Allegato VIII - disposizioni in materia di distanze
1. La distanza di un edificio da un confine, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso e sul confine considerato.
2. Non si considerano nella misura della distanza:
- i corpi di fabbrica interrati che sporgano dal terreno per non più di m. 0,9;
- gli elementi aggettanti a sbalzo, purchè non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 1,50;
- le componenti di impianti degli edifici purchè non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 1,50.
3. La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in analogia agli edifici, a partire dai punti del perimetro del suo sedime.
Art. 2 - Distanze minime dai confini
1. Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono le seguenti:
. D1 = distanza dal confine di proprietà,
. D2 = distanza dal confine di zona urbanistica per attrezzature di interesse pubblico.
2. Per le distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti.
3. Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli edifici, e per analogia agli impianti, che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa non si applicano per quegli edifici o impianti che non presentino uno sviluppo in altezza superiore a m. 0,90 fuori terra (ad esempio campi sportivi o costruzioni interrate); non si applicano inoltre alle infrastrutture e ai manufatti diversi, fatte salve le norme del C.C. relative ai muri di recinzione di altezza superiore a 3 m..
Art. 3 - Distanza dal confine di proprietà (D1)
1. Negli interventi di manutenzione e risanamento conservativo:
D1 = valore preesistente
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia:
D1 maggiore o uguale al valore preesistente.
3. Negli interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e nella generalità dei casi:
D1 maggiore o uguale a mt. 5,00
4. Quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto ad interventi di ricostruzione o ampliamento in elevazione sul confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso.
5. In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato come atto pubblico, registrato alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, è consentito costruire con valori di D1 inferiori a quelli indicati ai commi precedenti fino ad un minimo di m. 1,50, come pure costruire sul confine anche qualora su detto confine non vi siano edifici.
Art. 4 - Distanza dal confine di zone per attrezzature di interesse pubblico(D2)
1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza D2 è soltanto quello che delimita zone con destinazioni di uso pubblico o di interesse pubblico (Zone di cui al punto 4 dell'art. 14 delle norme di P.R.G. - con esclusione delle aree verdi private e dei parcheggi privati -,ovvero zone omogenee F e G nonché zone stradali o ferroviarie, ai sensi e della legislazione urbanistica vigente) da zone con destinazione diversa; non si considera il confine fra l'area di intervento edilizio e le aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria.
2. Per la distanza D2 i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3 del precedente Art. 3.
3. Nel caso di confine con zona stradale, la distanza D2 dal limite stradale è fissata specificamente dalle norme del P.R.G. (art. 15, punto 3ter), in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa, al Codice della Strada e al suo Regolamento applicativo e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nel caso di interventi di nuova costruzione o ricostruzione lungo strade urbane caratterizzate da allineamenti degli edifici a distanza maggiore o minore da quello sopra prescritta, il Responsabile del procedimento, su parere conforme della C.E. può consentire o imporre una distanza D2 conforme all'allineamento preesistente, per ragioni di qualità morfologica e ambientale.
Art. 5 - Distanza fra pareti antistanti di due edifici (D3)
1. Si definiscono chiusure verticali di un edificio le sue pareti perimetrali (verticali o sub-verticali; vedi articolo 2.14, punto 2 e sue note), nonchè i relativi infissi. Nel seguito del presente articolo si utilizzerà il termine di uso comune 'pareti' nel significato del termine più generale 'chiusure verticali'.
2. Si definisce convenzionalmente distanza fra pareti antistanti di due edifici, o semplicemente distanza fra due edifici (D3), la distanza minima intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro, misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione perpendicolare al perimetro in quel punto (1).
3. Si definisce parete (o porzione di parete) antistante (o frontistante, o prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro edificio, quella parete o porzione di parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio sia misurabile, con le modalità di cui al comma precedente (e non infinita).
4. Nella misura della distanza fra due edifici valgono le medesime esclusioni di cui al comma 2 del precedente Art. 1.
5. La distanza fra una parete antistante di un edificio e l'edificio che ha di fronte (che non sia unito o aderente al primo) deve rispettare i seguenti valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6. Negli interventi di manutenzione e risanamento conservativo:
D3 = valore preesistente.
7. Negli interventi di ristrutturazione edilizia:
D3 maggiore o uguale al valore preesistente.
8. Negli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento quando le due pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a mt. 12,00:
D3 maggiore o uguale a m. 10,00.
9. Negli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento quando una o entrambe le pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00:
D3 maggiore o uguale a mt. 10,00,
D3 maggiore o uguale all'altezza della più alta fra le due pareti prospicienti.
10. Gli interventi di ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai commi 8 e 9, a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata; in particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti di cui ai commi 8 e 9 vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata.
11. Nei casi di cui ai commi 7,8 e 9 qualora entrambi le pareti prospicienti non siano finestrate, il valore da rispettare può essere ridotto fino a:
D3 = mt. 3,00.
12. Nei casi di cui ai commi 7, 8 e 9 il valore da rispettare può essere ridotto a ml 3,00 qualora si tratti della distanza fra l'edificio principale di una Unità Edilizia ed un corpo di fabbricato pertinenziale della medesima Unità Edilizia che abbia non più di un piano fuori terra e che contenga solo spazi accessori, ovvero fra due corpi di fabbrica pertinenziali della medesima unità edilizia, aventi entrambi le caratteristiche suddette.
13. Ai fini del presente articolo. non si considerano pareti finestrate le pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di m. 4 di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "sheds" o simili).
Art. 6 - Deroghe alle distanze
1. Le norme di cui ai precedenti Artt. 3, 4 e 5 relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti:
a) edifici e impianti di interesse pubblico (ai sensi dell'Art. 54 della l.r. 47/78 e successive modificazioni);
b) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonchè di abbattimento delle barriere architettoniche.
2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli 3 e 5 nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi approvati che prescrivano o consentano distanze minime diverse.