Allegato V - Categorie di tutela
1. Per le costruzioni alle quali siano riconosciuti valori storici, culturali e ambientali, in ragione delle loro caratteristiche o in ragione della loro collocazione, il P.R.G. detta norme finalizzate alla tutela delloggetto e/o del suo contesto. Tali norme riguardano le finalità e le metodologie a cui si devono attenere gli interventi edilizi che vadano ad interessare tali costruzioni.
Le categorie di tutela sono definite in relazione ad alcune delle categorie di cui allArt. 36 della l.r. 47/78 e successive modificazioni.
Art. 5.2 - Categoria A2.1 (ossia "restauro e risanamento conservativo Tipo A")
Comprende le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo recupero.
Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:
a) valorizzazione degli aspetti architettonici per quanto concerne il ripristino dei valori originali, mediante:
- il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono consentite parziali modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico:
- il restauro ed il ripristino degli ambienti interni nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto con ripristino del manto di copertura originale;
c) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
d) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.
e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura, comignoli, elementi decorativi, ecc.);
I tipi di interventi effettuabili sono:
- MO;
- MS;
- RC;
- D, limitatamente alle superfetazioni e alle costruzioni accessorie incongrue.
Per gli interventi edilizi RC e D il rilievo ed il progetto devono essere estesi all'intera unità edilizia.
Art. 5.3 - Sottocategoria A2.3 (ovvero: "ripristino Edilizio")
Comprende le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.
Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:
a) il ripristino dei collegamenti verticali e orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
b) il ripristino e il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
c) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura.
Tipi di intervento effettuabili sono:
- MO;
- RE.
Successivamente all'intervento RE sono ammissibili inoltre MS e RC.
Art. 5.4 - Categoria A3.1 (ovvero: "Ristrutturazione")
comprende le unità compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico, con elementi o parti di essi, esterni od interni, ancora conservati nel loro assetto e nella loro configurazione originaria.
Gli interventi devono avere le seguenti finalità:
la valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:
la conservazione degli allineamenti planimetrici sui fronti stradali;
il restauro e il ripristino dei fronti esterni ed interni per le parti originarie ancora conservate e per gli elementi di particolare valore stilistico: mentre in generale deve essere salvaguardata l'unitarietà dei prospetti e la configurazione dei corpi edilizi;
il restauro e il ripristino degli ambienti interni per le parti originarie ancora consistenti e per gli elementi di particolare valore stilistico;
le opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali ed orizzontali collettivi nonché dei servizi;
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
I tipi di intervento effettuabili sono:
- MO;
- MS;
- RC;
- RE (l'intervento RE non può comunque, per questi edifici, dare luogo alla demolizione integrale dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele).