CAP. III - SISTEMA urbanizzato
Art. 14 - Zone destinate agli insediamenti
1. Oggetto della zona - Aree nelle quali gli insediamenti, esistenti o previsti, assumono il carattere di centri o zone prevalentemente edificate, nelle quali sia gli edifici che gli spazi aperti sono destinati ad attività residenziali o produttive e a servizi.
Prendendo come riferimento la funzione prevalentemente si distinguono le seguenti zone: zone residenziali, zone produttive, zone per attrezzature.
2. Zone residenziali - Sono definite zone residenziali le zone nelle quali è presente o prevista la funzione abitativa in misura prevalente e, in misura minore, le funzioni compatibili con la residenza: funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali; funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private, e studi professionali; funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
Conseguentemente alle caratteristiche specifiche e agli interventi previsti sono stati individuati quattro tipi di zone residenziali: zone di valore storico-ambientale, zone residenziali collinari e pedecollinari, zone urbane a verde privato, zone urbane, regolamentate rispettivamente dai successivi par. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.
2.1. Zone di valore storico-ambientale - RA -, costituite da complessi urbanistico-architettonici di particolare rilievo sia dal punto di vista storico che morfologico (zone omogenee A di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444 e di cui all'Art. 13 della L.R. 47/78).
In tali zone sono ammesse sia la funzione abitativa sia le funzioni compatibili con la residenza elencate al precedente par. 2 purché non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici e il carattere dei luoghi. Le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato.
Sui singoli edifici classificati come "beni culturali" sono consentiti gli interventi ammissibili ai sensi delle rispettive categorie di tutela di cui all'Allegato V.
Su eventuali edifici non classificati come "beni culturali" sono consentiti interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.
Oltre a ciò, sono ammessi in generale i seguenti interventi:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse
b) interventi di tutela e di ripristino degli spazi aperti e delle alberature, con
eventuale inserimento di attrezzature per il tempo libero morfologicamente compatibili con
il carattere dei luoghi.
Le unità minime per gli interventi edilizi (salvo che per gli interventi di manutenzione e di cambio d'uso) sono le zone individuate nelle tavole di piano, considerate ciascuna per intero, o le zone interessate da progetti specifici sui quali esistono finanziamenti pubblici alla data di adozione delle presenti norme.
2.2 Zone residenziali collinari e pedecollinari , comprendenti insediamenti residenziali a nastro lungo le strade nelle zone collinari e insediamenti residenziali sulle propaggini collinari adiacenti ai centri abitati.
Nelle zone inserite negli abitati di Sasso e Borgonuovo le funzioni compatibili con la residenza elencate al precedente par.2 sono ammesse in misura non superiore al 5% della Su dell'edificio; nelle altre zone non ci sono limitazioni quantitative; le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato.
Tali zone sono distinte in : zone con edifici suscettibili di ampliamenti, zone con edifici non suscettibili di ampliamenti, zone di nuova edificazione.
2.2.1. Zone con edifici suscettibili di ampliamenti - Rca -; in queste zone gli interventi ammessi sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria;
c) manutenzione straordinaria;
d) risanamento conservativo;
e) ristrutturazione edilizia;
f) demolizione e ricostruzione, ampliamento e/o nuova costruzione con i seguenti limiti:
- Uf max = 0,25 mq/mq.
Per i lotti edificati nei comprensori convenzionati presenti nel P.R.G. '69 e successive varianti, in alternativa all'intervento f):
g) ampliamento della Su fino al raggiungimento della edificabilità
prevista in convenzione, oppure:
h) ampliamento una tantum, della Su:
- di 40 mq. per gli edifici con Su residenziale minore o uguale a 200 mq.;
- pari al 20% della Su residenziale per gli edifici con Su residenziale maggiore di 200 mq.;
in entrambi i casi non può essere superato l'Uf = 0,25 mq/mq..
Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione possono sempre prevedere incrementi della superficie accessoria fino al raggiungimene di una quantità non superiore al 70% della Su residenziale.
In tutti gli interventi: NP max = 2, oppure = NP preesistente se superiore a 2.
2.2.2. Zone con edifici non suscettibili di ampliamenti - Rcb -; in queste zone, per la dimensione degli immobili o per la collocazione urbanistica, oltre agli interventi a) b) c) d) e) del precedente par.2.2.l., sono ammessi solo interventi per la dotazione di autorimesse fino al raggiungimento della quantità minima di parcheggi privati prevista dalla L.122/89 e interventi che comportino la chiusura di logge e balconi chiusi almeno su due lati, fatte salve le prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene.
2.2.3. Zone di nuova edificazione in completamente - Rcc -; sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto di:
- Uf max = 0,15 mq/mq.
- Sac max = 70% della Su
- SP min = 60% della SF;
- H max = m. 6,50, oppure = H preesistente se questa è superiore a m. 6,50.
Nella zona Rcc in località Palazzina, nel lotto a monte della strada l'edificabilità dovrà essere limitata alla sola parte del lotto che presenta caratteristiche idonee, escludendo le parti acclivi e boscate.
2.2.4. Zone di nuova edificazione di espansione - Rce -; previa approvazione di una degli strumenti urbanistici preventivi di cui all'Art. 8, sono ammessi tutti gli interventi, nel rispetto di:
- Su max pari a Ut = 1200 mq/ha.;
- Sac max = 70% della Su;
- H max = m. 6,50.
Nella sola zona Rce in località Altopiano Marconi gli indici da rispettare sono i seguenti:
- UT max = 0,05 mq/mq.
- Su max = mq 2.800
- Sac max = 50% della Su
- SP min = 70% della ST;
- H max = 6,50 m.
