Comune di Sasso Marconi
PRG
Norme di attuazione - testo coordinato
Stesura approvata con delibera della Giunta Provinciale
n.359 del 26.07.1999
Le modifiche conseguenti al decreto di approvazione
sono evidenziate con sottolineatura
Progettista responsabile arch. Rudi Fallaci
file:
D49NORAP.DOC08/09/99
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.
Art. 2 - Applicazione del P.R.G.
Art. 3 - Ambito di competenza del P.R.G.
Art. 4 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia
Art. 5 - Varianti al P.R.G. (omissis)
Art. 6 - Attuazione del P.R.G.
Art. 7 - Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)
Art. 8 - Strumenti di attuazione del P.R.G.
Art. 9 - Trasformazione urbanistica ed edilizia
TITOLO II - ZONIZZAZIONE DEL P.R.G.
CAP. II - SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO
CAP. III - SISTEMA urbanizzato
Art. 14 - Zone destinate agli insediamenti
Art. 15 - Zone destinate alla mobilità e fasce di rispetto
Art. 16 - Reti tecnologiche ed impianti di trasmissione e relative distanze di rispetto
Allegato I - definizione degli oggetti edilizi
Art. 1.1 - Immobili e costruzioni
Art. 1.2 - Edificio, alias fabbricato
Art. 1.6 - Unità organiche di immobili
Art. 1.7 - Unità edilizia (U.E.) alias organismo edilizio
Art. 1.9 - Unità impiantistica
Art. 1.10 - Unità infrastrutturale
Art. 1.11 - Scomposizione dell'Unità Edilizia
Art. 1.12 - Scomposizione dell'U.E. in Unità immobiliari (U.I.) e parti comuni
Art. 1.13 - Scomposizione dell'U.E. in spazi funzionali
Art. 1.14 - Scomposizione dell'U.E. in componenti strutturali e tecnologiche
Art. 1.15 - Scomposizione dell'U.E. in spazi a diverso grado di protezione
Art. 1.16 - Esemplificazione delle definizioni di cui agli Artt. 1.13 e 1.14
Art. 1.17 - Ulteriori definizioni riguardanti gli spazi chiusi e/o aperti coperti dell'edificio
Allegato II - definizione dei parametri edilizi
Parametri e misure relativi al suolo e alle costruzioni in generale
Art. 2.1 - Profilo di una costruzione
Art. 2.2 - Sagoma lorda di una costruzione
Art. 2.3 - Sedime di una costruzione e superficie occupata (SO)
Art. 2.4 - Perimetro di attacco al suolo e impronta
Art. 2.5 - Superficie impermeabilizzata e superficie permeabile (SP)
Art. 2.6 - Quota al suolo (QS)
Art. 2.7 - Quota massima (Q max) e Quota minima (Q min.)
Art. 2.8 - Altezza da terra e profondità da terra
Art. 2.9 - Superficie di una unità organica
Art. 2.10 - Rapporto di occupazione
Art. 2.11 - Tasso di permeabilità
Art. 2.12 - Sagoma netta convenzionale (SA.N.)
Art. 2.13 - Sagoma netta fuori ed entro terra
Art. 2.14 - Volume della sagoma netta di un edificio (V.sa.n.)
Art. 2.15 - Volume della sagoma netta fuori terra (V.sa.n.f.t.)
Art. 2.17 - Involucro fuori ed entro terra
Art. 2.18 - Volume dell'Involucro (V.inv.)
