CAP. II - SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO

 

Art. 13 - Zona collinare agricola

1. Oggetto della zona - tutte le aree che per le loro caratteristiche morfologiche e geopedologiche sono compatibili con la normale attività agricola e nelle quali sono tuttora presenti colture agrarie.

2. Ruolo della zona nel contesto territoriale - il ruolo principale della zona é la produzione agricola effettuata in modo da privilegiare le colture che più corrispondono alla vocazione e alle caratteristiche del territorio (secondo le indicazioni dello strumento specifico che é il Piano Zonale Agricolo di cui al Titolo Il della L.R.34/83) e attraverso tecniche di lavorazione, conformi alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Rurale, che garantiscano la tutela del territorio e la conservazione della sua potenzialità produttiva.

La zona collinare agricola, costituendo parte integrante dell'area collinare nella sua accezione più estensiva, é caratterizzata, al pari della zona collinare di tutela idrogeologica, da notevole valore paesaggistico-ambientale e svolge anch'essa il ruolo di recapito di attività turistiche e agrituristiche di medio raggio.

Gli interventi e le attività connessi a tali ruoli sono

a) le lavorazioni agricole e gli allevamenti non intensivi (bovini, equini, ovicaprini, conigli e galline);
b) le infrastrutture e le opere per la difesa del suolo e delle lavorazioni agricole (arginature, opere di difesa idrogeologica, opere di difesa delle colture, strade poderali);
c) l'attività agrituristica come attività complementare delle aziende agricole.

3. Sottozone : caratteristiche e interventi ammessi - All'interno della zona collinare agricola sono presenti aree nelle quali alcuni elementi acquistano tale emergenza rispetto agli altri da conferire alle suddette aree fisionomia e specificità del tutto particolari.

In base a tali caratteri specifici sono state individuate le seguenti cinque sottozone

  1. zone geologicamente instabili - Ad -, costituite da terreni prevalentemente argillosi e prevalentemente marnosi con medio grado di instabilità.
    In tali zone sono ammessi tutti gli interventi e le attività elencate al precedente par.2 purché siano seguite modalità di lavorazione del terreno e scelte colturali che garantiscano la stabilità dei versanti, secondo le prescrizioni del Regolamento di Polizia Rurale;

  2. zone di valore storico-ambientale - As -, costituite dalle aree agricole dei primi terrazzamenti collinari sui quali nei secoli passati, dal XVI al XVIII secolo, sono stati realizzati complessi residenziali (ville o palazzi di famiglie bolognesi con annessi edifici di servizio e parchi) costituenti i punti di riferimento per l'organizzazione morfologica e funzionale del territorio agricolo circostanze. Tale assetto complessivo risulta tuttora leggibile ed é estremamente significativo dal punto di vista storico, ambientale e paesaggistico.
    In tale zona sono ammessi tutti gli interventi e le attività elencate al precedente par.2 purché vengano rigorosamente conservati e tutelati i segni consolidati costituenti la tessitura del terreno agricolo : cavedagne, filari alberati, fossi e rii, e non vengano indotte alterazioni sensibili alla morfologia dell'area;

  3. zone di valore paesaggistico - Av -, costituite dalle aree, caratterizzate da una loro intrinseca qualità ambientale, che nell'insieme, unicamente alla zona fluviale del Reno, permettono la percezione della valle del Reno come ambiente unitario.
    In tali zone sono ammessi tutti gli interventi e le attività elencate al precedente par.2 purché nel sostanziale mantenimento dell'assetto morfologico consolidato;

  4. zone a parco privato - Ap -, costituite da complessi organici di edifici e parchi di pertinenza, isolati all'interno di aree agricole e per questo emergenti nel contesto morfologico della zona agricola.
    In tali zone sono ammessi solo gli interventi mirati alla conservazione e al ripristino delle sistemazioni esterne e alla conservazione delle essenze;

  5. zone agricole normali - A -, prive di particolari emergenze e dotate di buona stabilità, nelle quali sono ammesse tutte le attività e gli interventi elencati al precedente par.2, senza particolari limitazioni.