- Aree da cedere gratuitamente sistemata a verde pubblico: minimo mq 39.000.
Tale cessione va effettuata entro 12 mesi dalla firma della convenzione, a pena di decadenza della convenzione stessa.
Per la zona Rce in località Altopiano Marconi l'approvazione del Piano Particolareggiato è subordinata all'avvenuto appalto delle opere che completino la realizzazione della strada "nuova Porrettana" da Casalecchio a Borgonuovo.
Nelle zone Rce, in attesa della approvazione della zonizzazione acustica, i Piani urbanistici attuativi dovranno garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico delle "aree prevalentemente residenziali" (classe II di cui al D.P.C.M. 14/11/97).
2.3 Zone urbane a verde privato - Rv -, costituite da lotti edificati con ampie porzioni destinate a giardino, inseriti all'interno del tessuto urbano.
In queste zone sono ammesse la funzione abitativa e le attività compatibili con la residenza elencate al precedente par.2. Le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato. Gli interventi ammessi, nel rispetto e nella tutela del verde esistente, sono :
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria;
c) manutenzione straordinaria;
d) risanamento conservativo;
e) ristrutturazione edilizia;
f) ampliamento una tantum della Su:
- incremento di 40 mq. per gli edifici con Su residenziale preesistente al 19/3/1990 minore o uguale a 200 mq.
- incremento pari al 20% della Su residenziale per gli edifici con Su residenziale preesistente al 19/3/1990 maggiore di 200 mq.
g) demolizione e ricostruzione con Su non superiore a quella esistente e col mantenimento dell'area destinata a giardino
h) incremento della superficie accessoria fino al raggiungimento di una quantità non superiore al 70% della Su residenziale.
2.4. Zone urbane, costituite dal tessuto edilizio residenziale caratterizzante il centro degli abitati, siano essi grandi o piccoli .
Tali zone sono distinte in: zone suscettibili di incremento, zone non suscettibili di incrementi, zone di ristrutturazione urbanistica, zone di espansione.
Ai fini della tutela delle acque sotterranee dai rischi di inquinamento si prescrive che in tutte le zone urbane da assoggettare a Piano urbanistico attuativo, il Piano attuativo dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
a) le reti di smaltimento dei rifiuti dovranno essere duali, ossia separate per le acque bianche e le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto; le reti per le acque nere dovranno essere a doppia camicia con giunzioni a tenuta per garantire dai rischi di inquinamento in caso di rottura;
b) in tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, la superficie destinata alla sosta di veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e le acque meteoriche di "prima pioggia" (orientativamente i primi 10 minuti di pioggia) devono essere raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli). Sono ammesse pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso e di manovra dei parcheggi.
2.4.1. Zone suscettibili di incremento - Rua -; in queste zone le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato. .
Gli interventi ammessi sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria;
c) manutenzione straordinaria;
d) risanamento conservativo;
e) ristrutturazione edilizia;
f) ampliamento, demolizione e ricostruzione, nonché nuove costruzioni nei lotti liberi
nel rispetto di
- Uf max=0,40 mq/mq e SP min = 50% nelle zone inserite nei centri e nei nuclei in sinistra
Reno lungo la Porrettana (Fontana, Sasso M., Borghetti, Pontecchio, Borgonuovo );
- Uf max=0,25 mq./mq. e SP min = 50% nelle altre zone;
g) incremento della superficie accessoria fino al raggiungimento di una quantità non
superiore al 70% della Su residenziale.
Nel Capoluogo, a Fontana, Borgonuovo e Pontecchio: H max = 11,00 m.. Nelle altre zone: H max = 6,50, oppure uguale all'altezza media degli edifici adiacenti, se costituenti un agglomerato omogeneo.
2.4.2. Zone non suscettibili di incrementi ; nelle zone indicate con la sigla Rub le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato; nelle zone indicate con la sigla Rtb le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medio-piccole strutture di vendita.
In queste zone, per la dimensione degli immobili o per la collocazione urbanistica, oltre agli interventi a) b) c) d) e) del precedente par.2.4.l., sono ammessi:
- interventi per la dotazione di autorimesse fino al raggiungimento della quantità minima di parcheggi privati prevista dalla L. 122/89;
- interventi che comportino la chiusura di logge e balconi chiusi almeno su due lati, fatte salve le prescrizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene;
- interventi di demolizione e ricostruzione con Su e Sac non superiori rispettivamente alla Su e alla Sac preesistenti e H non superiore a quella preesistente.
2.4.3. Zone di ristrutturazione urbanistica - Rur - ; in queste zone l'assetto esistente alla data di adozione del presente piano deve essere modificato nell'assetto urbanistico-edilizio e/o nelle destinazioni d'uso; le funzioni previste sono : la residenza e le funzioni compatibili con la residenza elencate al precedente par.2.
Per quanto riguarda le funzioni compatibili con la residenza, queste sono ammesse nelle seguenti misure:
a) massimo 20% della Su prevista nelle zone del Capoluogo e di Pontecchio,
escluse quella dell'ex Campo sportivo del Capoluogo e quella dell'area del Mercato;
b) massimo 10% della Su prevista nelle zone di Borgonuovo;
c) minimo 30% della Su prevista, da destinarsi prevalentemente a servizi e ad
attrezzature, nell'area dell'ex Campo sportivo del Capoluogo;
d) massimo 30% della Su prevista nell'area del mercato.
Le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato; nel solo comparto dell'ex-campo sportivo del capoluogo sono ammesse anche le medio-piccole strutture di vendita.
