COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

 

REGOLAMENTO EDILIZIO



Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08 luglio 1969 con atto n. 107

Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 13 agosto 1969 con provvedimento n. D/11195 div. IV

Regione Emilia Romagna

Visto con riferimento al proprio Decreto n. 470 in data 30 dicembre 1972

 

 

 

 

 

INDICE:

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 

CAPO II - RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI – PARERI

Art. 2 - Opere soggette a concessione o ad autorizzazione

Art. 3 - Opere non soggette ad autorizzazione

Art. 4 - Progettisti e costruttori

Art. 5 - Domanda di licenza edilizia e allegati a corredo della domanda

Art. 6 - Procedura per la presentazione della domanda

Art. 7 - Procedura per l’esame dei progetti e pareri

 

CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONI DEL SINDACO

Art. 8 - Commissione Edilizia - Composizione

Art. 9 - Compiti della Commissione Edilizia

Art. 10 - Adunanze della Commissione Edilizia

Art. 11 - Determinazioni del Sindaco sulla domanda

Art. 12 - Condizioni per il rilascio della licenza

Art. 13 - Titolare della licenza edilizia e variazioni

Art. 14 - Validità, decadenza della licenza edilizia

Art. 15 - Varanti del Progetto

 

CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16 - Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello. Attacchi fognature e acquedotto

Art. 17 - Direttore dei lavori e costruttore

Art. 18 - Ordine di cantiere

Art. 19 - Occupazione temporanea e manomissioni di suolo

Art. 20 - Visite di controllo: termini e modalità

Art. 21 - Norme particolari per i cantieri edilizi

 

CAPO V - AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA` E DI AGIBILITA`

Art. 22 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità

Art. 23 - Domanda e procedura per l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità

 

 

TITOLO II - PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE ANTINCENDIO, DIVERSE

 

CAPO I - REQUISITI DEGLI AMBIENTI

Art. 24 - Classificazione dei locali

Art. 25 - Dimensione dei locali

Art. 26 - Illuminazione dei locali

Art. 27 - Cucinotti e cucine in nicchia

Art. 28 - Impianti di aerazione

Art. 29 - Piani seminterrati

Art. 30 - Sottotetti

Art. 31 - Cabine di distribuzione per l’energia elettrica

 

CAPO II - CRITERI DI MISURAZIONE

Art. 32 - Altezza degli edifici

Art. 33 - Superficie degli edifici

Art. 34 - Volume degli edifici

Art. 35 - Classificazione dei Piani

Art. 36 - Superficie utile, superficie netta

 

CAPO III - DISTANZE TRA FABBRICATI E VISUALI

Art. 37 - Distanze tra gli edifici e dai confini

Art. 38 - Distanze tra pareti antistanti - Visuali

Art. 39 - Distanze tra fabbricati fra i quali siano interposte strade - Distanze dalla strada.

Art. 40 - Distanza dalle strade fuori dai centri abitati e dagli insediamenti previsti dai piani urbanistici

Art. 41 - Criteri di misurazione delle distanze

 

CAPO IV - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

Art. 42 - Salubrità del terreno

Art. 43 - Isolamento dall’umidità

Art. 44 - Isolamento termico

Art. 45 - Isolamento fonico

Art. 46 - Fognature

Art. 47 - Fumi, polvere e rifiuti liquidi industriali

Art. 48 - Impianti minimi

Art. 49 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua

Art. 50 - Camere oscure, impianti termici

 

CAPO V - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 51 - Copertura

Art. 52 - Pareti divisorie

Art. 53 - Scale e ascensori

Art. 54 - Scale, ascensori e bocche da incendio in edifici alti

Art. 55 - Canne fumarie

Art. 56 - Rinvio a leggi particolari

Art. 57 - Installazioni di bombole di gas di petrolio liquefatti

 

CAPO VI - PRESCRIZIONI VARIE

Art. 58 - Norme di edilizia antisismica

Art. 59 - Decoro generale

Art. 60 - Protezione dell’ambiente

Art. 61 - Manutenzione

Art. 62 - Elementi aggettanti

Art. 63 - Intercapedine

Art. 64 - Coperture

Art. 65 - Recinzioni

Art. 66 - Zoccolature

Art. 67 - Paramento esterno

Art. 68 - Mostre, vetrine, insegne

Art. 69 - Marciapiedi e porticati

Art. 70 - Zone verdi - Parchi

Art. 71 - Depositi di materiali

Art. 72 - Locali per deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani

Art. 73 - Cassette per la corrispondenza

Art. 74 - Tabelle stradali e numeri civici

Art. 75 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

Art. 76 - Uscite dalle autorimesse e rampe

Art. 77 - Parcheggi

Art. 78 - Locali accessori non abitabili

Art. 79 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

Art. 80 - Idoneità dei materiali e dei procedimenti costruttivi

 

 

TITOLO III - LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

 

CAPO I - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE

Art. 81 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo

Art. 82 - Proposta di convenzione

Art. 83 - Oneri sostitutivi della cessione di aree per l’urbanizzazione secondaria

Art. 84 - Procedura per l’autorizzazione della lottizzazione

Art. 85 - Validità dell’autorizzazione per la lottizzazione

Art. 86 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi - Progetti relativi, esecuzione, controlli

Art. 87 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante

Art. 88 - Svincolo della cauzione a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione

Art. 89 - Licenze edilizie nella lottizzazione

Art. 90 - Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione

 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I - DEROGHE – ADEGUAMENTO COSTRUZIONI PREESISTENTI – CONTROLLI E REPRESSIONE ABUSI - SANZIONI

Art. 91 - Deroghe

Art. 92 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti

Art. 93 - Impianti per lavorazioni insalubri

Art. 94 - Controlli e repressione abusi

Art. 95 - Sanzioni

Art. 96 - Entrata in vigore del Regolamento

 

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 97 - Opere già autorizzate

Art. 98 - Occupazione di suolo pubblico

Art. 99 - Depositi di materiali nelle zone residenziali

Art. 100 - Canne fumarie

Art. 101 - Antenne radio e TV

Art. 102 - Garage privati, bassi servizi, lavanderie ecc.