Art. 2.19 - Superficie coperta (SQ)
Art. 2.20 - Rapporto di copertura (SQ/SF)
Art. 2.21 - Superficie utile (Su) Superficie accessoria (Sac)
Art. 2.23 - Altezza utile netta media
Art. 2.24 - Altezza del fronte di un edificio (HF)
Art. 2.25 - Altezza di un edificio (H)
Allegato III - definizione dei parametri e dei termini
urbanistici
Art. 3.1 - St - Superficie Territoriale
Art. 3.2 - Sf - Superficie Fondiaria
Art. 3.3 - Ut - Indice di Utilizzazione Territoriale
Art. 3.4 - Uf - Indice di Utilizzazione Fondiaria
Art. 3.5 - Opere di urbanizzazione
Art. 3.6 - Superficie minima di intervento
Art. 3.7 - Unità fondiaria agricola
Art. 3.8 - Superficie fondiaria dell'unità agricola (SF)
Art. 3.9 - Superficie agricola utilizzata (SAU)
Art. 3.11 - Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP)
Allegato IV - definizione degli interventi urbanistici ed
edilizi
Art. 4.3 - Nuova urbanizzazione alias lottizzazione
Art. 4.4 - Ristrutturazione urbanistica
Art. 4.5 - Manutenzione ordinaria (MO)
Art. 4.6 - Manutenzione straordinaria (MS)
Art. 4.7 - Risanamento conservativo (RC)
Art. 4.8 - Ristrutturazione edilizia (RE)
Art. 4.9 - Nuova costruzione (NC)
Art. 4.10 - Ricostruzione (RI)
Art. 4.13 - Schema riassuntivo dei tipi di intervento edilizio sugli edifici esistenti
Art. 4.14 - Modificazione morfologica del suolo (MM)
Allegato V - Categorie di tutela
Art. 5.2 - Categoria A2.1 (ossia "restauro e risanamento conservativo Tipo A")
Art. 5.3 - Sottocategoria A2.3 (ovvero: "ripristino Edilizio")
Allegato VI - Usi urbanistici del territorio
Art. 1 - Articolazione dei parcheggi
Art. 2 - Requisiti tipologici dei parcheggi
Art. 3 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (P2 e P3)
Art. 4 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione (standard urbanistici) - Quantità
Art. 5 - Cessione di aree per opere di urbanizzazione - Caratteristiche e localizzazione
Allegato VIII - Disposizioni in materia di distanze
Art. 1 - Distanza da un confine
Art. 2 - Distanze minime dai confini
Art. 3 - Distanza dal confine di proprietà (D1)
Art. 4 - Distanza dal confine di zone per attrezzature di interesse pubblico(D2)
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Elementi costitutivi del P.R.G.
Sono elementi costitutivi della presente Variante Generale al P.R.G., che costituisce di fatto il nuovo P.R.G., gli elaborati e le tavole elencate di seguito:
| elab. n° 1 | - Relazione illustrativa | |
elab. n° 2 |
- Norme di attuazione | |
elab. n° 3.1 - 3.2 |
- Sintesi della zonizzazione | scala 1:10000 |
elab. n° 4.1....4.22 |
- Zonizzazione | scala 1:5000 |
elab. n° 5.1....5.5 |
- Zonizzazione | scala 1:2000 |
elab. n° 6 |
- Zone di recupero | |
elab. n° 7 |
- Relazione geologica | |
elab. n° 8 |
- Allegato A relativo alla viabilità | scala 1:5000 |
Nel caso di eventuali non corrispondenze tra tavole a scale diverse fa testo l'elaborato a scala più dettagliata.
Sono parte integrante del piano anche tutte le Analisi dello stato di fatto, costituite dalla Relazione e dagli elaborati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O.
Art. 2 - Applicazione del P.R.G.
Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n.1150 e successive modificazioni, della legge 28 gennaio 1977 n.10 e successive modificazioni, della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, modificata con legge regionale 29 marzo 1980 n.23, con legge regionale 27 febbraio 1984 n.6, con legge regionale 5 settembre 1988 n.36, con legge regionale 8 novembre 1988 n.46, e con legge regionale 30 gennaio 1995 n. 6, la disciplina urbanistico-edilizia del P.R.G. si applica al territorio comunale secondo le disposizioni delle tavole e delle presenti norme di attuazione.
Gli immobili che alla data di adozione del P.R.G. siano in contrasto con le sue disposizioni potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarvisi.
Art. 3 - Ambito di competenza del P.R.G.
Il P.R.G. individua per le diverse parti del territorio comunale le destinazioni d'uso, le attività ammissibili e gli interventi edilizi previsti, attraverso gli elaborati grafici e le presenti Norme, delle quali gli Allegati nn. 2 - 3 - 5 - 6 - 7 costituiscono parte integrante.