Tutte le zone di ristrutturazione urbanistica vanno assoggettate ad uno degli strumenti urbanistici preventivi di cui all'art.8 delle presenti norme, esteso all'intera area individuata nelle tavole di piano; gli interventi edilizi devono rispettare i seguenti limiti:
- Ut max=3000 mq./ha (+Sac max = 70% della Su) e SP min = 40% della St,
nelle zone del capoluogo e di Borgonuovo;
- Ut max = 1500 mq./ha (+Sac max = 70% della Su) e SP min = 65% nella zona di
Tignano/Loreto (Tav. 5.5 e 4.4);
- mantenimento della stessa quantità di Su esistente, da destinarsi sia a Su per
residenza e funzioni compatibili con la residenza sia a superficie accessoria, nella zona
di Pontecchio.
Nella zona Rur di Tignano/Loreto il piano attuativo deve prevedere la demolizione di tutti gli edifici preesistenti ivi compresa la tettoia ricadente solo in parte nel comparto, anche per la porzione esterna, e la sistemazione a verde pubblico e cessione gratuita al Comune di una superficie minima di mq 5.000.
Nelle zone di ristrutturazione urbanistica i limiti di altezza vengono demandati ai Piani urbanistici attuativi e comunque non possono essere superiori all'altezza degli edifici circostanti.
Nelle zone Rur, in attesa della approvazione della zonizzazione acustica, i Piani urbanistici attuativi dovranno garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico, con riferimento alle seguenti classi come definite nel D.P.C.M. 14/11/97:
- nella zona Rur di Tignano: classe II;
- nelle zone Rur del Capoluogo e di Pontecchio: classe III;
- nella zona Rur di Borgonuovo: classe IV.
2.4.4. Zone di espansione - Rue -, destinate a nuovi insediamenti residenziali; in queste zone le funzioni previste sono la residenza e le funzioni compatibili con la residenza elencate al precedente par.2 , queste ultime nella misura massima del 10% della Su costruibile. Le attività commerciali sono ammesse limitatamente agli esercizi di vicinato.
Tutte le zone di espansione vanno assoggettate ad uno degli strumenti urbanistici preventivi di cui all'art. 8 delle presenti norme, esteso all'intera area individuata nelle tavole di piano; gli interventi devono rispettare i seguenti limiti:
- SP min = 60% della St nel comparto "la Jara" di Borgonuovo;
- SP min = 50% della St in tutti gli altri comparti;
- Ut max = 800 mq./ha e Sac non superiore al 70% della Su nella zona del Capoluogo lato sud all'innesto della S.S. 325;
- Ut max =1200 mq./ha e superficie accessoria in misura non superiore al 70% della Su nelle zone di Pontecchio (ferrovia) e di Borgonuovo (la Iara);
- Ut max=2000 mq./ha e superficie accessoria in misura non superiore al 70% della Su nelle restanti zone del capoluogo e di Fontana;
- Ut max =2500 mq./ha e superficie accessoria in misura non superiore al 70% della Su nella zona di Pontecchio (chiesa);
- secondo i piani PEEP e PP di iniziativa pubblica già approvati, nella zona di Borgonuovo (ferrovia).
Nelle zone Rue, in attesa della approvazione della zonizzazione acustica, i Piani urbanistici attuativi dovranno garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico, con riferimento alle seguenti classi come definite nel D.P.C.M. 14/11/1997:
- nelle zone Rue di Borgonuovo, di Fontana e di Pontecchio(ferrovia): classe III;
- nelle altre zone Rue: classe II.
Nella zona Rue posta nel Capoluogo sul lato est della via S. Lorenzo l'approvazione del Piano Particolareggiato è subordinata all'avvenuto appalto delle opere che completino la realizzazione della strada "nuova Porrettana" da Casalecchio a Sasso Marconi. Per la medesima zona Rue si prescrive:
- H max = m 8.00;
- l'impianto di filari di alberature lungo i tre lati del comparto che confinano con la zona agricola;
- il divieto di realizzare recinzioni salvo che costituite da sola siepe viva.
Per la zona Rue posta nel capoluogo lato sud all'innesto della S.S. 325, la convenzione dovrà prevedere la cessione gratuita al Comune dell'intera porzione destinata a verde pubblico entro 12 mesi dalla firma della convenzione a pena di decadenza della stessa.
2.5. Edifici classificati come beni culturali nelle zone residenziali. A prescindere da quanto consentito ai sensi dei precedenti paragrafi, in tutte le zone urbane residenziali, sugli edifici classificati come "beni culturali" sono consentiti esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della rispettiva categoria di tutela di cui all'Allegato V e con le finalità e i limiti ivi precisati.
3. Zone produttive - Sono definite zone produttive le zone nelle quali sono presenti o previste funzioni produttive.
Conseguentemente alle diverse specificità produttive sono stati individuati quattro tipi di zone: zone industriali-artigianali, zona industriale-direzionale convenzionata, zone commerciali, zone alberghiere, regolamentate rispettivamente dai successivi par. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.
Le indicazioni grafiche all'interno dei perimetri di alcuni Piani Particolareggiati, relative a percorsi veicolari e pedonali o alle aree verdi, presenti nelle tavole di piano, sono vincolanti, anche se le quantità sono superiori ai minimi previsti, salvo specifica verifica progettuale.
