Allegato VII - Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali e di aree da cedere per opere di urbanizzazione (standard urbanistici)

Art. 1 - Articolazione dei parcheggi

1.1. I parcheggi, ai fini del P.R.G., si suddividono in:

1) parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria (P1);

2) parcheggi pertinenziali;

2.1) di uso riservato (P2);

2.2) di uso comune (P3);

3) parcheggi privati non pertinenziali.

1.2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni , la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento ma l'eventuale fissazione di una tariffa deriva da finalità diverse da quelle di lucro.

1.3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.

1.4. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta all'art. 1.7.1..

1.5. I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.

1.6. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti (ad esempio i dipendenti del Comune o di un ospedale, e simili), cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.

1.7. I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento, ai sensi dell'art. 41 - sexies della l. 17/08/1942 n. 1150.

1.8. Nei limiti delle dotazioni minime prescritte al successivo punto 3 in relazione ai vari tipi di insediamento, e ai fini dell'applicazione del P.R.G. e del R.E. essi non possono essere considerati come unità immobiliari autonome separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

1.9. I parcheggi pertinenziali possono essere localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata all'unità immobiliare di cui sono pertinenza con un percorso pedonale privo di barriere architettoniche.

1.10. I parcheggi pertinenziali sono di norma di uso comune (P3), ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza: ad esempio i clienti di un'attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale o di un'attività produttiva, e simili. Pertanto i parcheggi pertinenziali di uso comune (P3) devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie del P.R.G., ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge; nel caso della funzione residenziale i parcheggi pertinenziali di uso comune possono essere chiusi nelle ore notturne.

1.11. Una parte dei parcheggi pertinenziali possono essere di uso riservato (P2), ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).

1.12. Si considerano parcheggi privati non pertinenziali:

- i parcheggi di pertinenza di determinate unità immobiliari, in eccedenza alla quantità minime prescritte al successivo punto 3.;

- i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità immobiliari;

- gli spazi adibiti all'esercizio di un'attività economica privata consistente nell'offerta di parcheggio.

Art. 2 - Requisiti tipologici dei parcheggi

2.1. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, anche ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

2.2. Nei parcheggi pubblici P1 le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5x5.

2.3. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, anche multipiano, secondo le quantità di edificazione consentite dal PRG. Qualora occorra realizzare parcheggi pertinenziali di uso comune per una capienza di oltre 100 posti-auto, si prescrive che venga realizzato in soluzione pluripiano al fine di ridurre l'estensione della superficie impermeabilizzata. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del Regolamento Edilizio ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento.

2.4. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati e sistemati ai sensi delle norme del Regolamento Edilizio.

2.5. Ferme restando le disposizioni specifiche di cui ai Titoli seguenti, i parcheggi P2 possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire, ovunque possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli.

2.6. Le autorimesse per parcheggi P2 possono anche costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale urbano.

Art. 3 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P2 e P3)

3.1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento nonché negli interventi di cambio d'uso qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico, e negli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino l'integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali (P2 e P3) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dalla seguente tabella, che fa parte integrante del presente articolo.

3.2. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla Su dell'intervento, e al tipo di uso secondo l'elenco di cui all'Allegato VI. Per le sole medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla superficie di vendita.

3.3. Qualora la dotazione di spazi di parcheggi pertinenziali calcolata ai sensi di detta tabella non raggiunga il rapporti di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, la dotazione medesima andrà incrementata fino al raggiungimento di tale rapporto.

3.4. Negli interventi di ampliamento le quantità indicate dalla tabella si intendono riferite alla Su aggiuntiva (o alla SV aggiuntiva), e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti, secondo la tabella, anche per l'ampliamento previsto.

3.5. Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.

3.6. Qualora l'applicazione della tabella determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato all'unità più vicina.

3.7. Nel caso di intervento di cambio d'uso di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per tutti gli usi previsti nell'unità edilizia.

3.8. Nel caso di intervento di cambio d'uso di una unità immobiliare che non determini un incremento di carico urbanistico (ossia nel caso in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali pari o inferiore all'uso precedente), l'intervento è ammissibile anche qualora l'unità edilizia non sia dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta.

3.9. Nei parcheggi pubblici P1 e in quelli pertinenziali P3 andranno previsti spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni posti auto.

TABELLA PARCHEGGI PERTINENZIALI (P2 + P3)

- usi a, b2.1, b2.2, b2.7, b3, b4.1, b4.2, b5.1, d1 (residenza e attività compatibili con la residenza):

1,5 posti-auto per ogni unità immobiliare e in ogni caso non meno di un posto auto ogni 40 mq. di Su. Per le attività diverse dalla residenza, i parcheggi devono essere di tipo P3. Negli interventi di nuova costruzione o ricostruzione di edifici residenziali, almeno un posto auto per ogni alloggio deve essere realizzato in forma di autorimessa chiusa. Negli interventi di ristrutturazione o di cambio d'uso non è ammessa la riduzione delle dotazioni preesistenti di autorimesse chiuse per sostituirle con posti-auto scoperti.

