CAP. I - SISTEMA NATURALE

 

Art. 11 - Zona fluviale

1. Oggetto della zona - aree golenali e perialvee del fiume e tutte le aree ad esse collegate da livelli di sedimenti permeabili, costituenti un sistema unitario dal punto di vista idrogeologico con le falde subacquee.

2. Ruolo della zona nel contesto territoriale - La zona fluviale svolge un triplice ruolo :

dal punto di vista fisico-ambientale ha la funzione di raccolta delle acque superficiali e di ricarica della falda acquifera;

dal punto di vista paesaggistico-ambientale, essendo un ecosistema chiaramente leggibile per le sue specificità morfologiche e vegetazionali oltre che climatiche, costituisce elemento di riferimento paesaggistico per l'intero territorio circostante;

dal punto di vista funzionale ha notevoli potenzialità di fruizione per attività di tempo libero che rispondano a esigenze espresse da un ambito sovracomunale.

3. Sottozone : caratteristiche e interventi ammessi - La zona fluviale é divisa in due sottozone :

1. alveo del fiume - F - costituito dai sedimi che normalmente, anche se non sempre, sono coperti dall'acqua; negli elaborati n.4.1 ... 4.22 sono individuati graficamente gli alvei del fiume Reno e dei torrenti Setta, Lavino e Olivetta, mentre non sono individuati quelli dei "rii", per i quali si rimanda alle tavv. 6a e 6b delle Analisi. In tale zona possono essere realizzate solo le opere idrauliche previste dai progetti di sistemazione idraulica predisposti dai servizi regionali di difesa del suolo; sono vietate le escavazioni e le estrazioni di materiali litoidi a meno che non siano previste dai progetti di cui sopra e finalizzate al mantenimento della sicurezza idraulica; é ammessa la realizzazione di infrastrutture lineari relative a servizi tecnologici purché attraversino trasversalmente il corpo idrico, previo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela idrica.

2. aree di perialveo, costituite dalle aree adiacenti all'alveo, comprendenti la maggior parte del materasso permeabile che connette le acque superficiali alle falde profonde; all'interno di queste aree ricadono le fasce di territorio esondabile anche nei casi di massima piena.

Queste aree sono destinate al mantenimento e al ripristino dell'ecosistema fluviale (acqua, flora, fauna); sono quindi vietati tutti gli interventi e le attività che esulano da queste finalità e in particolare gli interventi che comportano impermeabilizzazione del terreno e le attività che comportano lo spandimento di sostanze inquinanti o l'asportazione di materiali ghiaiosi e sabbiosi; le parti di territorio interessate dal PAE dovranno, alla cessazione delle escavazioni, essere assoggettate a operazioni di ripristino che ricostituiscano la vegetazione fluviale; tali interventi dovranno essere effettuati a cura del titolare della concessione.

Nelle aree di perialveo del fiume Reno e del torrente Setta sono previsti, secondo le indicazioni grafiche delle tavole di piano:

4. Norme relative alla edificazione

1. Sugli edifici classificati come "beni culturali" sono consentiti gli interventi nei limiti delle rispettive categorie di tutela di cui all'Allegato V; sono ammesse le destinazioni d'uso e si applicano le condizioni e i limiti di cui ai punti 4.2 e 4.4 del successivo art. 13. Sui restanti edifici esistenti in zona di verde fluviale -Fv- sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di Cambio d'uso esclusivamente per la realizzazione di accessori pertinenziali alla residenza o per la realizzazione di pubblici esercizi, se consentiti dalla relativa regolamentazione di settore.

2. gli edifici esistenti di proprietà pubblica ricadenti all'interno dei perimetri di parchi pubblici esistenti o previsti (zone territoriali omogenee F del D.M.2.4.68 n.1444) possono essere utilizzati come strutture di interesse comunitario o ricettive ed essere assoggettati a:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia;
d) demolizione e ricostruzione e/o ampliamento con:
- Su max = Su preesistente al 19/3/1990 +20%;
- Sac max = 70% della Su.

Per gli edifici classificati come "beni culturali": sono consentiti esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi delle rispettive categorie di tutela di cui all'Allegato V.