Ai fini della tutela delle acque sotterranee dai rischi di inquinamento si prescrive che in tutte le zone produttive da assoggettare a Piano urbanistico attuativo, il Piano attuativo dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
a) le reti di smaltimento dei rifiuti dovranno essere duali, ossia
separate per le acque bianche e le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui
recapitano sia di tipo misto; le reti per le acque scure dovranno essere a doppia camicia
con giunzioni a tenuta per garantire dai rischi di inquinamento in caso di rottura;
b) in tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, la
superficie destinata alla sosta di veicoli deve essere pavimentata in modo tale da
renderla impermeabile e le acque meteoriche di "prima pioggia" (orientativamente
i primi 10 minuti di pioggia) devono essere raccolte e convogliate alla fognatura delle
acque nere. La norma vale inoltre per tutte quelle superfici dove è possibile sia pure
accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei
distributori di carburanti o delle officine di riparazione dei veicoli). Sono ammesse
pavimentazioni permeabili per le corsie di accesso e di manovra dei parcheggi.
3.1. Zone industriali-artigianali, destinate sia a impianti industriali e artigianali (comprendenti l'attività produttiva e le attività ad essa connesse: di magazzinaggio, confezionamento, spedizioni e mostra, di servizio alla produzione, di servizio al personale, amministrative e tecnico-commerciali), sia a magazzini, sia a strutture tecniche e tecnologiche a servizio dell'agricoltura ma non aziendali (magazzini frigoriferi, rimesse macchine agricole, ecc.), sia all'artigianato di servizio connesso alla mobilità (meccanici, elettrauto, carrozzieri ecc.) .
In queste zone la residenza é ammessa nella misura in cui essa é legittimamente presente alla data di adozione delle presenti norme e, nel caso di nuovi interventi, é ammessa (per il titolare o per il custode degli impianti o per uso foresteria), con Su massima di 150 mq. per ogni lotto edificatorio con Su produttiva maggiore di 300 mq.
In queste zone sono inoltre ammessi pubblici esercizi, rivendite di giornali e riviste, tabaccherie
Le attività commerciali sono ammesse esclusivamente :
- nella forma di medio-piccole strutture di vendita di prodotti non alimentari e limitatamente alla zona industriale-artigianale del capoluogo compresa fra la via Porrettana e la via S.Lorenzo,
- nelle unità edilizie in cui siano già presenti con autorizzazione precedente all'entrata in vigore delle presenti norme.
Queste zone sono distinte in: zone industriali-artigianali di completamente, zone industriali artigianali di ristrutturazione, zone ìndustriali-artigianali di espansione.
3.1.1. Zone industriali-artigianali di completamento - Pic -; in queste zone gli interventi ammessi sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia;
c) ampliamento, demolizione e ricostruzione e nuova costruzione, nel rispetto di:
- UF max = 0,6 mq/mq.;
- SP min = 10% della SF;
- H max = 8,00 m., con esclusione dei volumi tecnici;
- H max = H preesistente nel caso si intervenga su edifici preesistenti di altezza
superiore a m. 6,00.
Nel caso di edifici che abbiano superato l'Uf=0,6mq/mq sono ammessi modesti incrementi di Su conseguenti o alla sopraelevazione di volumi più bassi fino al raggiungimento dell'altezza del corpo di fabbrica principale o a un diverso utilizzo del volume esistente, purché siano garantite tutte le norme di sicurezza e il reperimento dei parcheggi di cui all'Allegato VII.
3.1.2. Zone industriali-artigianali di ristrutturazione - Pir -; in queste zone gli interventi ammessi per intervento diretto sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria;
Previa approvazione di un Piano urbanistico attuativo esteso all'intera zona come individuata nelle tavole di piano, sono ammessi tutti gli interventi edilizi, nel rispetto di:
- Ut max = 4000 mq/ha.
- H max = 8,00 m., con esclusione dei volumi tecnici;
- SP min = 20% della ST.
Nelle zone Pir, in attesa dell'approvazione della zonizzazione acustica, i Piani urbanistici attuativi dovranno garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico consentite nelle aree in classe V ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
3.1.3. Zone industriali-artigianali di espansione -Pie -; in queste zone, previa approvazione di uno strumento urbanistico preventivo di cui all'art. 8 delle presenti norme, esteso all'intera area individuata nelle tavole di piano, sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, nel rispetto di:
- Ut max = 4.000 mq/ha;
- H max = 8,00 m. con esclusione dei volumi tecnici;
- SP min = 20% della ST.
Nelle zone Pie, in attesa dell'approvazione della zonizzazione acustica, i Piani urbanistici attuativi dovranno garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico consentite nelle aree in classe V ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
3.2. Zona industriale-direzionale convenzionata - Pid -, comprendente edifici utilizzati per attività produttive a rischio già trasferite alla data delle controdeduzioni al piano; tale zona viene destinata sia alle attività elencate al precedente par. 3.1. sia a funzioni direzionali e terziarie, a laboratori di ricerca e a commercio all'ingrosso; è ammesso inoltre un solo alloggio con Su massima di 150mq.
Gli interventi ammessi sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) ristrutturazione urbanistica con:
- Uf max = 0,6mq./mq.;
- NP max = 3, o, eccezionalmente = 4, in funzione delle esigenze del progetto e
compatibilmente con un corretto inserimento nell'ambiente;
- SP min = 20% della St.
questo intervento é subordinato ad un progetto unitario esteso all'intera area individuata nelle tavole di piano che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e dovrà essere attuato conformemente a quanto sarà previsto dai PPA del PRG, in relazione anche allo stato di avanzamento dei lavori relativi alla nuova viabilità statale; unitamente al progetto unitario dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale una convenzione che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita al comune di Sasso M. delle aree di proprietà dell'azienda destinate dal PRG a viabilità e a verde pubblico, queste ultime in quantità non inferiore a 60mq ogni 100mq di Su produttiva di incremento rispetto a quella prevista dal PRG'73, e il rispetto delle prescrizioni relative ai parcheggi, privati e di uso pubblico, di cui all'Allegato VII.
