza totale della costruzione preesistente. Nel caso di edifici costituisce intervento AM qualunque intervento che va ad incrementare la sagoma netta f.t. e/o l'involucro f.t. dell'edificio preesistente. Rientra nel concetto di Ampliamento di un edificio (inteso in senso lato come ampliamento dell'unità edilizia) la realizzazione di pertinenze non interrate (ad es. la realizzazione di autorimesse e vani tecnici) anche qualora tali pertinenze siano realizzate in posizione staccata dall'edificio preesistente, purchè nell'ambito della sua area di pertinenza.

2. L'intervento AM può essere contestuale o no con interventi di manutenzione o ristrutturazione della costruzione preesistente. Qualora si preveda un ampliamento contestualmente ad una ristrutturazione della costruzione preesistente tale da comportarne la totale demolizione e ricostruzione l'insieme costituisce un intervento RI di cui all'Art. precedente.

3. Procedure: l'intervento AM riguardante edifici, impianti o infrastrutture è sottoposto a concessione. L'intervento AM riguardante manufatti diversi è sottoposto ad autorizzazione.

4. Con riguardo all'applicazione di norme procedurali o fiscali l'intervento AM è equiparato ad un intervento di nuova costruzione, limitatamente alle porzioni che costituiscono l'ampliamento e agli incrementi che queste determinano sulle misure della costruzione.

Art. 4.12 - Demolizione (D)

1. Definizione: gli interventi di demolizione e recupero del sedime, consistono nella demolizione di costruzioni preesistenti e nella risistemazione del sedime dal punto di vista urbanistico, ambientale e funzionale; in particolare nel caso di demolizione di edifici che hanno ospitato attività produttive o di impianti l'intervento di demolizione comporta e comprende gli interventi di bonifica ambientale.

2. Procedure: l'intervento D è sottoposto a concessione edilizia se riguarda immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/39 o 1497/1939; è sottoposto ad autorizzazione edilizia in tutti gli altri casi.

Art. 4.13 - Schema riassuntivo dei tipi di intervento edilizio sugli edifici esistenti

La possibilità e i limiti di modifica dei parametri e delle caratteristiche degli edifici esistenti a seconda dei tipi di intervento sono riassunte e schematizzate nella seguente figura 6.

Fig. 6 - Possibilità di modifica dei parametri e delle caratteristiche dell'edificio nei diversi tipi di intervento

 

   

SA.N.
f.t.

V.sa.n.f.t.

INV. f.t.

V.inv.f.t

V.sa.n.

Sq

H

Su

Sac

N. U.I.

NP

Forma e posizione strutture portanti, e solai

Forme e posizione spazi di circolaz. orizzontale e verticale comuni alle U.I.

Aperture

Interventi

cosiddetti

"di

recupero"

MO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MS

NO

(a)

NO

(a)

NO

(a)

NO

(a)

NO

(a) (c)

NO

(a)

NO

(a)

NO

(b)

NO

(b) (c)

"

"

"

NO

(d)

"

RC

"

"

"

"

SI

(f)

"

"

SI

(e)

SI

(e)

SI

"

"

"

SI

RE

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

"

NO

(a) (g)

NO

(a) (g)

SI

SI

"

SI

SI

SI

"

 

RI

SI

NO

(h)

SI

NO

(h)

"

SI

SI

"

"

"

"

"

"

"

 

AM

"

SI

"

SI

SI

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Note alla figura 6

(a) SA.N.f.t., V.sa.n.f.t., INV.f.t., V.inv.f.t., Sq e H non possono subire variazioni se non nella misura minima che può derivare dall'eventuale ispessimento di elementi tecnologici (strutture portanti o chiusure esterne) per finalità strutturali o di isolamento.

(b) Su ed Sac possono subire leggere variazioni solo in relazione a modifiche delle partizioni verticali interne alle singole U.I. o interne alle pertinenze.

(c) V.sa.n. e Sac possono aumentare solo per realizzazione di nuovi vani tecnici interrati.

(d) Salvo la realizzazione di nuovi impianti fissi di trasporto (ascensori, montacarichi...) e le opere necessarie alla eliminazione di barriere architettoniche.