3. gli edifici esistenti dell'insediamento produttivo compatibile possono essere assoggettati a :

a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia con eventuale aumento della Su fino al raggiungimento del'Uf = 0,6 mq/mq; gli eventuali interventi che comportino aumenti di Su o di Sac sono subordinati alla permanenza e alle necessità dell'attività di Cartiera e ad interventi sul ciclo produttivo che riducano il rischio di inquinamento, mentre l'eventuale riutilizzazione di edifici preesistenti non più interessati dall'attività produttiva di cartiera può avvenire, esclusivamente con interventi di tipo conservativo, senza incrementi della Su e della sagoma degli edifici, per attività terziarie, attività di servizio pubbliche e private, attività culturali e ricreative. Nel caso di incremento della Su deve essere rispettata, con riguardo all'intera zona Fpa, la dotazione di parcheggi di uso privato e di uso pubblico in misura non inferiore a quanto previsto nell'Allegato VII;

4. la zona Fpb interessata dall'insediamento produttivo a rischio costituisce un'unica unità edilizia complessa e non è suddivisibile in più lotti; può ospitare più attività economiche aziendalmente distinte solo se facenti capo ad un unica società. Dal punto di vista urbanistico la zona è suddivisa in cinque porzioni di cui quattro distinte con lettere dell'alfabeto sono destinate all'attività economica, con vincoli d'uso diversi, e la quinta destinata a verde privato:

- la porzione A è edificabile per attività produttive manifatturiere e terziarie e relativi servizi;
- la porzione B è edificabile esclusivamente per servizi sociali per le maestranze e per uffici;
- la porzione C è destinata esclusivamente a parcheggio, anche su due piani, e a viabilità interna;
- la porzione D non è edificabile e deve essere sistemata prevalentemente a verde; è ammessa la realizzazione di vasche di raccolta d'acqua e di impianti tecnologici interrati;
- la quinta porzione individuata nel PRG come zona a verde privato, è costituita da una fascia della larghezza di m 15 che deve essere sistemata come fascia alberata con vegetazione ad alto fusto ed essenze arbustive interposte, con funzione di filtro rispetto all'ambiente circostante e di mitigazione dell'impatto visivo; è ammessa la realizzazione di reti tecnologiche interrate; le essenze da utilizzare dovranno essere prescelte fra quelle autoctone; tale fascia alberata dovrà essere realizzata contestualmente all’attuazione dell’area produttiva.

La realizzazione di qualsiasi intervento di nuova costruzione o ricostruzione è subordinata alla preventiva presentazione:

- di un programma di qualificazione e sviluppo aziendale, riferito ad un arco temporale decennale, che specifichi gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela ambientale, il programma temporale delle trasformazioni previste, le ipotesi occupazionali;
- di un piano di massima dell'assetto edilizio ed infrastrutturale previsto all'interno dell'area;
- di uno Studio di Impatto Ambientale con i contenuti di cui alla legislazione vigente in materia, relativo all'impianto e al ciclo produttivo nello stato attuale e in quello programmato, che evidenzi le variazioni di impatto e le opere di mitigazione e/o compensazione realizzabili, tenendo in considerazione le valenze paesaggistiche, e storico-culturali e le funzioni idrologiche di un congruo ambito circostante;
- di uno schema di convenzione contenente gli impegni fideiussori relativi alle opere di mitigazione paesaggistica e ambientale.

Le concessioni per nuove costruzioni o ricostruzioni sono rilasciabili dopo l'approvazione del programma di sviluppo aziendale da parte del Consiglio Comunale e la stipula della convenzione, in conformità a tali atti. Le singole concessioni sono sottoposte ai pareri degli enti competenti in materia di tutela dei beni ambientali, dell'igiene e della sicurezza.

Gli interventi edilizi devono rispettare i seguenti indici:

- Su max pari a UF = 0,25 mq/mq. (non va computata, in quanto considerabile superficie accessoria, la superficie dell'eventuale parcheggio a due livelli nella porzione C);
- SP (superficie permeabile) minima = 20% della SF;
- H max degli edifici = m. 9,50 (non sono previsti limiti di altezza per gli impianti tecnici).

L’intervento dovrà prevedere la cessione all’Amministrazione comunale di aree per servizi pubblici (standard urbanistici) ai sensi dell’art. 46 della l.r. 47/78, e quindi nella misura del 15% della superficie territoriale di nuova urbanizzazione.