Nella zona Pid, in attesa dell'approvazione della zonizzazione acustica, il Piano urbanistico attuativo dovrà garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico consentite nelle aree in classe IV ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
3.3. Zone commerciali , destinate prevalentemente a funzioni commerciali
Tali zone sono distinte in: zona esclusivamente commerciale, zona commerciale-direzionale di ristrutturazione.
3.3.1. Zona esclusivamente commerciale - Pc -; in questa zona, già insediata alla data di adozione delle presenti norme, sono ammessi esercizi di vicinato e medio-piccole strutture di vendita; sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nel rispetto di:
- UF max = 0,6 mq/mq.
- H max = 7.5 m.
3.3.2. Zona commerciale-direzionale di ristrutturazione - Pcr -, destinata a funzioni commerciali, direzionali, e a residenza in misura non superiore al 40% della Su realizzabile (alla Su residenziale edificabile si aggiunge la superficie accessoria in quantità non superiore al 70% della Su residenziale).
Le attività commerciali sono ammesse nella forma di esercizi di vicinato, di medio-piccole strutture di vendita e di centri commerciali di attrazione di livello inferiore.
In questa zona gli interventi edilizi si attuano previa approvazione di uno strumento urbanistico preventivo di cui all'art. 8 delle presenti norme, esteso all'intera area individuata nelle tavole di piano, nel rispetto di:
- UT max = 2200 mq/ha.;
- H max = 8,00 m.
Nella zona Pcr, in attesa dell'approvazione della zonizzazione acustica, il Piano urbanistico attuativo dovrà garantire il rispetto delle soglie massime di inquinamento acustico consentite nelle aree in classe IV ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
3.4. Zone alberghiere - Pac -, destinate a funzioni alberghiere e ricettive in genere.
Nella zona Pac presso la località Molino della Pilla (Borgonuovo) indicata nella Tav.5.2 del PRG con un asterisco (Pac*) oltre alle funzioni alberghiere è ammessa inoltre la destinazione ad uffici e ad attività terziarie in genere.
In queste zone, già insediate alla data di adozione delle presenti norme, gli interventi ammessi sono
a) cambio di destinazione d'uso in una delle destinazioni d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria o straordinaria, risanamento conservativo;
c) altri tipi di intervento edilizio nel rispetto di:
- UF max = 0,50 mq/mq.
- H max = H preesistente, ovvero uguale all'altezza media degli edifici adiacenti se costituenti un agglomerato omogeneo.
3.5. Edifici classificati come "beni culturali" nelle zone produttive.
A prescindere da quanto consentito ai sensi dei precedenti paragrafi, in tutte le zone urbane produttive, sugli edifici classificati come "beni culturali" sono consentiti esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della rispettiva categoria di tutela di cui all'Allegato V e con le finalità e i limiti ivi precisati.
4. Zone per attrezzature - Sono definite zone per attrezzature quelle parti di territorio destinate o da destinarsi a servizi e ad attrezzature comunitarie; le zone per i servizi e le attrezzature rientranti fra quelli richiesti dall'art.46 L.R.47/78 (standards urbanistici) sono regolamentate al successivo par.4.l., quelle per i servizi di carattere più generale sono regolamentate al successivo par.4.2.
A prescindere da quanto consentito dai seguenti paragrafi, in tutte le zone urbane per attrezzature, sugli edifici classificati come "beni culturali" sono consentiti esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della rispettiva categoria di tutela di cui all'Allegato V e con le finalità e i limiti ivi precisati.
Nei lotti interessati da edifici classificati "beni culturali" non sono ammesse nuove costruzioni.
4.1. Zone per attrezzature art.46 L.R.47/78 (standards urbanistici); tali zone comprendono:
le aree scolastiche - Ss - , destinate alle scuole per l'infanzia (asili nido e scuole materne), a gestione pubblica o a gestione privata, e alle scuole dell'obbligo (scuole elementari e scuole medie dell'obbligo) a gestione pubblica;
le aree per attrezzature di interesse comune comprendenti:
- Sa - : i servizi civici, amministrativi, sociali, culturali a gestione pubblica (uffici comunali, biblioteca, uffici P.T., centri sociali, canile comunale nell'area lungo il rio Molinello); i servizi sanitari e assistenziali pubblici e privati (USL, pubblica assistenza, poliambulatori, case di riposo, case protette ) - attrezzature commerciali (dove indicato nelle tavole di piano con un * a fianco della sigla Sa), subordinate alla facoltà del Consiglio Comunale di dare concessioni per nuovi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita (anche nella forma di centri o complessi commerciali) a cooperative, enti o privati che, costruendo le attrezzature a proprie spese, ne assumano la gestione convenzionandola nel rispetto delle finalità di interesse pubblico; ai fini del calcolo dello standard non vengono conteggiate nè le aree relative alle case di riposo e case protette (attrezzature assistenziali a gestione privata), nè le aree destinate a centro commerciale.
- Sr - : le attrezzature religiose (chiese parrocchiali, opere parrocchiali, altri servizi religiosi, residenza negli edifici con tipologia residenziale annessi alla chiesa già esistenti alla data di adozione delle presenti norme);
le aree verdi , comprendenti
le aree destinate a verde pubblico distinte in:
- aree destinate a verde pubblico urbano - Svp -, con parti attrezzate per il gioco, nelle quali va individuata una rete di attrezzature per i bambini e per i ragazzi rapportate con raggi di influenza appositi alle diverse parti residenziali degli abitati,
- aree destinate ad attrezzature sportive - Svs -, sia scoperte che coperte.