(e) Su e Sac possono variare solo in relazione a:

- creazione di nuove superfici accessorie (pertinenze) interrate;

- creazione di nuovi vani tecnici o modifica di quelli esistenti;

- creazione, modifica, eliminazione di soppalchi;

- trasformazione di vani chiusi da Sac a Su. o viceversa.

(f) V.sa.n. può variare solo in relazione a:

creazione di nuove superfici accessorie (pertinenze) interrate;

(g) Nel caso di "demolizione e ricostruzione fedele" la sagoma netta f.t. e l'involucro f.t. dell'edificio ricostruito devono coincidere o essere contenuti entro, rispettivamente, la sagoma netta f.t. e l'involucro f.t. dell'edificio preesistente (salvo i normali margini di tolleranza definiti dal R.E. per la rispondenza fra progetto approvato e opera realizzata); è quindi ammissibile anche che la nuova sagoma netta e il nuovo involucro fuori terra presentino delle 'rientranze' o 'riduzioni' rispetto a quelli precedenti e che di conseguenza V.sa.n.f.t., V.inv.f.t., Sq, H, siano inferiori ai valori preesistenti.

(h) Il V.sa.n.f.t. e il V.inv.f.t. devono essere pari o inferiori rispettivamente a quelli preesistenti; in caso di incremento di uno dei due si configura l'intervento di ampliamento (AM).

 

B3 - Interventi non edilizi

Art. 4.14 - Modificazione morfologica del suolo (MM)

1. Definizione: costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici (MM), le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, reinterri e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, scavi archeologici, e simili.

2. Procedure: gli interventi MM sono sottoposti a procedura autorizzativa, salvo che si tratti di modifiche connesse con le attività produttive agricole o con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad autorizzazione edilizia, ferme restando le eventuali altre procedure di legge.

Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.

Art. 4.15 - Installazione di elementi di arredo (AR)

1. Definizione: costituiscono intervento di installazione di elementi di arredo (AR) i seguenti:

a) installazione di elementi di copertura mobile di spazi aperti: ad es. tende retrattili o avvolgibili, applicate ad edifici o su supporto autonomo;

b) installazione di insegne, di cartelli pubblicitari, di cartelli indicatori, formazioni di scritte pubblicitarie con qualsiasi tecnica;

c) modifica o sostituzione di vetrine (di locali commerciali, pubblici esercizi, e simili);

d) installazione di manufatti di arredo urbano: ad es. fioriere, panchine, fontane, pergole, gazebi, lapidi, monumenti, fittoni;

e) installazione di manufatti di servizio urbano; ad es. contenitori per rifiuti, erogatori automatici di merci o informazioni, cabine per servizi igienici, telefoni pubblici, pali per l’illuminazione, cartelli stradali, bacheche.

2. Procedure: gli interventi di cui al primo comma sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

- quanto interessino spazi pubblici o spazi di uso pubblico;

- quando interessino spazi privati se l’oggetto installato (o la scritta, ecc.) risulti visibile da spazi pubblici o spazi di uso pubblico.

3. L’Amministrazione Comunale si dota di uno specifico Regolamento per l’arredo urbano per disciplinare:

- le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni nei casi di cui al secondo comma (ad es. colori, dimensioni, caratteristiche ammissibili);

- il tipo di informazioni da fornire nella domanda;

- i casi in cui l’autorizzazione è soggetta al pagamento di tasse o diritti.

 

C - Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso

Art. 4.16 - Cambio d'uso (CD)

1. Definizione: il tipo di l'intervento Cambio d'uso (CD) è definito con riferimento alle costruzioni e alle aree:

a) con riferimento alle costruzioni costituisce intervento CD la modifica del tipo d'uso, da uno a un'altro dei tipi d'uso come classificati dal P.R.G.; la modifica dell'uso nell'ambito del medesimo tipo d'uso non costituisce CD;

b) nel caso delle aree non edificate costituisce intervento CD esclusivamente il caso della realizzazione di depositi di materiali o merci a cielo aperto.