 

4. Norme relative agli interventi di recupero e cambio d’uso di edifici esistenti

4.1. Tipologie degli edifici

Ai fini della definizione delle destinazioni d’uso ammesse sugli edifici esistenti, essi sono distinti nelle seguenti tipologie:

a) edifici con tipologia originaria residenziale: case coloniche non comprendenti la stalla/fienile nel medesimo corpo di fabbrica, case padronali, ville e palazzi, villini e case plurifamiliari, edifici abitativi anche comprendenti botteghe artigianali, uffici, o piccoli esercizi commerciali; ai fini delle norme che seguono sono assimilati a questa tipologia edifici specialistici quali torri, ospizi, conventi;
b) edifici rurali a tipologia mista, ossia comprendenti una porzione residenziale e una porzione per funzioni agricole (stalla/fienile);
c) edifici rurali di servizio agricolo: stalle, fienili, depositi, costruzioni destinate alla lavorazione, prima trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e zootecnici;
d) edifici con tipologia produttiva non agricola: mulini, fornaci, edifici artigianali e simili;
e) tettoie aperte, caselle (edifici privi di spazi chiusi);
f) serre fisse;
g) edifici religiosi: chiese, oratori.

4.2. Destinazioni ammesse

a) per gli edifici con tipologia originaria residenziale e quelli assimilati ai sensi del punto precedente sono annesse le seguenti destinazioni d’uso:

- residenza di imprenditori agricoli a titolo principale (uso d1 di cui all’allegato VI);
- residenza di altri soggetti (uso a1 di cui all’allegato);
- studi professionali, attività artistiche e di restauro e piccoli uffici in quanto associati alla residenza del titolare;
- residenza collettiva (uso a2 di cui all’allegato VI);
- pubblici esercizi, attività ricettive, attività agrituristiche;
- attività di servizio e di interesse comune (di tipo civile o religioso, pubbliche o private): culturali, formative, socio-assistenziali, sedi di forme associative;
-  esercizi commerciali di vicinato e/o attività artigianali solamente in quanto già autorizzate in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti norme;

b) per gli edifici rurali a tipologia mista sono ammesse le seguenti destinazioni:

- per la parte residenziale: tutte le destinazioni ammesse per gli edifici di cui alla precedente lettera a);
- per la parte con tipologia per funzioni agricole: funzioni di servizio agricolo ed inoltre tutte le destinazioni di cui alla precedente lettera a);

c) per gli edifici rurali di servizio agricolo:

- funzioni di servizio agricolo, attività agrituristiche, attività zootecniche, esercizio a noleggio di macchine agricole (ossia gli usi d2.1, d2.2, d2.3, d3, d4 e c3 di cui all’allegato VI);
- esercizi commerciali di vicinato solamente in quanto già autorizzati in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti norme;
- qualora si tratti di edifici classificati come "beni culturali" sono ammesse inoltre tutte le destinazioni d’uso di cui alla precedente lettera a), mentre non sono ammesse le destinazioni d'uso c3 e d4;

d) per gli edifici con tipologia produttiva non agricola sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- attività produttive manifatturiere, attività di deposito e magazzinaggio, attività agrituristiche, funzioni di servizio agricolo (ossia gli usi b2.9, b3.3, c1, c2, d2, d4 di cui all'allegato VI);
- qualora si tratti di edifici classificati come "beni culturali" sono ammesse inoltre tutte le destinazioni d’uso di cui alla precedente lettera a);

e) per le tettoie aperte, caselle e simili sono ammesse destinazioni compatibili con il mantenimento della caratteristica di spazio aperto coperto: depositi di materiali o prodotti agricoli o al servizio di altre attività economiche, posti auto pertinenziali;

f) per le serre non sono ammesse destinazioni d’uso diverse da quella di serra;

g) per gli edifici religiosi sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- attività di culto, attività di servizio e di interesse comune (di tipo religioso o civile, pubbliche o private): culturali, formative, socio-assistenziali, sedi di forme associative; per le piccole cappelle private annesse a palazzi o ville e non più consacrate sono ammesse inoltre destinazioni d’uso diverse nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e morfologiche originarie.