Art. 103 - Locali per la raccolta dei rifiuti

Art. 104 - Bombole di gas di petrolio liquefatti

Art. 105 - Divieto di lottizzazione

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

L’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l’ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento, dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti e applicabili in materia.

 

CAPO II - RICHIESTA DELLA LICENZA EDILIZIA - ESAME DEI PROGETTI – PARERI

Art. 2 - Opere soggette a concessione o ad autorizzazione

Chiunque intenda, nell’ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, deve chiedere apposita autorizzazione al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regolamento. In particolare, sono soggette ad autorizzazione:

a) lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio;

b) opere di urbanizzazione;

c) nuove costruzioni;

d) ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzioni anche parziali;

e) restauro, riattamento di fabbricati;

f) modifiche di destinazione d’uso quando per il nuovo uso il presente Regolamento o strumenti urbanistici vigenti richiedano requisiti diversi da quelli esistenti;

g) modifiche nell’ubicazione di costruzioni trasferibili;

h) demolizioni;

i) costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di: muri di cinta, cancellate, recinzioni prospicienti spazi di uso pubblico, chioschi permanenti e provvisori;

l) scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti;

m) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;

n) abbattimento di alberi in parchi e giardini, in complessi alberati di valore monumentale o paesistico, e nelle zone edificate o destinate all’edificazione secondo le prescrizioni dei piani urbanistici vigenti;

o) apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su aree pubbliche;

p) costruzione o trasformazione di vetrine, collocamento di insegne, mostre, cartelli od affissi pubblicitari od indicatori, lumi, memorie, monumenti, costruzione di tettoie, pensiline, cabine balneari, chiusure a veranda, tende all’esterno degli edifici anche provvisorie;

q) esecuzione di opere che comportino modificazioni delle strutture degli edifici o del loro aspetto esterno ivi compresi rivestimenti, decorazioni e colorazioni;

r) installazione di condutture elettriche, telefoniche, di gas ecc., sia da parte di privati che di Società concessionaria, nei suoli pubblici e privati.

 

Art. 3 - Opere non soggette ad autorizzazione

Non sono soggette ad autorizzazione:

a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali. Tali amministrazioni, comunque, devono depositare presso il Sindaco prima dell’inizio di qualsiasi opera la prova dell’accertamento ex art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e art. 10 della legge 6.8.1967, n. 765;

b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune. Su tali opere dovrà essere espresso comunque il parere della Commissione Edilizia;

c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del codice della strada;

d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco.

 

Art. 4 - Progettisti e costruttori

La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori Agronomi e Periti nell’ambito delle rispettive competenze.

Tutti i professionisti di cui al comma precedente dovranno essere iscritti negli Albi professionali. Il costruttore, per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere professionalmente abilitato e avvalersi di un tecnico che possa assumersi la responsabilità inerente l’esecuzione delle opere.

 

Art. 5 - Domanda di licenza edilizia e allegati a corredo della domanda

La domanda di licenza, compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco. Ove la licenza sia richiesta dal proprietario dell’area edificatoria, la domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma dello stesso e del progettista. Se il richiedente non è proprietario dell’immobile, la domanda deve contenere oltre alle generalità, il domicilio e la firma dello stesso, l’assenso del proprietario o il titolo attributivo della disponibilità dell’immobile. Per gli immobili appartenenti a persone giuridiche, la domanda di licenza deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la rappresentanza e i poteri. Nell’ambito e nei limiti di cui alla tabella B, la domanda deve essere corredata da:

1 - modello-questionario statistico contenente i dati base necessari alla progettazione, quali: quote stradali, quote della fognatura, allineamenti, indici e vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altre norme;

2 - estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore a 6 mesi;

3 - planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con le indicazioni degli immobili confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;

4 - fotografia dello stato di fatto;

5 - planimetria in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze, l’opera progettata.

Devono essere rappresentati: la sistemazione della zona non edificata (posteggi, piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazione allo scoperto, pavimentazione, giardini, alberature d’alto e medio fusto, ecc.), le recinzioni, gli ingressi;

6 - disegni, normalmente in rapporto 1:100, delle piante di tutti i piani e della copertura dell’opera, con l’indicazione di:

- destinazione d’uso dei locali;

- quote planimetriche ed altimetriche;

- dimensioni delle aperture;

- indicazione dei rapporti di illuminazione e di aerazione;

- ingombri funzionali dell’arredo di massima e degli apparecchi igienici nelle abitazioni e nei servizi degli altri edifici;

- ubicazione delle canne fumarie (con specifica del tipo adottato), degli scarichi, dei contatori e dei bidoni delle immondizie;

- strutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.);

- i materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde ed i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari, ecc. Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule del rapporto 1:50. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l’opera progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi;