Le definizioni degli oggetti edilizi e degli interventi edilizi (riportate anche negli Allegati nn. 1 e 4), le norme da rispettare in materia di distanze (Allegato n. 8), e il complesso delle prescrizioni relative alle caratteristiche dei manufatti edilizi e agli interventi sugli spazi pubblici dell'area urbana sono contenute nel Regolamento Edilizio.
Le prescrizioni relative agli interventi specifici nelle aree di tutela idrogeologica e nelle aree agricole sono contenute rispettivamente nel Regolamento di Polizia Forestale e nel Regolamento di Polizia Rurale.
Art. 4 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia
Ogni disposizione o norma della disciplina urbanistica vigente nel comune che risulti in contrasto con il presente P.R.G. espresso nei suoi elementi costitutivi, é sostituita con quanto previsto dalla tavole e dalle norme del presente P.R.G.
Nel periodo di salvaguardia disposizioni e norme in contrasto con il P.R.G. adottato devono essere sospese in attesa della approvazione di quest'ultimo; tra le disposizioni e le norme del P.R.G. vigente e di quello adottato valgono le più restrittive.
Art. 5 - Varianti al P.R.G. (omissis)
Art. 6 - Attuazione del P.R.G.
L'attuazione del P.R.G. deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dagli elaborati di piano, attraverso gli strumenti di attuazione di cui all'art.13 della legge n.10/77, modificato dall'art.6 della legge N.94/82, dalla legge regionale n.2/78, dall'art.19 della legge regionale n.47/78 modificata e dalla delibera del Consiglio Regionale n.1466/3162 del 14.10.82 controllata dal C.C.A.R.E.R., il 3.11.82, prot.n.1168/7185.
Art. 7 - Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)
L'attuazione del P.R.G. deve avvenire sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree nelle quali debbono realizzarsi le previsioni di piano e le relative urbanizzazioni con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Al di fuori delle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione possono realizzarsi solo gli interventi di cui all'art.9 della legge n.10/77 e quelli di cui all'art.6 della legge n.94/82 nel periodo previsto dalla suddetta legge e successive modificazioni.
Art. 8 - Strumenti di attuazione del P.R.G.
1. Il P.R.G. si attua attraverso strumenti attuativi preventivi e strumenti attuativi diretti.
Gli strumenti attuativi preventivi, sulla base della progettazione urbanistica generale del P.R.G., definiscono la progettazione urbanistica di dettaglio a premessa della progettazione edilizia delle opere.
2. Sono strumenti attuativi preventivi (ovvero Piani urbanistici
attuativi):
- i Piani particolareggiati, di iniziativa pubblica o privata
(P.P.) di cui ai Titolo V e VII della l.r. 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni;
- i Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), di
cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni e
alla legge 18/4/62 n. 167 e successive modificazioni;
- i Piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi
(P.I.P.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive
modificazioni e all'art. 27 della legge 22/10/71 n. 865 e successive modificazioni;
- i Piani di recupero di iniziativa pubblica o privata
(P.d.R.), di cui ai Titoli V e VII della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive
modificazioni e al Titolo IV della legge 5/8/78 n. 457;
- i Programmi integrati di intervento di cui alla legge
17/2/1992 e alla l.r. 30/1/95 n. 6 e successive modificazioni;
- i Programmi di recupero urbano di cui alla legge 4/12/1993 n.
493 e successive modificazioni;
- i Piani di sviluppo aziendali o interaziendali (P.S.A.), di
cui all'art. 40 della legge regionale 7/12/78 n. 47 e successive modificazioni.
Lattuazione degli strumenti attuativi preventivi potrà avvenire solo ed in quanto vengano previste e realizzate tutte le opere relative ai collettori fognari che si rendessero necessarie per dare piena funzionalità ai nuovi insediamenti rispetto allintero sistema di smaltimento dei reflui, nonché alla realizzazione e/o potenziamento del depuratore a cui afferiscono le acque.
3. L'attuazione del P.R.G. a mezzo di strumenti attuativi preventivi è obbligatoria soltanto in determinate zone del territorio comunale indicate nelle planimetrie di P.R.G. o per interventi prefigurati dalle presenti norme. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale intervenire con strumenti attuativi preventivi, secondo le specifiche finalità dei medesimi, in tutto il territorio comunale. E pure facoltà dei soggetti privati proporre strumenti attuativi preventivi di iniziativa privata, secondo le specifiche finalità e limiti di ciascuno di essi, in tutto il territorio comunale.