4.3. Tipi di intervento edilizio ammessi in generale

4.3.1. Sono ammessi in generale i seguenti tipi di intervento:

4.4. Condizioni e limiti agli interventi sugli edifici classificati come "beni culturali"

Per gli edifici classificati come "beni culturali" si applicano le condizioni e limitazioni agli interventi edilizi dettate nell’allegato V in relazione a ciascuna prevista categoria di tutela, e cioè:

- categoria A2.1 ("restauro e risanamento conservativo di tipo A" di cui all’Art. 36 della l.r. 47/78);
- categoria A3.1 ("ristrutturazione" di cui all’Art. 36 della l.r. 47/78).

Per gli edifici vincolati ai sensi della l. 1089/1939 la categoria di tutela è la A1 (restauro scientifico ex art. 36 della l.r.47/78) ed è richiesto inoltre il parere favorevole della competente Soprintendenza.

Si applicano inoltre le seguenti limitazioni in relazione alle diverse tipologie edilizie:

- ville, palazzi, case padronali: ciascun edificio può essere suddiviso in più unità immobiliari compatibilmente con l’obbligo di conservare le caratteristiche tipologiche e distributive originarie (in particolare l'androne e blocco scale principale): di norma non più di due unità immobiliari per piano;
- case coloniche: e case rurali originariamente monofamiliari: ciascun edificio può essere frazionato in non più di due unità immobiliari;
- case coloniche con stalla/fienile in aderenza: ciascun edificio può essere frazionato in non più di quattro unità immobiliari;
- stalle/fienili: ciascun edificio può essere frazionato in non più di due unità immobiliari;
- fienili, caselle pro-servizi: questi edifici possono essere recuperati quali pertinenze (autorimesse, depositi o cantine) delle unità immobiliari realizzate o da realizzare negli altri edifici della medesima corte colonica, senza dare luogo ad unità immobiliari autonome.

Per gli edifici tutelati nella categoria di Tutela A2.1 - "Restauro e risanamento conservativo" deve essere verificata la compatibilità dell’intervento anche in relazione all’attitudine dell’edificio, o delle parti di edificio interessate, ad accogliere i nuovi usi, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, distributive e architettoniche. Per tale giudizio il Sindaco si avvale del parere della Commissione Edilizia.

Gli interventi di recupero di edifici tutelati dovranno riguardare contestualmente anche le aree di pertinenza (corti coloniche, aie, giardini e simili); il rilievo dello stato di fatto deve comprendere tutti gli altri edifici della medesima corte o complesso edilizio, le alberature e tutti i manufatti e pavimentazioni preesistenti. Tali aree di pertinenza dovranno essere sistemate evitando le pavimentazioni impermeabili, salvaguardando le alberature ed evitando di suddividere con recinzioni di qualsiasi tipo spazi originariamente unitari. Le corti coloniche non potranno essere contornate da recinzioni, ma esclusivamente delimitate da siepe viva. Qualora il recupero avvenga per usi diversi da quelli agricoli dovranno essere demoliti i manufatti incongrui quali baracche, concimaie e simili.

Dovrà essere curato l’inserimento dei manufatti tecnologici connessi agli allacciamenti e alla dotazione di nuovi impianti negli edifici, in modo da limitarne al massimo la visibilità.

I fabbricati accessori degli edifici tutelati, ma non direttamente sottoposti a specifica categoria di tutela, sono destinabili a pertinenze (autorimesse, cantine....) degli edifici principali tutelati e sono assoggettabili anche ad interventi di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione; tali interventi dovranno comunque tendere ad armonizzare le caratteristiche di tali fabbricati a quelle dei fabbricati tutelati.

Sono soggetti a tutela, da attuarsi mediante interventi che utilizzino gli accorgimenti propri del restauro scientifico, tutti i manufatti minori di interesse storico, ancorché non espressamente individuati nelle planimetrie di P.R.G., quali tabernacoli votivi, maestà, cippi, pozzi, e simili.