7 - disegni quotati, normalmente in rapporto 1:100, di sezione dell’opera messa in relazione all’ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna originario devono indicare le dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti esterne ed interne, l’altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell’opera;

8 - disegni, sempre nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell’opera progettata completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno ed alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell’andamento del terreno esistente e di progetto. Qualora l’edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate degli stabili aderenti. I prospetti devono riportare l’indicazione delle aperture con i relativi infissi, dei materiali, dei pluviali in vista, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei volumi tecnici;

9 - disegni di pianta, di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:50, in corrispondenza di piani caratteristici, con l’indicazione dei materiali impiegati. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra. Per le colorazioni ed i rivestimenti è sufficiente la campionatura dei colori e dei materiali;

10 - documentazione sulle destinazioni d’uso, sulle attività e sugli impianti, sulla depurazione dei fumi e degli scarichi, sull’isolamento acustico e termico, in caso di opere complesse - edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini, ecc. - delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti con l’ambiente esterno, pubblico o privato e le caratteristiche funzionali;

11 - rilievo quotato in scala minima 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica;

12 - disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con campitura grigia le murature che si intendono sostituire, con campitura nera le murature che si intendono demolire.

Le piante di progetto contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 6 devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle sostituite e con campitura nera quelle nuove.

I disegni in alzata delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con analoga grafia;

13 - relazione illustrativa per gli edifici artigianali industriali o con caratteristiche particolari;

14 - dichiarazione relativa al valore dell’area sulla quale si intende edificare e di quella che è accessoria al costruendo edificio, a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 1963, n. 246. Eccezionalmente, o per opere di particolare rilievo, possono essere richiesti documenti aggiuntivi come previsto dall’art. 31 della Legge Urbanistica. Per opere ed interventi che interessino valori storici o ambientali, il Sindaco ha facoltà di richiedere plastici, fotomontaggi o disegni supplementari.

Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, devono essere riuniti in un’unica tavola; tale tavola dovrà essere presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI, a norma di Legge. Per opere la cui approvazione si esaurisce nell’ambito comunale, sono necessarie tre copie; per opere il cui iter di approvazione non si esaurisce nell’ambito degli Uffici Comunali, sono necessarie almeno cinque copie.

 

Art. 6 - Procedura per la presentazione della domanda

La domanda di licenza edilizia corredata dei documenti di cui al precedente art. 5 deve essere presentata al Protocollo del Comune il quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l’indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda, e la data di ricevimento.

Il Sindaco può negare la licenza edilizia immediatamente senza sentire la Commissione Edilizia, nei seguenti casi:

1) quando rilevi contrasti tra il progetto e norme inderogabili di legge o Regolamento, purché non si tratti di ragioni riguardanti il merito del progetto e l’esecuzione dell’opera;

2) quando manchino per il richiedente i requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell’art. 5;

3) quando le opere presentate esorbitano dall’ambito delle competenze previste dalle norme vigenti, per il progettista.

 

Art. 7 - Procedura per l’esame dei progetti e pareri

Le domande di licenza edilizia, complete delle documentazioni prescritte, vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Nel caso che 1a domanda non sia corredata da tutti i documenti prescritti, il Sindaco comunica all’interessato, con lettera raccomandata, che la domanda non può essere presa in esame, e lo invita ad integrare la documentazione.

Qualora sia necessaria, durante l’iter di esame, la richiesta di chiarimenti o la presentazione di elaborati aggiuntivi, l’iter viene interrotto, previa comunicazione scritta raccomandata al richiedente, e la pratica, protocollata con nuovo numero d’ordine, inizia nuovamente l’iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati.

Nei casi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, l’iter resta sospeso per un periodo non superiore a 90 giorni. Scaduto tale periodo di tempo senza che l’interessato abbia presentato i chiarimenti o gli elaborati richiesti, la domanda presentata cessa di avere validità.

I progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente al parere:

- dell’Ufficiale Sanitario per quanto di sua competenza;

- del veterinario comunale limitatamente ai fabbricati destinati all’esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;

- dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per l’osservanza delle norme del presente Regolamento, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote plano-altimetriche, allineamenti, distanze, ecc.), per quanto riguarda gli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, e per la verifica dell’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, o del relativo impegno del richiedente di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della licenza;

- della Commissione Edilizia.

Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamenti comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni.

 

CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONI DEL SINDACO

Art. 8 - Commissione Edilizia - Composizione

La Commissione Edilizia è convocata dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, che la presiede con diritto di voto. Essa è composta da n. 7 membri eletti dal Consiglio Comunale tra persone esperte in problemi di urbanistica, edilizia, agricoltura, cose artistiche, economia, sociologia, turismo, lavoro, di cui:

a) due Consiglieri Comunali, dei quali uno designato dalla minoranza;

b) un architetto e un ingegnere, un geometra o perito edile con esclusione dei Consiglieri e funzionari comunali;

c) un rappresentante dell’Ente Provinciale del turismo.