5. gli impianti tecnologici esistenti possono essere assoggettati a

a) manutenzione ordinaria;
b) manutenzione straordinaria;
c) interventi di ristrutturazione e ampliamento richiesti dalle necessità connesse al soddisfacimento delle reali esigenze dell'utenza, sulla base di programmi comunali o sovracomunali, compatibilmente con le leggi e i piani nazionali e regionali vigenti;

6. tutti gli interventi relativi alla sistemazione delle aree perialvee di uso pubblico - verde fluviale e verde attrezzato per attività ricreative, invasi d'acqua di carattere naturale e invaso d'acqua per attività sportive, percorsi pedonali/ciclabili e parcheggi scambiatori - sono effettuabili previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di piani particolareggiati di iniziativa pubblica estesi a consistenti parti della zona fluviale, da definirsi in sede di PPA.

 

Art.12 - Zona collinare di tutela idrogeologica

1. Oggetto della zona - tutte le aree che già ora per la loro copertura vegetale (bosco o prato-pascolo) esplicano una azione di tutela idrogeologica e tutte le aree che per le loro caratteristiche morfologiche, geologiche e colturali (terreni con pendenza superiore al 35%, terreni di elevata instabilità, frane, calanchi; terreni incolti con pendenza superiore al 20%) necessitano di interventi mirati alla tutela idrogeologica.

2. Ruolo della zona nel contesto territoriale - Il ruolo primario della zona é la tutela dell'assetto morfologico e idrogeologico del territorio.
Compatibili con tale ruolo sono le attività produttive connesse allo specifico assetto vegetazionale dell'area, cioè la forestazione e l'allevamento del bestiame. Inoltre, date le valenze naturalistiche e paesaggistiche della zona e la consolidata infrastrutturazione che la connette alle aree urbane e la vicinanza dell'area metropolitana di Bologna, la zona svolge già ora e ancor più, programmaticamente, svolgerà in futuro il ruolo di ricettore di fruizioni turistiche di medio raggio e di fruizioni didattico-scientifiche connesse alla specificità dei luoghi; tali fruizioni interessano in generale tutta la zona e in particolare alcune aree destinate o da destinarsi a parco pubblico - più significative e/o caratterizzate o da caratterizzarsi con una organica sistemazione dei percorsi e dei punti di interesse. Le parti di territorio interessate dal PAE dovranno, alla cessazione delle escavazioni, essere assoggettate a interventi che ricostituiscano l'assetto vegetazionale e idraulico ottimale; tali interventi dovranno essere effettuati a cura del titolare della concessione.

Gli interventi e le attività connesse al ruolo della zona sono :

a) gli interventi finalizzati al ripristino di un assetto idrogeologico ottimale : la sistemazione dei movimenti franosi, la sistemazione dei calanchi, la realizzazione di reti organiche di raccolta e di scolo delle acque superficiali, il rimboschimento dei terreni soggetti a erodibilità e il miglioramento dei soprassuoli boschivi esistenti di particolare importanza per il presidio idrogeologico del terreno, da effettuarsi secondo le prescrizioni del Regolamento di Polizia Forestale; tutti questi interventi, avendo una preminente funzione di difesa del suolo, devono essere di competenza pubblica;

b) gli interventi silvicolturali, da effettuarsi secondo le prescrizioni del Regolamento di Polizia Forestale , tesi alla ricostituzione o alla tutela di aree di particolare interesse naturalistico per le caratteristiche floro-faunistiche o geologiche o di particolare rilievo paesaggistico;

c) gli interventi di forestazione produttiva finalizzati alla conservazione delle aree boscate e alla conversione del ceduo in alto fusto; il miglioramento dei castagneti da frutto ed eventuali nuovi impianti nelle aree vocate; i rimboschimenti dei terreni incolti con specie vegetali autoctone anche pregiate; gli interventi di conversione di terreni incolti in prato-pascoli; tutti gli interventi devono essere effettuati secondo le prescrizioni del Regolamento di Polizia Forestale;

d) l'allevamento non intensivo del bestiame (bovini da carne, bovini da latte, equini, ovicaprini) con le limitazioni previste dal Regolamento di Polizia Forestale;