4.5. Condizioni per gli interventi di cambio d’uso

Il cambio d’uso di un edificio o parte di un edificio da un uso agricolo (usi "d" di cui all’Allegato VI) ad un uso diverso dagli usi agricoli ‘d’ e/o lo scorporo di tale edificio dall'unità agricola esclude la possibilità di richiedere in seguito la costruzione di nuovi edifici o ampliamenti per uso abitativo nella medesima unità agricola. Qualora il cambio d'uso e/o lo scorporo riguardi un edificio di servizio agricolo non classificato come bene culturale, si esclude anche la possibilità di richiedere in seguito la costruzione di nuovi edifici o ampliamenti ad uso di servizio agricolo nella medesima unità agricola.

Inoltre tali tipi di cambio d’uso sono subordinati alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo nel quale sono indicate le eventuali opere da effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale: ad es. demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, manutenzione dei drenaggi, integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e in particolare adeguamento degli scarichi di acque nere alle norme di legge.

Il cambio d'uso da abitazione di imprenditore agricolo a titolo principale (uso d1) ad uso diverso è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’Art. 10, comma terzo della legge 10/77, qualora siano trascorsi meno di dieci anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione o ampliamento dell’edificio.

4.6. Aree di pertinenza e recinzioni

In relazione al recupero di edifici esistenti per funzioni non agricole, nelle relative aree di pertinenza è ammessa la realizzazione di impianti sportivi o ricreativi scoperti, a condizione che:

- non diano luogo ad impermeabilizzazione del suolo ovvero determinino superfici impermeabilizzate non superiori a mq. 100, per ciascun complesso edilizio;
- siano accompagnati da un congruo impianto di arredo vegetale (alberature, siepi), costituito da essenze autoctone, ai sensi del Regolamento Edilizio, tale da limitarne la visibilità.

Non è ammessa la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipo salvo che:

- recinzioni in siepe viva, con eventuale rete metallica addossata alla siepe dal lato interno all’area da recingere;
- recinti in legno per animali (questi ultimi non devono comunque racchiudere edifici salvo che si tratti di edifici ad uso zootecnico).

5. Norme relative agli interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici in funzione della delle unità aziendali agricole

5.1. Disposizioni preliminari

  1. Le possibilità ammesse nei punti seguenti di costruire edifici destinati a funzioni agricole si intendono utilizzabili una sola volta su una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche con più concessioni successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi punti 5.2 e 5.3.2 lettere A), B), C), D), sono riferite, ciascuna, all'unità fondiaria agricola, come definita nell’allegato III, e sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della Su di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola.

  2. Nelle zone agricole ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo il 17/04/1980 è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio della concessione, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il rilascio di ulteriori concessioni solamente congiuntamente all'edificio stesso.

  3. Nei nuovi interventi di nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione il rilascio della concessione è subordinato alla individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici dell'intera unità agricola considerata ai fini dell'edificazione, nella quale potranno essere ulteriormente rilasciate concessioni per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la Su e la Sac degli edifici già concessi.

  4. L'asservimento dell'edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell'unità agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, od altri eventuali aventi titolo ai sensi delle leggi vigenti, attraverso convenzione o atto unilaterale di obbligo corredato dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà riportato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su planimetria sulla quale dovranno essere individuati i confini catastali dell'unità agricola considerata.

  5. Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di concessione deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità fondiaria agricola dal 17/04/1980 al momento della richiesta. Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:

    1. a) lo stato di fatto dell'unità fondiaria agricola al 17/04/1980 in termini di terreni ed edifici;

      b) le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento o ricostruzione e relativi terreni asserviti;

      c) la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuna destinazione d'uso, la Su e la Superficie accessoria legittimamente in essere, nonché gli eventuali edifici sanati ai sensi della l.r. 47/85 o della l. 724/94 (ai fini dell’applicazione delle norme di cui al precedente Art. 9).