3 bis. Elementi costitutivi degli strumenti attuativi preventivi
Gli strumenti attuativi preventivi di cui secondo comma, salvo i Piani di
Sviluppo Aziendale, devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di
effettuare gli interventi, i seguenti elementi:
a) schema di convenzione;
b) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
c) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in
scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani
particolareggiati pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da
vincolare;
d) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, prima e dopo l'intervento, con la
individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
e) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione
delle essenze legnose; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti;
elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative
servitù; viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli;
f) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000, indicante: numerazione dei lotti
dei comparti di intervento, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato),
eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, reti
stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione e
precisazione di quanto previsto dal P.R.G., spazi di parcheggio e di sosta pubblici e
spazi di parcheggio privati; posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
h) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie
edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici
ad integrazione delle disposizioni del P.R.G.;
i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di
depurazione, energia elettrica e rete telefonica, relative modalità di allacciamento alle
reti pubbliche, eventuali interventi di potenziamento di carattere generale concordati con
le aziende di gestione dei servizi, con relativa previsione di spesa di massima;
l) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica e modalità di
allacciamento alla rete pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, e con relativa
previsione di spesa;
m) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in
particolare chiarire quali elementi del piano attuativo siano vincolanti per i successivi
interventi edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati, e l'entità
ammissibile di tali variazioni;
n) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le
sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
o) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno ai sensi della Circolare Regionale
n. 1288/1983;
p) dichiarazione del sindaco attestante che il piano particolareggiato in questione ricade
o meno: all'interno di zone dichiarate bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno
1939 n. 1497; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; all'interno
della zona territoriale omogenea A o in area d'interesse ambientale; in area soggetta a
consolidamento dell'abitato; in area dichiarata sismica;
q) "Relazione acustica", comprendente:
-l'analisi del clima acustico preesistente nella zona di intervento;
-la valutazione del clima acustico atteso a seguito della realizzazione degli interventi;
-l'individuazione degli accorgimenti progettuali e/o delle opere di mitigazione da
realizzare nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, per garantire il rispetto
delle soglie massime di inquinamento acustico consentite nella zona in cui l'insediamento
ricade.
Per i piani di iniziativa pubblica non sono richiesti gli elementi di cui ai punti f) e p).
3 ter. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 3 bis lettera a) deve contenere:
-i dati dell'intervento, dimensionato in superficie territoriale, superficie edificabile relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste, numero degli abitanti insediabili, qualificazione e destinazione degli standards urbanistici e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;
-le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione e delle altre aree la cui cessione è prevista dal PRG;
-il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
-gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
-i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
-le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per linosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano particolareggiato o nel progetto di intervento;
-nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
-gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti.
4. I perimetri dei comparti di attuazione, individuati graficamente nelle planimetrie del P.R.G. possono, in sede di approvazione del Piano urbanistico attuativo, essere soggetti a modeste variazioni per farli coincidere con limiti catastali preesistenti, nei limiti di uno scostamento massimo di ml. 2 rispetto a quanto graficamente rilevabile dalla planimetria del P.R.G..
5. Per gli interventi previsti da strumenti attuativi preventivi approvati, o per gli interventi per quali, ai sensi delle presenti Norme e delle planimetrie di P.R.G., non è prescritta la formazione di uno strumento attuativo preventivo, il P.R.G. si attua a mezzo di strumenti attuativi diretti, che sono:
- la concessione onerosa;
- la concessione convenzionata;
- la concessione gratuita;
- l'autorizzazione;
- l'asseverazione ai sensi dell'art. 26 della legge 28/2/1985 n. 47;
- la denuncia di inizio attività ai sensi dell'Art. 4 comma 7 della legge 14/12/1993 n. 493 e successive modificazioni.