I Commissari di cui alla lettera b) sono nominati, previa designazione di terne, da richiedere agli Ordini e ai Collegi professionali di competenza territoriale. Qualora le designazioni non vengano deliberate e comunicate entro 60 giorni dalla richiesta, il Comune potrà procedere alla nomina tra architetti, ingegneri, geometri o periti edili iscritti ai rispettivi albi, con svincolo dalla preventiva designazione di terne. Partecipano ai lavori della commissione senza diritto di voto:

1) Il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale il quale interviene nominalmente in qualità di relatore sui progetti sottoposti al giudizio della Commissione;

2) l’Ufficiale Sanitario e il Comandante del C.P.VV.FF. i quali intervengono al fine di formulare il giudizio e le prescrizioni sulla materia di loro competenza.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione, senza diritto al voto, un impiegato del Comune all’uopo designato dal Sindaco. I Commissari di nomina consiliare durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il commissario di nomina consiliare che cessi dall’ufficio prima della scadenza del triennio viene sostituito, sempre mediante nomina consiliare, ed il sostituto resta in carica fino al compimento del triennio per il quale era stato nominato il Commissario sostituito.

I Commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunale che contemporaneamente provvede per la sostituzione.

Ai Commissari è attribuito un gettone di presenza in misura, da determinarsi dal Consiglio Comunale, uguale a quello previsto per le Commissioni delle Amministrazioni dello Stato.

Ai Commissari di nomina consiliare residenti fuori del territorio del Comune, oltre al gettone di presenza, viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 9 - Compiti della Commissione Edilizia

La Commissione è chiamata ad esprimere parere consultivo obbligatorio:

a) sulle revoche e sugli annullamenti d’ufficio e sul rinnovo delle licenze edilizie;

b) sui Piani Particolareggiati di esecuzione e sulle lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;

c) sulle questioni di ambiente urbano e naturale onde salvaguardare o valorizzare peculiari caratteri;

d) sull’inserimento nel territorio di qualsiasi opera anche non edilizia che possa comunque modificarlo;

e) sulle opere pubbliche del Comune;

f) in particolare su tutte le opere nuove o di trasformazione esterna o di rivestimento e colori di edifici esistenti, siano essi pubblici o privati, semipermanenti o provvisori, qualunque destinazione abbiano;

g) sui progetti edilizi di massima.

La Commissione Edilizia esercita il suo potere consultivo per assicurare la tutela dell’abitato e del territorio e il miglioramento funzionale e formale del patrimonio edilizio e dei pubblici servizi.

Essa esprime parere sui progetti nel rispetto dell’espressione artistica, in ordine al decoro, alla coerenza e all’ambientazione, nonché sulla rispondenza alle necessità d’uso.

 

Art. 10 - Adunanze della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si riunisce nella residenza municipale ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La Commissione è convocata dal Presidente, almeno 5 giorni prima della data della riunione, con invito scritto contenente l’elenco degli oggetti da trattare.

Per la validità delle adunanze deve essere accertata la presenza di almeno la metà dei membri elettivi, oltre a quella del Presidente. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il parere del Presidente. Il Presidente può designare tra i Commissari i relatori sui singoli progetti.

La Commissione, per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame, ha facoltà di richiedere la presenza, durante le adunanze, dei progettisti, i quali si allontanano prima della deliberazione sul parere.

La Commissione potrà altresì richiedere, se ritenuto indispensabile per la formulazione del proprio parere, la collaborazione di esperti aventi competenza su particolari progetti sottoposti al suo esame.

I Commissari non possono presenziare all’esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati, o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati.

Dall’osservanza delle prescrizioni di cui ai due commi precedenti deve essere fatto esplicito riferimento in verbale.

I processi verbali delle adunanze sono scritti contestualmente in apposito registro e devono contenere la motivazione del parere dato, che deve essere dettagliato in caso negativo.

I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e da tutti i membri della Commissione presenti. Ove richiesto da uno o più membri della Commissione, il verbale deve contenere il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Ogni membro della commissione ha diritto che nel verbale si faccia constatare del suo voto e dei motivi del medesimo. Del parere della Commissione il Segretario riferisce sommariamente sull’incarto relativo ad ogni domanda esaminata ed appone sul relativo progetto la dicitura "Esaminato dalla Commissione Edilizia...." completato con la data e la firma del Presidente e di un Commissario. La seduta della Commissione Edilizia si tiene di norma in forma segreta, salvo che il Presidente non disponga che essa si tenga in forma pubblica. In questo caso, su richiesta di un solo Commissario, il voto potrà essere espresso in forma segreta.

 

Art. 11 - Determinazioni del Sindaco sulla domanda

Il Sindaco notifica ai richiedenti il provvedimento di concessione o di diniego della licenza. Il diniego della licenza deve essere motivato. La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori. La licenza edilizia viene rilasciata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati.

Il rilascio della licenza non esonera 1’interessato dall’obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia e di munirsi delle autorizzazioni necessarie sotto la propria responsabilità e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi.

Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L’affissione non fa decorrere i termini per la impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge e dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

 

Art. 12 - Condizioni per il rilascio della licenza

Il rilascio della licenza per nuove costruzioni è subordinato:

- all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all’impegno del privato costruttore di eseguire le opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza;

- all’esistenza delle attrezzature pubbliche o riservate alle attività collettive, verde pubblico o parcheggi, in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, nelle quantità fissate dai Piani urbanistici vigenti per la zona territoriale omogenea. Nel caso che le suddette attrezzature non siano presenti nella quantità fissata per la zona omogenea, il richiedente potrà ottenere la licenza di costruzione solo a condizione di concorrere contemporaneamente per quota proporzionale a realizzare le attrezzature mancanti, con le modalità e nelle quantità previste dal presente Regolamento e dagli strumenti urbanistici vigenti. La licenza nelle zone rurali, per costruzioni a servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione dei fondi, è subordinata all’impegno da parte del richiedente a provvedere a proprie spese alla fornitura dell’acqua potabile o all’allacciamento all’acquedotto, nonché alla costruzione di opere di fognatura e depurazione tali da assicurare lo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo, ovvero all’allacciamento alla fognatura comunale ed infine alla costruzione di impianti generatori di energia elettrica o all’allacciamento a linee elettriche di distribuzione esistenti. Il rilascio della licenza è altresì subordinato alla consegna all’Ufficio Tecnico Comunale di:

- ricevute attestanti l’avvenuto pagamento delle quote a favore delle Casse di Previdenza per professionisti od analoghe provvidenze;

- nulla osta, ove richiesto, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- nulla osta dell’Ufficio del Genio Civile per le zone sismiche;

- nulla osta, ove richiesto, della Soprintendenza ai Monumenti;

- dichiarazione dell’azienda erogatrice dell’energia elettrica in merito all’allacciamento elettrico fino all’esistente rete di distribuzione.

L’autorizzazione a lottizzare un terreno è subordinata alla stipula di una convenzione da trascriversi nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari.

Tale convenzione deve essere approvata dal Consiglio Comunale nei modi e forme di legge, come partitamente prescritto dall’art. 84 del presente Regolamento.

 

Art. 13 - Titolare della licenza edilizia e variazioni

La licenza edilizia è personale. In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile o del diritto di eseguire le opere, gli eredi o gli aventi causa del titolare della licenza possono chiedere la variazione dell’intestazione della licenza, ed il Sindaco provvede alla relativa variazione.

La variazione predetta non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la licenza originaria.

 

Art. 14 - Validità, decadenza della licenza edilizia

La licenza ha la validità di mesi 12; essa decade qualora, entro tale termine, i lavori non siano stati iniziati.

Nell’ipotesi in cui i lavori non siano stati iniziati entro un anno dalla data del rilascio della licenza, l’interessato, entro 3 mesi dalla scadenza, può chiedere il rinnovo richiamandosi alla documentazione a corredo della precedente domanda.

La domanda di rinnovo equivale in ogni caso a richiesta di nuova licenza.

La decadenza della licenza si verifica altresì quando le opere di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) ed s) del precedente articolo 2 non siano ultimate nel termine di 36 mesi dalla data di inizio salvo diversa prescrizione speciale da fissarsi in sede di rilascio della licenza.

La decadenza della licenza si verifica, inoltre, nell’ipotesi prevista dall’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n.1150, modificata ed integrata con la legge 6 agosto 1967, n. 765.

 

Art. 15 - Varanti del Progetto

Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti, che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

La determinazione del Sindaco sul progetto di variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d’opera; in questo caso, qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto.

La ripresa dei lavori secondo le previsioni del progetto originario, incompatibili col progetto di variante, equivale ad esplicita rinuncia alla variante stessa.

 

CAPO IV - ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 16 - Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello. Attacchi fognature e acquedotto

Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori deve essere richiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre ai punti di immissione degli scarichi nelle fognature principali ed i punti di presa dell’acquedotto, ove questi esistano.

Entro 10 giorni dalla richiesta, l’Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effettuare tali adempimenti.

Le suddette determinazioni vengono effettuate a spese del richiedente, che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.

Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare, firmato dalle parti.

 

Art. 17 - Direttore dei lavori e costruttore

Il titolare della licenza edilizia, prima di dare inizio alle opere, deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore.

Egli è altresì tenuto a presentare al Sindaco, prima di dare inizio ai lavori, ricevuta attestante l’avvenuta denuncia alla Prefettura delle opere in cemento armato.

Il direttore dei lavori ed il costruttore, a loro volta, devono comunicare al Sindaco, mediante atti separati, sempre prima dell’inizio delle opere, l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato.

Ogni qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.

Il Committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge o di Regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

 

Art. 18 - Ordine di cantiere

Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere cintato ed organizzato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne (barde bianche e rosse) e notturne (luci rosse) dispositivo rifrangente ed integrazioni d’illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile

Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile con l’indicazione dell’opera e i nomi e cognomi del titolare della licenza del progettista, del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell’assistente.

In cantiere devono essere conservate la licenza edilizia e la copia dei disegni approvati

 

Art. 19 - Occupazione temporanea e manomissioni di suolo

Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta apposita domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell’arca da includere nel recinto del cantiere, per ottenere concessione temporanea per la durata presunta dei lavori.

La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi, ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei 1avori.

Trascorsi 90 giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d’arte o meno.

 

Art. 20 - Visite di controllo: termini e modalità

Il titolare della licenza edilizia è tenuto ad effettuare contemporanea comunicazione per iscritto al Sindaco:

- dell’inizio dei lavori;

- della fine dei lavori.

Visite di controllo possono essere effettuate in ogni momento durante l’esecuzione di lavori, da parte di funzionari comunali, su espresso ordine del Sindaco.

Per l’effettuazione delle visite di controllo il titolare della licenza, deve fornire mano d’opera, strumenti e mezzi necessari e sostenere le spese corrispondenti.

Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia, di cui una deve rimanere in cantiere.

La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della licenza edilizia, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori, dalle loro responsabilità circa l’inosservanza cosi delle norme generali di legge e di Regolamento come delle modalità esecutive che siano fissata nella licenza edilizia.