  6. In tutte le zone di particolare valore ambientale (Tn, Tv, Av, As, Tp, Ap), tutti gli interventi edilizi ammessi devono essere correttamente inseriti nell’ambiente, per quanto riguarda altezze, volumi, materiali e finiture, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell’edilizia rurale tradizionale.

 

5.2. Interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento di edifici residenziali

La richiesta di concessione per interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento per uso abitativo può essere presentata esclusivamente da un soggetto avente il titolo di Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP).

La richiesta può essere riferita esclusivamente:

1) ad unità aziendali dotate di edificio abitativo, per interventi di ricostruzione, ristrutturazione o ampliamento dell'edificio stesso;
2) ad unità aziendali già esistenti alla data del 17/4/1980, prive di edifici abitativi fin da tale data, ossia che non abbiano da tale data alienato edifici abitativi, o trasformato l'uso di edifici abitativi, e prive inoltre di edifici non abitativi tutelati come beni culturali recuperabili ad uso abitativo. In questo caso la domanda di concessione va accompagnata dal P.S.A. e dalla documentazione che attesti le modificazioni e gli interventi edilizi che hanno interessato i terreni dall’unità aziendale dal 17/4/1980 in poi, ai sensi del comma 5 del precedente punto 5.1.

Nelle unità aziendali già dotate di edificio abitativo(), gli interventi sono ammissibili con i seguenti limiti:

a) aumento della Su preesistente, una tantum, per consentire la realizzazione, oltre all’alloggio del conduttore, di un alloggio per la famiglia di un congiunto coadiuvante alla conduzione dell’azienda avente il titolo di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale ; ognuno dei due alloggi potrà avere una Su massima di 125 mq. più 25 mq. per ogni componente familiare (ascendente o discendente del capo famiglia) eccedente le tre unità;
b) per gli edifici con Su residenziale inferiore a mq. 200, in alternativa all’aumento di cui alla lettera a): aumento massimo della Su una tantum pari a mq. 40;
c) aumento della superficie accessoria fino al raggiungimento di una superficie accessoria massima pari al 70% della Su residenziale.

La Su massima consentita ai sensi dei precedenti commi del presente punto 5.2 si intende sempre comprensiva:

- della Su abitativa preesistente nell'unità agricola;
- della Su esistente nell'ambito dell'unità agricola avente tipologia originaria abitativa, anche se diversamente utilizzata;
- della Su abitativa esistente nell'unità agricola alla data del 17/4/1980, oppure concessa in data successiva su tali terreni, anche se in edifici non facenti più parte dell'unità agricola in quanto successivamente alienati.

Tali incrementi della Su abitativa e della superficie accessoria alla residenza sono attuabili:

- tramite cambio d’uso ad abitazione e relativi accessori di edifici o porzioni di edifici preesistenti destinati ad usi diversi;
- tramite ampliamento dell’edificio abitativo preesistente (a condizione che questo non sia tutelato come "bene culturale");
- tramite demolizione dell’edificio abitativo preesistente (a condizione che questo non sia tutelato come "bene culturale") e sua ricostruzione, che ricada almeno in parte nella sagoma preesistente (salvo che la sagoma preesistente ricada in fascia di rispetto stradale o ferroviario o cimiteriale, nel qual caso è ammessa la ricostruzione al di fuori di tale fascia, in prossimità del sedime preesistente);
- tramite nuova costruzione abitativa aggiuntiva, che potrà essere collocata esclusivamente nell’ambito o nelle immediate adiacenze del centro aziendale preesistente, ovvero una adiacenza ad altro nucleo edilizio esistente; quest'ultima possibilità non è ammessa qualora l'intervento ricada nelle aree in condizioni di dissesto (zone Tdf, Tdc, Td, Ad), nelle zone di tutela naturalistica Tn, e nelle aree boscate (individuate nelle tavole di analisi n. 4a e 4b allegate al P.R.G.) o comunque nelle ‘aree forestali’ ai sensi delle vigenti Prescrizioni di massima di polizia forestale.