6. Alcune parti del territorio comunale dovranno inoltre essere interessate, in attuazione a quanto previsto dal PTPR, da specifici strumenti di pianificazione regionali, provinciali, o comunali, relativi all'intero territorio delle zone di tutela naturalistica delimitate dal PTPR (di cui all'art.25 delle norme del PTPR) ricadenti totalmente o parzialmente all'interno del territorio comunale, e da progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione ed "aree studio" (di cui all'art.32 delle norme del PTPR) relativi al parco fluviale del Reno, perimetrato nelle tavole del PTPR.
I perimetri relativi alle aree interessate dai suddetti piani non sono stati riportati nelle tavole del presente P.R.G.; sono stati invece riportati i perimetri dei parchi pubblici territoriali esistenti alla data di adozione delle presenti norme.
7. Interventi effettuabili in attesa degli strumenti attuativi preventivi.
In tutte le zone di cui agli articoli successivi delle presenti norme, nei comparti assoggettati all'obbligo di approvazione di uno strumento attuativo preventivo, in attesa dell'approvazione di tale strumento, sono consentiti esclusivamente, salvo diversa disposizione dei successivi articoli, gli interventi di manutenzione, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso in essere.
Art. 9 - Trasformazione urbanistica ed edilizia
Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale prevista dal P.R.G. partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere é subordinata a concessione o ad autorizzazione da parte del Sindaco salvo quanto disposto dall'art.81 del D.P.R. 24.7.77 n.616.
Le sole previsioni del P.R.G. e relativo programma pluriennale di attuazione non conferiscono la possibilità di trasformazione del territorio e degli edifici ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino con apposito atto a realizzarle a propria cura e spese, entro termini prestabiliti e secondo le prescrizioni comunali.
Le possibilità di trasformazione previste dal PRG sono applicabili agli edifici che non siano stati realizzati abusivamente; sono a questi assimilati gli edifici che presentino solo parti costruite abusivamente, condonate, e gli edifici abusivi, condonati, ricadenti all'interno del perimetro di territorio urbanizzato.
Agli edifici abusivi, assoggettati a sanatoria, non ricadenti nei casi di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:
- gli edifici abusivi sanati ai sensi della L.47/85 possono essere assoggettati a tutti gli interventi previsti dalle presenti Norme che non comportino aumento della superficie utile (Su) e comportino la riqualificazione ambientale;
- gli edifici abusivi sanati ai sensi della L. 724/94 possono essere assoggettati solo a interventi manutentivi e all'intervento di ristrutturazione edilizia senza aumento della superficie utile (Su), e senza cambio della destinazione d'uso, purché finalizzato ad adeguamenti igienico-sanitari e a riqualificazione ambientale.
Le concessioni legittimamente rilasciate mantengono la loro validità fino al termine di scadenza prescritto per la fine lavori, anche qualora, a seguito di varianti al PRG, risultino in contrasto con la disciplina urbanistica vigente. Per tali concessioni non è ammesso richiedere proroghe di validità; è ammesso viceversa richiedere varianti non sostanziali (ai sensi dell'art. 1 della l.r. 46/88), anche non conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della richiesta, purché conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento di rilascio della primitiva concessione.
TITOLO II - ZONIZZAZIONE DEL P.R.G.
Art. 10 - Zonizzazione territoriale
Nel territorio comunale, in base alle caratteristiche specifiche e ai ruoli attribuiti, sono stati individuati i seguenti tre sistemi:
il SISTEMA NATURALE, costituito da quelle parti del territorio nelle quali sono in atto e sono da tutelare o sono da ripristinare meccanismi spontanei di evoluzione dell'assetto morfologico-vegetazionale e floro-faunistici; tale sistema è costituito dalla zona fluviale e dalla zona collinare di tutela idrogeologica;
il SISTEMA PRODUTTIVO AGRICOLO, costituito da quelle parti di territorio nelle quali l'assetto vegetazionale e la produzione animale sono definite, controllate, modificate in modo continuativo dall'intervento dell'uomo; tale sistema é costituito dalla zona collinare agricola;
il SISTEMA URBANIZZATO, costituito dalle infrastrutture e dalle aree, edificate e da edificare, coperte e scoperte, costituenti nel loro insieme l'ambiente organico nel quale vengono esplicate le diverse funzioni (residenziali, produttive, comunitarie ecc.) delle comunità insediate; tale sistema é costituito dalle zone destinate agli insediamenti e dalle zone destinate alla mobilità.