 

Art. 21 - Norme particolari per i cantieri edilizi

Si richiamano espressamente:

- le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali dei mezzi d’opera di qualsiasi tipo, dell’uso dell’energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;

- le norme riguardanti le prevenzioni degli incendi;

- l’obbligo a termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;

- la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori.

I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del Cantiere, secondo le modalità di legge.

Il Sindaco, nel caso di rinvenimento di cose che appaiono avere interesse artistico e storico durante i lavori di cui all’art. 1 del presente Regolamento, impone ai privati interessati la sospensione dei lavori o gli opportuni provvedimenti cautelari e conservativi urgenti, per il tempo strettamente necessario a consentire l’intervento della competente autorità statale.

 

CAPO V - AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA` E DI AGIBILITA`

Art. 22 - Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità

Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all’abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persone o di derrate alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali, ecc., è necessaria l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l’uso.

 

Art. 23 - Domanda e procedura per l’autorizzazione di abitabilità e di agibilità

Il titolare della licenza edilizia, per ottenere l’autorizzazione di abitabilità o di agibilità, deve indirizzare al Sindaco apposita domanda, in carta da bollo, quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico.

La visita di controllo viene effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento dalla domanda, e da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e da parte dell’Ufficiale Sanitario.

Il titolare della licenza, il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori, debitamente avvertiti a mezzo di apposita comunicazione, possono essere presenti.

L’Ufficio Tecnico Comunale verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite; l’Ufficiale Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti, nonché la presenza o meno di cause di insalubrità.

L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Sindaco entro 40 giorni dalla data di ricevimento delle domande, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della licenza abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa.

Nel caso di opere eseguite con difformità rispetto al progetto approvato che non comportino inidoneità sotto il profilo sanitario, il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o di agibilità lascia impregiudicata ogni sanzione prevista per l’esecuzione difforme e ogni azione tendente al ripristino dell’opera.

 

 

TITOLO II

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE ANTINCENDIO, DIVERSE

 

CAPO I - REQUISITI DEGLI AMBIENTI

Art. 24 - Classificazione dei locali

Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle persone.

c) officine meccaniche, laboratori industriali e artigianali, cucine collettive;

d) parti di garage non destinati al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono effettuate riparazioni! lavaggi, controlli, vendite;

e) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia;

f) allevamento di animali.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni:

S2     a) scale che collegano più di due piani;

b) corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i mq. 12 di superficie o 8 m. di lunghezza;

c) magazzini c depositi in genere; i

d) garage di solo posteggio;

e) salette di macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza;

f) lavanderie, stenditoi e legnaie;

S3     a) disimpegni inferiori a 10 mq.;

b) ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq.;

c) vani scala colleganti solo due piani;

d) salette-macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell’Amministrazione su parere della Commissione Edilizia.

 

Art. 25 - Dimensione dei locali

Il volume interno, la superficie netta e una dimensione planimetrica dei locali non possono essere inferiori ai minimi sottoelencati:

A. 1 a) superficie mq. 9

volume mc. 27

minima dimensione in pianta: m.2.10

A. 1 b) superficie mq 18

volume mc. 54

minima dimensione in pianta: m.2.10

A. 2 a) superficie mq. 20

volume mc. 70

L’altezza minima dei locali di categoria A. 1 a) non dovrà essere inferiore a m. 2.70 (m. 3.00 fra pavimento e pavimento).

Per le categorie A1b, A1c, A2b, A2c, A2d, A2e essa non dovrà essere inferiore a m. 3.00; per la categoria A2a essa non deve essere inferiore a m. 3.50.

L’altezza minima dei locali di categoria S è di m. 2.40.

Per i locali adibiti a ricovero di animali, sono ammesse diverse dimensioni in relazione alle tecniche di allevamento e alle consuetudini.

I locali di categoria S1 non possono avere accesso da locali di categoria A, se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizia (alloggio, ufficio, albergo, ecc.) con più servizi igienici, almeno uno dei quali con accesso da locale di disimpegno di categoria S.

Nel caso di locale avente altezze interne diverse, il volume totale dovrà essere uguale o maggiore dei suddetti minimi e in nessun caso l’altezza dei locali dovrà risultare inferiore ai ml. 2.00.

L’alloggio monostanza: 1 persona mq. 28

2 persone mq. 38

 

Art. 26 - Illuminazione dei locali

Le aperture per l’illuminazione e la ventilazione degli ambienti devono avere dimensioni proporzionali alla superficie degli ambienti, e non inferiori ai rapporti sottoelencati.

Ai fini del dimensionamento delle aperture, si dovrà tenere conto della superficie illuminante (Si), pari all’area netta delle parti vetrate, e della superficie ventilante (Sv), pari all’area netta delle superfici apribili.

Nel caso di infissi con ante ad apertura limitata, dovrà essere assunta come superficie ventilante la minore fra le misure dell’anta e la fessura effettivamente apribile.

Le parti vetrate che si trovino ad altezza inferiore a m. 0.60 non devono essere conteggiate ai fini della misura della superficie illuminante (Si).

Qualora le aperture esterne di un locale di abitazione si trovino sul fondo di un portico o di una loggia, o siano sottostanti ad uno sbalzo, esse devono essere dimensionate sulla base di una superficie di ambiente pari alla somma di quella del locale e di quella della loggia, del portico o della proiezione dello sbalzo, per il tratto prospiciente la parte esterna del locale.

I locali di categoria A devono ricevere aria e luce direttamente da spazi liberi esterni.