Nelle unità aziendali prive di edificio abitativo e rispondenti alle condizioni di cui al punto 2) del precedente secondo comma è ammissibile la costruzione di un nuovo edificio abitativo con i seguenti limiti:

- Su max = 125 mq
- Sac max = 70% della Su.

In tutti gli interventi:
NP (numero di piani fuori terra) max = 2, oppure uguale al NP dell'edificio preesistente se questo aveva più di due piani non interrati.

5.3. Interventi di nuova costruzione, ricostruzione ampliamento di edifici di servizio all'attività agricola o zootecnica

5.3.1. Destinazioni ammesse

A) fienili, depositi, magazzini, tettoie, ricoveri per macchine agricole (uso d2.1 di cui all'Allegato VI);

B) costruzioni rurali destinate all'allevamento aziendale o interaziendale (uso d2.2);

C) costruzioni rurali destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e alienazione dei prodotti dell'azienda o di aziende associate (uso d2.3);

D) serre fisse (uso d2.4).

5.3.2. Interventi ammessi

Sono ammessi, per intervento edilizio diretto interventi di nuova costruzione, ricostruzione e ampliamento fino ai seguenti limiti.:

A) (uso d2.1):

B) (uso d2.2):
gli indici sono precisati di seguito a seconda del tipo di animale allevato e delle modalità di allevamento; la SAU utilizzata per il calcolo con l' indice di un determinato allevamento non può essere considerata anche per il calcolo di un altro; il carico complessivo degli animali allevabili non può superare i 40 q.li di peso vivo per ha. di SAU.

Per tutti gli edifici destinati agli allevamenti sopra elencati è consentita per i locali di servizio (sala mungitura, sala latte, box tori, sala mangimi, ecc.) una Su pari al 25% della superficie computata con gli indici precedenti.

La SAU utilizzata per il calcolo con un indice non può essere considerata anche per il calcolo di un altro; il carico complessivo degli animali allevabili non può comunque superare i 40 q. di peso vivo per ha di SAU.

Per tutti gli allevamenti: H max = m. 6,00.

C) (uso d2.3):

D) (uso d2.4):

Indici superiori a quelli previsti alle precedenti lett. A), B), C), D) possono essere consentiti solo con l'approvazione di un PSA che dimostri l'esigenza di tale superamento in funzione delle reali necessità produttive dell'azienda.

5.3.3. Condizioni per l'attuazione degli interventi

1) Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ricostruzione di edifici di servizio all'attività agricola o zootecnica sono ammessi, per intervento edilizio diretto nei limiti di cui al punto precedente, solo nelle unità agricole già dotate di centro aziendale (un edificio abitativo e/o almeno un edificio di servizio agricolo).

2) Per le unità agricole prive di edifici è ammessa la costruzione di edifici di servizio, previa approvazione di un P.S.A. presentato dai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 della l.r. 18/77 che stabilisca gli interventi necessari per rendere l'azienda economicamente valida, cioè in grado di assicurare per ogni unità lavorativa almeno la retribuzione annuale prevista dall'art. 31, 2° comma, della l. 203/82.

3) In alternativa alla possibilità di cui al precedente punto 2), nelle unità agricole preeesistenti al 16/02/1998 (data di adozione delle presenti norme), ossia unità agricole che non siano frutto di frazionamenti fondiari o gestionali o concessioni in affitto avvenuti successivamente a tale data, prive di edifici, che da tale data non abbiano alienato edifici di cui erano dotate, e che dispongano di almeno 2 ha di SAU, è ammessa la costruzione di un deposito attrezzi nel rispetto delle seguenti caratteristiche:

- Su massima mq. 12;
- Superficie accessoria: non ammessa;
- copertura a due falde inclinate con altezza massima in gronda di ml. 2,50, con struttura in legno e manto di copertura in coppi;
- numero di piani totale: 1;
- pareti perimetrali intonacate e tinteggiate;
- aperture: una porta e una finestra, con infissi pieni in ferro o legno, privi di vetrature;
- servizi igienici: non ammessi.