In tutte le aree destinate a verde pubblico sono ammessi anche chioschi e pubblici esercizi nella misura e con le condizioni previste dal Piano del Commercio vigente;
- le aree verdi private - vp - (non rientranti fra le attrezzature di uso pubblico nè nel calcolo degli standards), destinate ad attrezzature sportive e a servizi di carattere consortile esistenti alla data di adozione delle presenti norme;
- le aree destinate ai parcheggi , comprendenti
- le aree destinate a parcheggi pubblici - P -;
- le aree destinate a parcheggi privati - p -, asservite o da asservire a zone produttive esistenti (non rientranti fra le attrezzature di uso pubblico nè nel calcolo degli standards) , da sistemare con pavimentazioni e piantumazioni che ne permettano un inserimento controllato nell'ambiente circostante.
Gli interventi ammessi nelle zone per attrezzature sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una delle destinazioni
d'uso ammesse;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia, ampliamento, demolizione e ricostruzione, con eventuale
aumento della Su fino al raggiungimento dell'Uf=0,50 mq/mq nelle zone scolastiche, nelle
zone per attrezzature di interesse comune e nelle zone interessate da attrezzature
sportive coperte (piscina)
d) nuove costruzioni nei lotti liberi con:
- Uf = 0,50mq./mq. nelle zone scolastiche, nelle zone per attrezzature di interesse comune
e nelle zone interessate da attrezzature sportive coperte del capoluogo;
- Uf = 0,60mq./mq. nelle zone per attrezzature di interesse comune interessate da nuove
attrezzature commerciali;
- Uf = 0,20mq./mq. nella zona per attrezzature religiose presso il rio Olivetta (Tav.
4.4);
- Uf = 0,05mq./mq. nella zona per attrezzature di interesse comune lungo il rio Molinello
destinata al nuovo canile comunale;
- Uf = 0,10mq./mq. nelle zone interessate da attrezzature sportive.
Nel caso di aree parzialmente ricadenti all'interno delle zone di tutela naturalistica del PTPR adottato (riportate nelle tavole di analisi allegate al piano n. 7a e 7b) l'edificabilità conseguente alle presenti norme va concentrata nella parte di area esterna alle suddette zone di tutela.
Nelle zone per attrezzature (Ss Sa Sr Svp Si St Sc) incluse nei centri urbani del capoluogo, di Fontana, Pontecchio e Borgonuovo H max = m. 9, nelle altre località H max = m. 6.50.
Nella zona Ss di Pontecchio il nuovo corpo di fabbrica sarà contenuto entro i 5 m. di altezza e il sedime entro il territorio urbanizzato definito dal PRG; nella zona Sa lungo il rio Molinello (canile comunale) H max = m. 3,50.
4.2. Zone per attrezzature di interesse sovracomunale e per servizi generali; tali zone comprendono:
- le aree destinate alle scuole superiori -Si-;
- le aree riservate alle attrezzature tecnologiche -St-;
- i cimiteri (attrezzature cimiteriali e strutture precarie per la vendita fiori ecc.) -Sc-;
- le zone militari - M -.
Gli interventi ammessi nelle aree destinate a scuole superiori sono:
a) cambio della destinazione d'uso esistente in una destinazione d'uso
ammesse
b) manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
d) ampliamenti e nuove costruzioni nei lotti liberi nel rispetto di Uf=0,50mq./mq. e H max
= 9 m.
Gli interventi ammessi nelle altre aree sono gli interventi b) c) d) e gli ampliamenti conseguenti a specifici progetti fatti dagli Enti competenti.
4.3. Edifici classificati come beni culturali nelle zone per attrezzature. A prescindere da quanto consentito ai sensi dei precedenti paragrafi, in tutte le zone urbane residenziali, sugli edifici classificati come "beni culturali" sono consentiti esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della rispettiva categoria di tutela di cui all'Allegato V e con le finalità e i limiti ivi precisati.
Art. 15 - Zone destinate alla mobilità e fasce di rispetto
1. Oggetto delle zone - Aree interessate da tracciati infrastrutturali per mezzo dei quali si realizza la mobilità delle persone e delle merci tra i diversi punti del territorio comunale e tra il territorio comunale e le aree esterne. Sono stati individuati quattro tipi di zone : zone ferroviarie, zone destinate alla viabilità veicolare, zone destinate alla viabilità pedonale e ciclabile, zone destinate a parcheggi scambiatori, regolamentate rispettivamente ai successivi par. 2, 3, 4, 5.
2. Zone ferroviarie - Sono definite zone ferroviarie le sedi ferroviarie esistenti e i terreni inedificati necessari per il riordino e l'ampliamento delle reti, normate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n.753.
Gli interventi ammessi in tali zone sono gli interventi manutentivi e gli interventi di ristrutturazione e nuove costruzioni, previo accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche (art.81 2' comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616).
Le zone adiacenti alle zone ferroviarie sono interessate da fasce di rispetto delle zone ferroviarie, profonde 30m. dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia (art.49 D.P.R.11.7.80 n.753), individuate nelle tavole di piano; gli interventi edilizi ricadenti all'interno di tali fasce sono effettuabili previa autorizzazione di cui all'art.60 del D.P.R.11.7.80 n.753.
3. Zone destinate alla viabilita' veicolare - Sono definite zone destinate alla viabilità veicolare le aree interessate da tracciati viabilistici esistenti o previsti, utilizzati o utilizzabili esclusivamente o prevalentemente da traffico veicolare, nelle quali sono effettuabili sia opere stradali sia canalizzazioni per le infrastrutture tecnologiche.