- usi b1,b4.5 (attività terziarie e sanitarie):

1 p.a. ogni 25 mq. di Su. Di questi almeno la metà devono essere di tipo P3.

- usi b2.2, b2.3 e b2.4:

i valori minimi sono definiti dalla seguente tabella:

Esercizi

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

con superficie di vendita

un posto auto ogni:

un posto auto ogni:

fino a 400mq.

30 mq.di SV

40 mq di SV

da 400 a 800 mq.

18 mq di SV

25 mq di SV

da 800 a 1500 mq

13 mq.di SV

20 mq di SV

oltre 1500 mq.

8 mq di SV

16 mq di SV

Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari, ed applicando a tali somme le dotazione richieste ai sensi della tabella.
Le dotazioni minime definite nella tabella possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita

- usi b2.9, b2.6, c, d4 (attività produttive e commercio all'ingrosso):

1 posto auto ogni 65 mq. di Su e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF, di cui almeno la metà di tipo P3. Una parte dei p.a. dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

- usi b4.3, b4.4 (attività ricreative, sportive di spettacolo):

il numero di posti auto più elevato fra i seguenti:

- 1 posto auto ogni 12 mq. di Su;

- 1 p.a. ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata;

- 1 p.a. ogni 100 mq. di SF

Tutti posti auto devono essere di tipo P3.

- usi b5.2, b5.3, b6, f5 (servizi pubblici):

1 p.a. ogni 65 mq. di Su, di cui almeno la metà di tipo P3.

- usi e1, e2, d3 (attività ricettive e agrituristiche):

1 p.a. per ogni camera e comunque ogni 40 mq. di Su, di cui almeno la metà di tipo P3.

- usi e3 (campeggi):

numero di p.a. ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

Art. 4 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione (standard urbanistici) - Quantità

4.1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento o demolizione e ricostruzione devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime (standard), di cui al presente articolo, di aree attrezzate a parcheggi di urbanizzazione primaria (P1) e di aree (U), quali aree a verde di urbanizzazione primaria o per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria. Gli standard sono richiesti anche negli interventi di cambio d'uso nei casi specificati al successivo punto 4.3.

4.2. Nello schema che segue gli standard sono espressi come numero di mq. di aree P1 o U per ogni 100 mq. di Su costruita, ampliata o ricostruita (con esclusione quindi di quelle eventuali porzioni di Su preesistente che siano interessate solamente da interventi edilizi di tipo conservativo); tali standard ricomprendono le prescrizioni minime di cui agli artt. 37 e 46 della l.r. 47/78 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti rapporti di conversione:

· 1 stanza = 25 mq. di Su;

· 1 stanza = 0,75 abitanti teorici, quindi:

· 100 mq. Su = 3 abitanti teorici.

A) Per gli usi residenziali e i servizi connessi (usi a, b3, b4):

· nei casi di intervento edilizio diretto:

P1 = 16 mq. (ogni 100 mq. di Su)

· nei comparti assoggettati a Piano Urbanistico attuativo:

P1 = 16 mq.

U = 84 mq.

B) Per gli usi direzionali, commerciali e alberghieri (usi b1, b2.1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.5, b2.7, b6, e1, e2):

- in ogni caso:

P1 = 40 mq.

U = 60 mq.

C) Per gli usi di tipo produttivo (usi c1, c2, c3, b2.9):

· nei casi di intervento edilizio diretto:

P1 = 15 mq.

· nei comparti assoggettati a Piano urbanistico attuativo:

P1 = 15 mq.

U = 60 mq.

D) Per gli usi: b2.6, b2.8, b5, c4, d, f non sono richiesti standards.

4.3. Negli interventi di cambio d'uso è richiesta la realizzazione e cessione degli standard nella misura prevista per il nuovo uso ai sensi del comma precedente nei casi previsti (indicati con SI) nella seguente tabella:

 

da/a

residenza e servizi connessi
(a, b3, b4)

usi direzionali, commerciali e alberghieri
(b1, b2.1, b2.2, b2.3,b2.4, b2.5, b2.7, b6, e1, e2)

uso di tipo produttivo
(c1, c2, c3, b2.9)

residenza e servizi connessi
(a, b3,b4)

NO

SI

NO

usi direzionali, commerciali e alberghieri
(b1, b2.1, b2.2, b2.3, b2.4, b2.5, b2.7, b6, e1, e2)

NO

NO

NO

usi di tipo produttivo
(c1, c2, c3, b2.9)

SI

SI

NO

Se per l’uso precedente era già stata realizzata e ceduta una quota di aree per standard in sede di primo insediamento, al momento del cambio d’uso la quantità di aree per standard richiesta è pari alla differenza fra quanto già realizzato e ceduto e quanto prescritto in relazione al nuovo uso.