Le superfici illuminanti e ventilanti minime in rapporto alla superficie in pianta del locale, sono:

Si Sv

per i locali di categoria:     A1 a) 1/8 1/10

" " " " "                              A1 b) 1/8 1/10

" " " " "                              A1 c) 1/5 1/10

" " " " "                              A2 a) 1/8 1/10

" " " " "                              A2 b) 1/8 1/10

" " " " "                              A2 c) 1/5 1/10

" " " " "                              A2 d) 1/8 1/10

" " " " "                              A2 e) 1/8 1/10

Nel caso di recupero o di ristrutturazione di edifici classificati come "Beni Culturali" dal P.R.G. o di edifici esistenti alta data di approvazione del Regolamento Edilizio (30 dicembre 1972) è consentita per i locali di categoria - Al a) - la deroga dei rapporti illuminanti e ventilanti portando il minimo ad 1/16 della superficie del locale.

Tale deroga sarà consentita solamente previo parere favorevole della Commissione Edilizia e qualora la deroga sia necessaria per il mantenimento della tipologia edilizia originaria.

La distribuzione della luce nell’ambiente deve essere regolare ed uniforme, in relazione alle funzioni che in esso si svolgono. La massima profondità dei locali misurata perpendicolarmente al piano della parete occupata da finestre non può essere superiore al doppio dell’altezza interna netta.

Il rapporto tra la superficie illuminante e venti ante in relazione alla superficie in pianta dei locali di categoria S non deve essere inferiore a 1/12 con un minimo di mq. 0.40. Qualora la finestra sia priva del dispositivo di chiusura essa potrà avere in ogni caso la dimensione minima

Le scale che collegano più di due piani, qualora non siano aerate ed illuminate direttamente a ciascun piano devono essere munite di lucernario con aperture di ventilazione la cui superficie sia pari a mq. 0.40 per ogni piano servito, compreso il piano terreno.

All’interno della tromba delle scale deve essere lasciata libera a ciascun piano una superficie di mq. 0.60 per ogni piano servito, compreso il piano terreno.

I locali di categoria S3 possono essere privi di illuminazione naturale e di aperture di ventilazione sull’esterno.

I locali di categoria Sl possono essere illuminati e venti lati artificialmente nei seguenti casi

a) Servizi individuali annessi a uffici, studi: ambulatori pubblici servizi;

b) Servizi individuali annessi a camere d’albergo;

c) Servizi igienici annessi ad alloggi temporanei di 1 o 2 letti, costituiti da un solo locale di soggiorno-letto;

d) Servizi negli alloggi aventi già almeno un locale della medesima categoria con illuminazione ed aerazione diretta dall’esterno.

L’impianto di ventilazione artificiale deve assicurare almeno 7 ricambi/ora

 

Art. 27 - Cucinotti e cucine in nicchia

In alloggi di superficie netta inferiore a mq.100, sono consentite cucine di categoria S1 di dimensioni inferiori a quelle di cui al precedente art. 26, purché esse abbiano accesso diretto da locali di soggiorno del volume di almeno mc. 36.

Dette cucine devono avere superficie non inferiore a mq. 4, finestratura non inferiore a mq. 1 e bocchetta per ventilazione esterna regolabile, indipendente dalla finestra.

Nei predetti alloggi sono consentite inoltre cucine in nicchia prive di finestre, di superficie non superiore a mq. 5, se aperte su altro locale regolamentare del volume di almeno mc. 36, purché la nicchia sia dotata, oltre che di canna fumaria, di canna di aspirazione indipendente di almeno 200 cmq. di sezione libera. Nel caso di cucina in nicchia, l’illuminazione e la ventilazione naturali dovranno essere commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.

 

Art. 28 - Impianti di aerazione

Nei casi di adozione di impianti di aerazione, oppure di aria condizionata, l’Amministrazione, su parere dell’Ufficiale Sanitario, può, caso per caso, stabilire prescrizioni particolari.

Alla domanda di licenza edilizia deve essere allegato uno schema dell’impianto; prima dell’effettivo rilascio della licenza deve essere invece presentato il progetto dell’impianto.

Il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o di agibilità dei locali è subordinato al collaudo dell’impianto.

 

Art. 29 - Piani seminterrati

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiedi o della quota media del terreno circostante l’edificio possono essere utilizzati per destinazioni di categoria A2, purché: l’altezza netta sia non inferiore a m. 3.00; la quota del soffitto sia in media m. 1.20 più alta della quota del marciapiede o della media del terreno; esista una intercapedine con cunetta più bassa del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio aerato e la falda freatica o la quota di massima piena della fognatura di scarico risultino al di sotto del piano di posa del vespaio. In questo caso i volumi vengono computati in aggiunta alla volumetria di cui al seguente art. 34.

 

Art. 30 - Sottotetti

I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i m. 2.00, lucernari di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0.40, e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.

Sono ammessi sottotetti abitabili, la determinazione delle cui volumetrie figura al seguente art. 34, a condizione che l’altezza interna media sia non inferiore ai m.2.50 e che le eventuali intercapedini di isolamento, che devono avere una altezza non superiore a m. 0.50, siano inaccessibili. Sono ammessi, in corrispondenza della copertura, volumi tecnici solo per vani comando ascensori - lavanderie - stenditoi, la cui consistenza deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti.