2. Tutti gli altri cambiamenti dell'uso di costruzioni o aree non rientranti nei due casi di cui al comma precedente non sono soggetti a procedure autorizzative di tipo edilizio (9). In ogni caso non costituisce intervento CD la semplice cessazione dell'uso legittimamente in essere

3. Estensione dell'intervento

L'intervento CD può essere riferito ad una intera Unità Edilizia o Unità fondiaria o ad una singola Unità Immobiliare; non riguarda porzioni di U.I..

4. Associazione con altri interventi e modifica dei parametri dell'immobile

L'intervento di cambio d'uso di una U.E. o di una U.I. può essere associato ad opere che configurano interventi MO, MS, RC, RE, RI, oppure può avvenire senza l'esecuzione di alcuna delle opere che configurano tali interventi (10). L'intervento CD, se non associato ad altri interventi edilizi, non da luogo a modifica di alcuno dei parametri caratteristici della costruzione.

5. Si considerano come legittimamente in essere gli usi risultanti da concessioni o autorizzazioni posteriori alla data di entrata in vigore della L.R. n 46/1988 (26/11/1988), oppure, in mancanza, risultanti da licenza, concessione, autorizzazione anteriore al 26/11/1988, o ancora, in mancanza, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Per gli immobili censiti al Nuovo Catasto Terreni come "fabbricato rurale", in mancanza di altri documenti probanti, si considerano usi in essere quelli corrispondenti alla tipologia originaria dell'immobile.

6. Qualora l’intervento di cambio d’uso comporti un aumento del carico urbanistico, esso è subordinato al contemporaneo e integrale reperimento degli standards urbanistici previsti per il nuovo uso. La definizione dei casi nei quali si determina aumento di carico urbanistico è contenuta nelle norme del P.R.G..

7. Procedure: l'intervento CD come definito al primo comma è sottoposto ad autorizzazione.

Qualora sia associato ad opere che configurano interventi edilizi soggetti a concessione esso si considera ricompreso nella medesima procedura di concessione.

Note all’Allegato IV

(1) I termini utilizzati fanno riferimento alla scomposizione dell'edificio in componenti strutturali e tecnologiche di cui all’Allegato I.

(2) Le strutture portanti e i solai possono quindi essere consolidati o sostituiti anche adottando materiali e tecnologie diverse, ma non spostati o eliminati.

(3) Quindi ad esempio ingresso, atrio o androne, scala principale; viceversa spazi di circolazione e collegamento secondari (scale secondarie, disimpegni e simili) possono essere realizzati, modificati, eliminati.

(4) Sarebbe opportuno che la realizzazione di nuovi spazi tecnici praticabili (es. centrale termiche) avvenisse esclusivamente in posizione interrata o sopra al coperto o all'interno di corti e chiostrine interne; tuttavia questa eventuale limitazione non può fare parte della definizione dell'intervento RC, poichè la inquinerebbe con elementi di prescrizione; essa può piuttosto essere inserita nella "Dichiarazione di indirizzi architettonici" allegata al Regolamento Edilizio.

(5) (omissis)

(6) Sono fatti salvi naturalmente i normali margini di tolleranza definiti dal R.E. per la rispondenza fra progetto approvato e opera realizzata.

(7) Con l'espressione "costruzioni di categoria diversa" si fa riferimento alla classificazione delle costruzioni in quattro categorie di cui all'Art. 1.1 dell’Allegato I: edifici, impianti, infrastrutture, manufatti diversi; è quindi NC la costruzione, ad esempio, di un edificio al posto di un impianto sportivo, o viceversa.

(8) Si fa ancora riferimento alle quattro categorie di costruzioni di cui all'Art. 1.1 dell’Allegato I.

(9) I mutamenti dell'uso del suolo possono tuttavia essere sottoposti a procedure autorizzative di altra natura: si pensi ad esempio al taglio della copertura boschiva per la messa a coltura di terreni, soggetto a vincoli e procedure autorizzative riguardanti la tutela idrogeologica e del patrimonio forestale.

(10) Nel caso di intervento di nuova costruzione (NC) si ha sempre necessariamente un cambiamento d'uso del suolo su cui viene realizzata la costruzione; in tal caso però il cambio d'uso non si considera 'associato' all'intervento NC, bensì intrinseco all'intervento stesso.