4.4. Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio è ammessa la monetizzazione nei soli seguenti casi:
a) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
b) nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.
Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni dovranno essere riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento

4.5. Qualora in un piano urbanistico attuativo siano ammesse destinazioni d'uso che richiedono standard differenti, il Piano deve fissare la quota massima di Su che potrà essere destinata agli usi che richiedono la cessione di standard urbanistici più elevati e dimensionare e localizzare le aree da cedere sulla base di tale quota massima; nel seguito non potranno essere rilasciate concessioni o autorizzazioni edilizie (anche di cambio d'uso) che nel complesso del comparto determinano il superamento di tale quota massima, se non previa variante al Piano attuativo.

4.6. Qualora le tavole o le Norme del P.R.G. individuino all'interno dei comparti di attuazione aree destinate a parcheggi, a verde, o a servizi pubblici, con esclusione delle sedi viarie, in misura complessivamente superiore agli standards calcolati come al presente articolo, le convenzioni devono prevedere la cessione gratuita al Comune anche di tali aree eccedenti, ma gli oneri della loro sistemazione ed attrezzamento per gli usi pubblici previsti sono a carico del Comune, oppure tale onere è attribuito ai privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.

4.7. Qualora le tavole di P.R.G. individuino all’interno del comparto aree destinate a parcheggio P1 in misura superiore agli standard calcolati come al presente articolo, e aree U in misura inferiore, le maggiori aree P1 sono da realizzare e cedere gratuitamente a scomputo delle aree U, fino a concorrenza della somma P1+U prescritta.

4.8. Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo costituiscono zone omogenee "G" ai sensi della l.r. 47/78; esse sono edificabili secondo le modalità e i limiti previsti, all'Art. 4.1.. L'edificabilità consentita ai sensi di detto articolo è da considerarsi aggiuntiva rispetto agli indici previsti nelle zone urbanistiche in cui le aree ricadevano prima della cessione.

Art. 5 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione - Caratteristiche e localizzazione

5.1. Le quantità di aree da cedere ai sensi del precedente punto 4 si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.

5.2. Le aree per parcheggi P1 si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma (salvo ostacoli particolari o soluzioni pluripiano o diverse indicazioni fornite dalla C.E.) i parcheggi P1 devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni 5/6 m.; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq. 3; in ciascun parcheggio P1 di capienza superiore a 8 posti auto devono essere collocate rastrelliere per biciclette nella misura minima di un posto-bici ogni posto-auto.

5.3. I parcheggi P1 possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano, ma non integrati in costruzioni destinate a restare in parte di proprietà privata; nel caso di soluzioni pluripiano il rispetto dello standard sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come standard.

5.4. Le aree U, salvo diversa indicazione del P.R.G. o del P.P.A., devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le norme di impianto di cui al Regolamento del Verde nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde.

5.5. Non sono computabili come U le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 50, nonché le fasce di larghezza inferiore a m. 10 lungo le strade salvo che queste ultime siano espressamente individuate come aree per standard nelle planimetrie del P.R.G..

5.6. Qualora il P.R.G. preveda una utilizzazione delle aree U per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dell'U.T. Comunale.

5.7. Nel caso di interventi edilizi diretti, le aree per standard devono essere individuate nel progetto e all'atto del ritiro della concessione deve essere firmato un atto unilaterale d'obbligo per la loro cessione al Comune entro dodici mesi dall'inizio dei lavori; esse possono essere reperite nell'ambito del lotto di intervento oppure in aree ad esso contigue che siano destinate dal P.R.G. come zone G oppure destinate a sede stradale (di dimensioni tali da consentire la realizzazione di parcheggi a bordo strada) e non siano ancora di proprietà comunale.

5.8. Nel caso di Piani urbanistici attuativi, le aree devono essere individuate dal Piano Attuativo e la loro cessione al Comune è disciplinata nella relativa convenzione. Qualora le tavole del P.R.G. non individuino all'interno del comparto di attuazione le aree da cedere come 'aree U' (o ne individuino in quantità insufficiente), tali aree possono essere reperite e cedute anche al di fuori del comparto di attuazione, purché nell'ambito delle zone individuate nel P.R.G. come aree da acquisire da parte del Comune da destinare a verde e/o a servizi pubblici. Tale possibilità non riguarda gli standard di aree P1 che devono essere sempre reperiti all'interno del comparto.

5.9. Qualora le tavole del P.R.G. individuino all'interno dei comparti di attuazione aree da destinare a verde, a servizi pubblici, a parcheggi pubblici, i Piani urbanistici attuativi possono proporre una dislocazione parzialmente diversa di tali aree, pur nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate per quello specifico comparto, e fermo restando che la loro superficie resti pari agli standards richiesti o, se superiori, pari a quella delle aree graficamente individuate dal P.R.G.. Qualora le tavole del P.R.G. individuino all'interno dei comparti di attuazione dei tracciati stradali da realizzare, i Piani Urbanistici Attuativi possono proporre un posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal P.R.G.. Tali proposte di diverse dislocazioni delle aree per servizi o parcheggi e della viabilità possono essere approvate dal Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione del P.P., solamente se giudicate migliorative, o almeno non peggiorative, per la collettività rispetto a quanto previsto nelle tavole del P.R.G., tenuto conto dei pareri dell'U.T. e della C.E..