La realizzazione di tali depositi attrezzi è subordinata ad atto unilaterale d'obbligo contenente il vincolo al mantenimento della destinazione d'uso ed eventuali prescrizioni riguardanti:

- l'eliminazione di eventuali manufatti abusivi;
- la manutenzione del territorio: drenaggi, siepi, alberature, cavedagne.

La costruzione di un deposito attrezzi ai sensi del presente punto 3) esclude la possibilità di richiedere la realizzazione di edifici di servizio agricolo ai sensi dei precedenti punti 1) e 2) in relazione al medesimo terreno.

4) Gli interventi di nuova costruzione non sono comunque ammessi:

- nelle aree in condizioni di dissesto (zone Tdf, Tdc, Td, Ad);
- nelle zone As, Tp, Ap, e Tn;
- nelle aree boscate individuate nelle tavole di analisi 4a e 4b allegate al P.R.G. o comunque nelle’aree forestali’ ai sensi delle vigenti Prescrizioni di massima di polizia forestale.

 

6. Norme relative a interventi di nuova costruzione per strutture ricettive e attrezzature di interesse comune

Nelle zone agricole che ricadono all'interno di parchi pubblici territoriali, in aggiunta a quanto previsto per le restanti zone agricole, sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- attrezzature per lo svago, il riposo, l'esercizio sportivo (uso b5.4 di cui all'allegato VI);
- attività culturali, ricreative e sportive (uso b4.2);
- parcheggi pubblici;
- attrezzature ricettive (uso e).

Tali destinazioni d'uso si attuano di norma attraverso interventi di recupero e cambio d'uso di edifici preesistenti e tramite allestimento di aree con manufatti che non diano luogo a superficie utile.

Per intervento di iniziativa pubblica sono ammesse anche nuove costruzioni, o ampliamenti di edifici preesistenti, per una Su massima di mq. 300 per ciascun Parco Pubblico.

Nuove costruzioni non sono comunque ammesse nelle zone Tdf, Tdc, Td, Ad, As e Tn.

7. Norme particolari relative all'attività di ricovero e riabilitazione di fauna selvatica

Nella porzione di Zona collinare di tutela idrogeologica e di Zona collinare agricola individuata con apposito perimetro nelle tavole n. 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, in località Raieda di Sotto, oltre alle funzioni consentite ai sensi rispettivamente dell'Art. 12 punto 2 e Art. 13 punto 2, è ammessa specificamente l'attività di ricovero, detenzione e riabilitazione di esemplari di fauna selvatica, nei limiti delle autorizzazioni in materia igienico sanitaria rilasciati dalle autorità competenti in materia.

In tale zona non sono ammessi interventi edilizi di nuova edificazione finalizzati all'attività agricola.

E' ammessa la realizzazione di voliere e di gabbie, per una superficie massima pari a quella delle gabbie e voliere esistenti regolarmente autorizzate alla data di adozione delle presenti norme, più mq 200, nonché di recinti per il ricovero di animali.

La realizzazione di nuove gabbie o voliere o la ricostruzione di quelle esistenti sono ammesse esclusivamente nella porzione meridionale della zona, specificamente delimitata nella tav. 4.22 del PRG, e sono subordinate alla preventiva approvazione di un Piano Particolareggiato, esteso a tutta la zona, che disciplini:

- le regole per la fruibilità collettiva dell’area e la relativa garanzia che possa essere permessa;
- le regole per il più corretto inserimento nel contesto ambientale dei manufatti esistenti e di quelli da realizzare o modificare;
- le modalità di smaltimento dei rifiuti;
- gli interventi di riqualificazione ambientale, quali l'impianto di alberature o la formazione di siepi e simili.

Dovrà comunque essere preservata l’integrità e la funzionalità delle aree forestali esistenti.

La convenzione del Piano attuativo dovrà contenere inoltre l'impegno alla demolizione dei manufatti stessi e al ripristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività ovvero di non rinnovo delle necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché le relative garanzie fideiussorie.

Si richiama inoltre il rispetto delle procedure derivanti dal vincolo ai sensi della l. 1089/1939.