e) le attività escursionistiche, turistiche, agrituristiche compatibili con le caratteristiche dei luoghi;

f) l'esecuzione delle infrastrutture strettamente connesse alla tutela dell'area forestale e all'esercizio delle attività produttive previste (strade poderali e interpoderali, piste di esbosco e di servizio forestale, l'uso delle quali con mezzi motorizzati é ammesso solo per l'esplicazione delle attività sopra dette) e l'esecuzione di infrastrutture connesse a fruizioni turistiche (percorsi pedonali, strutture precarie e amovibili per attività di tempo libero, percorsi didattici, recinzioni di aree di particolare interesse naturalistico non idonee ad una frequentazione eccessiva).

3. Sottozone : caratteristiche e interventi ammessi - All'interno della zona collinare di tutela idrogeologica sono presenti aree nelle quali alcuni elementi acquistano tale emergenza rispetto agli altri da conferire alle suddette aree fisionomia e specificità del tutto particolari.

In base a tali caratteri specifici sono state individuate le seguenti cinque sottozone:

1. zone geologicamente instabili, comprendenti: le frane - Tdf -, i calanchi (zone a evoluzione calanchiva) - Tdc -, i terreni instabili (terreni prevalentemente argillosi o prevalentemente marnosi con elevato o medio grado di instabilità) - Td -; in tali zone sono ammessi solo gli interventi di difesa del suolo (lett.a) del precedente par.2), con l'avvertenza che gli interventi effettuati sulle aree a evoluzione calanchiva devono tutelare l'assetto naturalistico e paesaggistico di tali aree in quanto costituenti emergenze ambientali;

2. zone di interesse naturalistico - Tn - o per caratteristiche geologiche o per particolarità floro-faunistiche oltre che per il valore paesaggistico-ambientale; in tali zone sono ammessi : gli interventi di difesa del suolo (lett.a del precedente par.2) dove necessari; gli interventi silvicolturali mirati alla tutela e alla ricostituzione dei caratteri specifici e qualificanti delle singole aree (lett.b del precedente par.2); l'allevamento non intensivo del bestiame (lett.d del precedente par.2); le attività escursionistiche, turistiche, agrituristiche (lett.e del precedente par.2); la esecuzione delle infrastrutture necessarie per le attività sopra dette (lett.f del precedente par.2);

3. zone di valore paesaggistico - Tv - in quanto caratterizzate da elementi arborei - filari, elementi isolati, gruppi - significativi nella percezione visiva del territorio, o in quanto costituenti fondali caratterizzanti di edifici isolati o di parti urbane; in tali zone sono ammessi solo gli interventi silvicolturali mirati alla conservazione e al ripristino dell'assetto vegetazionale (lett.b del precedente par.2) e, nelle aree adiacenti a chiese o a edifici pubblici, interventi di sistemazione degli spazi esterni compatibili con il carattere funzionale e morfologico dell'area;

4. zone a parco privato - Tp -, per lo più configurate come estreme propaggini del sistema boschivo collinare ai bordi delle aree pianeggianti agricole; tali zone, costituite da complessi organici di edifici - per lo più palazzi o ville con relativi edifici agricoli o di servizio - e parchi, contribuiscono alla definizione della morfologia e dell'assetto ambientale e costituiscono importanti elementi di riferimento nel contesto paesaggistico per le emergenze architettoniche e vegetazionali; in tali zone sono quindi ammessi solo gli interventi tesi alla conservazione o al ripristino delle sistemazioni esterne e alla conservazione delle essenze;

5. zone prive di emergenze - T -, prive di particolari emergenze o di accentuati problemi di dissesto; in tali zone sono ammessi : gli interventi di difesa del suolo (lett.a del precedente par.2) dove necessari; gli interventi di forestazione produttiva (lett.c del precedente par.2); l'allevamento non intensivo del bestiame (lett.d del precedente par.2)1- le attività escursionistiche, turistiche, agrituristiche (lett.e del precedente par.2); la esecuzione delle infrastrutture necessarie per le attività sopra dette (lett.f del precedente par.2)

4. Norme relative alla edificazione - vedi par.4 del successivo art.13.