Tali zone comprendono : il sistema di collegamento nazionale e subregionale e la viabilità di interesse comunale, regolamentati rispettivamente ai successivi par. 3.1. e 3.2.
3.1. Sistema di collegamento nazionale e subregionale, relativo al collegamento autostradale e al collegamento Bologna-Valle del Reno, sostitutivo della Porrettana attuale. La soluzione viabilistica relativa ai suddetti collegamenti é riportata nell'elaborato n.8 (scala l:5000) del PRG ed é contenuta nella fascia di territorio destinata a questa specifica viabilità, individuata nelle tavole di piano; questa fascia è destinata esclusivamente alla viabilità, alla realizzazione delle barriere antirumore e alla costituzione di verde fluviale e/o di arredo stradale.
Gli interventi ammessi in questa fascia sono gli interventi manutentivi e la costruzione di nuove opere stradali e infrastrutturali , la realizzazione di barriere antirumore e le piantumazioni.
3.2. Viabilità di interesse comunale , comprendente:
- la S.S. 64 Porrettana che nel tratto Borgonuovo-Fontana, dopo l'attuazione del tracciato sostitutivo della Nuova Porrettana, costituirà il principale asse di collegamento dei centri urbani del comune lungo la valle del Reno, con caratteristiche di asse urbano di livello comunale. Al verificarsi di questa situazione gli interventi da effettuarsi dovranno essere rivolti ad una riprogettazione dell'assetto viabilistico e morfologico dell'intero tracciato:
- le strade provinciali e comunali extraurbane, nelle quali gli interventi ammessi sono gli interventi manutentivi e quelli mirati al miglioramento dell'assetto viabilistico;
- le strade urbane, caratterizzate o da caratterizzarsi con opportune sezioni stradali, secondo le indicazioni del Regolamento Edilizio, rapportate alle esigenze sia dello scorrimento veicolare che dello scorrimento pedonale, alle quali esigenze vanno finalizzati gli interventi manutentivi o di ristrutturazione.
All'interno del perimetro di territorio urbanizzato di cui all'art.13 della L.R.47/78, le sedi stradali, nei punti di sezione opportuna, possono essere interessate da impianti di distribuzione di carburante che rispettino il disposto della legislazione regionale in materia.
Rientrano nelle zone destinate alla viabilità di interesse comunale anche alcune fasce di territorio adiacenti alle sedi stradali, individuate nelle tavole di piano sia all'interno che all'esterno del perimetro di territorio urbanizzato di cui all'art.13 della L.R.47/78, destinate a verde di arredo stradale (V ).
3 bis - Classificazione provvisoria delle strade
In attesa della classificazione delle strade da parte degli organi competenti ai sensi del D.L. 03/04/1992n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, nel territorio del Comune di Sasso Marconi si applica la seguente classificazione provvisoria:
Sono strade di tipo A (Autostrade) le seguenti:
- Autostrada A1;
Sono strade di tipo C (extraurbane secondarie) le seguenti nei tratti
esterni al perimetro del Territorio Urbanizzato:
- S.S. 64 Porrettana,
- S.S. 325 Val di Setta;
Sono strade di tipo E (Urbane di quartiere) le seguenti:
- S.S. 64 (nei tratti interni al perimetro del T.U.),
- S.S. 325 (nei tratti interni al perimetro del T.U.);
Sono strade tipo F (Strade locali) tutte le altre strade provinciali, comunali e vicinali.
3 Ter - fasce di rispetto stradale
Le fasce di rispetto stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti lungo le strade pubbliche sono indicate nelle planimetrie di P.R.G. per i tratti esterni al perimetro del Territorio Urbanizzato, mentre non sono indicate per i tratti interni al T.U..
In ogni caso la loro profondità deve intendersi non inferiore a quella stabilita da D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme seguenti:
Strade di tipo A:
- m. 60 nei tratti esterni al T.U.;
- m. 30 nei tratti interni al T.U.;
Strade di tipo C:
m. 30 (tratti esterni al T.U.);
Strade di tipo E:
m. 10 (tratti interni al T.U.); sono ammesse distanze inferiori fino a un minimo di m. 5 nel caso che, con parere della C.E., si ritenga opportuno l'allineamento del nuovo intervento con le costruzioni preesistenti ai due lati dell'intervento;
Strade di tipo F: extraurbane (ossia all'esterno del T.U.):
- m. 20 per le strade provinciali e comunali;
- m. 10 per le strade vicinali;
Strade di tipo F: urbane (ossia all'interno del T.U.): m. 5; distanze diverse possono essere previste nell'ambito dei Piani urbanistici attuativi.
Le fasce di rispetto stradale nelle zone non urbane sono destinate alla tutela delle strade esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, infrastrutture tecnologiche, piantumazioni e sistemazione a verde, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Possono anche essere coltivate se ricadenti nel sistema produttivo agricolo ovvero lasciate alla evoluzione naturale.
Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa inoltre la realizzazione di impianti per la distribuzione automatica di carburanti per autotrazione e relative funzioni accessorie nei limiti e con le prescrizioni di cui al relativo piano di settore e alla l.r. n. 33/94. Tali impianti, oltre alla fascia di rispetto stradale, possono interessare anche la zona agricola retrostante la fascia stessa, fino ad una distanza dalla sede stradale doppia della profondità della fascia di rispetto.
Le fasce di rispetto stradale nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico, marciapiedi e piste ciclabili, parcheggi pubblici e privati.
Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di comparti attuativi del P.R.G. devono essere sistemate nell'ambito del Piano attuativo. Per esse valgono le seguenti prescrizioni:
a) per una fascia della larghezza di ml. 10,00 a partire dal confine stradale l'area deve essere sistemata a verde a servizio e arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale nell'ambito delle urbanizzazioni primarie: tale fascia non è computabile nel quadro della cessione di aree per standard di urbanizzazione;
b) per la parte restante oltre i primi dieci metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade); qualora siano sistemati a verde pubblico non sono tuttavia computabili nel quadro degli standards minimi di urbanizzazione dell'insediamento.
Gli edifici esistenti all'interno della fasce di rispetto stradale possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione; possono essere sottoposti anche ad intervento di ampliamento a condizione che questo avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale. Qualora si tratti di edifici classificati come beni culturali sono consentiti esclusivamente gli interventi ammissibili ai sensi della rispettiva categoria di tutela di cui all'Allegato V e con le finalità e i limiti ivi precisati.
Gli edifici che, ai sensi delle planimetrie del P.R.G., siano interessati da previsioni di rettifica o ampliamento della sede stradale possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione, ovvero di demolizione e ricostruzione.
4. Zone destinate alla viabilita' pedonale e ciclabile - Sono definiti zone destinate alla viabilità pedonale e ciclabile - e come tali sono stati individuati nelle tavole di piano - i principali percorsi pedonali/ciclabili in territorio extraurbano e i principali spazi pedonali urbani, costituiti dall'insieme dei percorsi pedonali (o autonomi o paralleli a tracciati veicolari) e delle piazze, che connettono con continuità la rete dei servizi alle aree residenziali; a questi principali spazi pedonali urbani , individuati nelle tavole di piano, devono collegarsi tutti i percorsi pedonali costituiti dai marciapiedi laterali alle sedi veicolari delle strade urbane, per costituire una organica rete di scorrimento pedonale.
Nelle zone sopra elencate sono previsti interventi - di manutenzione, di ristrutturazione, di esecuzione di nuove opere - che adeguino alle esigenze degli utenti le caratteristiche planimetriche e altimetriche dei tracciati, i materiali, gli elementi di arredo e i tipi di alberature, in accordo con le prescrizioni del Regolamento Edilizio e con le prescrizioni della L.13/89 relativa alle barriere architettoniche.
In alcune zone pedonali urbane, in posizione opportuna, sono ammessi chioschi per giornali, gelati, fiori e cabine telefoniche.
Le piste ciclabili, ove possibile, dovranno essere realizzate con una larghezza di m 3,50. Laddove nelle tavole del PRG sia individuata una fascia destinata a percorsi pedonali/ciclabili o a spazi pedonali di larghezza superiore, la restante superficie potrà essere sistemata a verde di arredo urbano, con alberature a filari, a parcheggi pubblici, a parcheggi privati di uso pubblico; in corrispondenza dei lotti interclusi le piste ciclabili e le restanti aree individuate nel PRG con la medesima compitura verranno (ove possibile) assoggettate a servitù di passaggio per garantire l'accesso pedonale e/o carrabile ai soli proprietari dei lotti medesimi.
La realizzazione di parcheggi pubblici o privati di uso pubblico è ammessa a condizione che non si creino discontinuità o riduzioni di sezione della pista ciclabile al di sotto di m 3,50, o pericoli per gli utenti della pista ciclabile.
La sistemazione e la manutenzione delle aree restanti non acquisite per la realizzazione delle piste ciclabili restano a carico dei proprietari che ne dovranno salvaguardare il decoro.
Ogni intervento relativo alla realizzazione di piste ciclabili e alla sistemazione delle restanti aree individuate dal PRG con la medesima campitura, ove coinvolga proprietà private, sarà oggetto di apposita convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.
5. Parcheggi scambiatori - (P) - Sono definiti parcheggi scambiatori i parcheggi relativi agli interscambi tra rete ferroviaria e viabilità locale e i parcheggi relativi agli interscambi tra viabilità veicolare e percorsi pedonali/ciclabili nella zona fluviale del Reno.
In queste zone sono ammessi gli interventi di manutenzione delle strutture esistenti e gli interventi di esecuzione di nuove opere, conseguenti a precise valutazioni relative al dimensionamento delle aree interessate, al tipo di veicoli parcheggiati, all'inserimento nell'ambiente circostante.
Art. 16 - reti tecnologiche ed impianti di trasmissione e relative distanze di rispetto
1. La costruzione, ricostruzione, ammodernamento, potenziamento di
-reti tecnologiche e relativi impianti (uso f 1.1 di cui all'Allegato VI);
-impianti di trasmissione via etere (uso f 1.3 di cui all'Allegato VI).
è ammessa previo rilascio di autorizzazione edilizia, nel rispetto della legislazione
vigente in materia, delle norme di tutela di cui al Capo I e delle norme del Piano
Territoriale Paesistico Regionale.
Gli interventi riguardanti linee ed impianti elettrici sono soggetti al rispetto in particolare del D.P.C.M. 23/4/1992, della l.r. 22/2/1993 n. 10 e del D.M.LL.PP. 5/8/1998.
Per tutte le nuove costruzioni che comprendono abitazioni o funzioni scolastiche, da realizzare in prossimità di elettrodotti (fino ad una distanza pari a tre volte la fascia minima di rispetto inedificabile), deve essere prodotta idonea documentazione attestante che i valori misurati di campo elettromagnetico rientrino entro le soglie massime di legge.
Gli interventi riguardanti sistemi di trasmissione/ricezione via etere (impianti fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi) sono soggetti al D.M.Ambiente 10/9/1998 n. 381.