 

Art. 31 - Cabine di distribuzione per l’energia elettrica

I locali per le cabine di distribuzione dell’energia elettrica, dovranno essere costruiti con ubicazione ritenute idonee dall’ENEL e armonizzate con le caratteristiche architettoniche e igieniche degli edifici circostanti. Qualora l’alimentazione dell’energia avvenga con cavi sotterranei i locali per le cabine elettriche dovranno essere inseriti nei fabbricati principali e nei loro locali accessori e le relative canalizzazioni dovranno prolungarsi fino ai limiti dell’area di pertinenza dell’immobile.

 

CAPO II - CRITERI DI MISURAZIONE

Art. 32 - Altezza degli edifici

L’altezza degli edifici o dei corpi di fabbrica ai fini del controllo dell’esecuzione è misurata dalla differenza di livello tra la quota del caposaldo o quota media dei capisaldi, di cui al precedente art. 16 e la più alta delle quote:

a) - soffitto dell’ultimo piano abitabile;

b) - bordo superiore della linea di gronda;

c) - quota media dell’inclinata del tetto quando coincide con la soffittatura dei locali abitabili.

 

Art. 33 - Superficie degli edifici

La superficie degli edifici o dei corpi di fabbrica è data dalla proiezione dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti perimetrali, Le superfici dei volumi aggettanti (bow-windows) è sempre computata. Balconi chiusi, anche parzialmente o da grigliati di qualsiasi natura, sono considerati volumi aggettanti. Balconi o logge col solo parapetto, ripetuti a tutti i piani, non sono conteggiati per un aggetto o una profondità inferiori a m. 1.

 

Art. 34 - Volume degli edifici

Nel computo del volume degli edifici vanno compresi tutti i corpi chiusi anche in aggetto, i volumi tecnici (vano scale, ascensore, cabine idriche, lavatoi siti nelle terrazze) e gli accessori anche se distaccati delle costruzioni principali. Il volume è determinato computando tutte le parti chiuse edificate che emergono dal piano di campagna. Porticati e logge aperte non sono computati. Nel calcolo dei volumi costruiti sul terreno in pendenza devono essere considerate tutte le parti fabbricate che emergono dalla superficie del terreno su cui l’opera insiste, dopo gli sbancamenti e le sistemazioni esterne previste dal progetto.

 

Art. 35 - Classificazione dei Piani

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di categoria A1, A2, ed S1 di cui al precedente art. 24.

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 o S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1, A2 appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non eccedano 1/10 della superficie complessiva del piano superiore o inferiore.

 

Art. 36 - Superficie utile, superficie netta

La superficie utile dell’edificio è data dalla somma delle superfici coperte di ciascun piano abitabile, al netto delle logge, dei portici e dei balconi aperti. La superficie netta dell’alloggio o dell’edificio è la somma delle superfici dei locali abitabili e di servizio al netto delle scale, degli ascensori, delle logge, dei balconi, delle strutture portanti e di tutte le murature perimetrali e divisorie.

 

CAPO III - DISTANZE TRA FABBRICATI E VISUALI

Art. 37 - Distanze tra gli edifici e dai confini

La distanza tra gli edifici non deve essere inferiore a m. 10. La distanza tra i fabbricati ed il confine interno di proprietà non deve essere inferiore ai seguenti minimi:

A) a m. 5 quando l’edificio fronteggi il lato del confine per uno sviluppo non superiore a m. 12;

B) alla metà dell’altezza massima consentita nella zona dalle prescrizioni urbanistiche vigenti, quando l’edificio fronteggi il lato del confine per uno sviluppo superiore a m. 12;

C) a m. 5 quando si tratti di confine con area a verde di uso pubblico con zona agricola o comunque non destinata all’edificazione dalle prescrizioni urbanistiche vigenti.

Possono essere ammesse distanze inferiori fra gli edifici e fra questi e i confini di proprietà:

A) fra edifici soggetti a restauro o ricostruzione nelle zone di interesse storico e ambientale;

B) fra edifici principali e i locali accessori di cui al successivo art. 78 e tra questi e i confini;

C) fra edifici compresi entro una lottizzazione planivolumetrica o un progetto edilizio unitario, e fra questi e i confini di proprietà interni alla lottizzazione, purché siano rispettate le distanze minime fra pareti antistanti di cui al successivo art. 38.

E` ammessa la costruzione a confine ove risulti, da atto trascritto, che il vicino si impegna a sua volta a costruire a confine con progetto edilizio unitario, o nei casi di costruzione preesistente in confine, purché l’altezza del nuovo edificio non superi quella dell’edificio preesistente.

 

Art. 38 - Distanze tra pareti antistanti - Visuali

La distanza tra pareti o settori di parete antistanti, finestrati con finestre di locali di abitazione delle categorie A1 e A2 di cui al precedente art. 24, non deve essere inferiore all’altezza della parete più alta, con un minimo assoluto di m. 10.

La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

La distanza tra pareti o settori di pareti antistanti cieche o finestrate con locali delle categorie S1, S2 e S3, di cui al precedente art. 24, non può essere inferiore a m. 10.

Tra le pareti antistanti di uno stesso edificio o di edifici soggetti a lottizzazione planivolumetrica o a progetto edilizio unitario, sono ammesse distanze inferiori alle suindicate, purché la visuale perpendicolare ad ogni finestra di locale delle categorie A1 e A2 non sia inferiore alla differenza tra l’altezza della parete antistante e quella del pavimento dal locale cui la finestra si riferisce.

Qualora le pareti antistanti non siano parallele fra di loro" le distanze di cui al primo comma del presente articolo, vanno misurate sulla perpendicolare alla finestra di locali delle categorie A1, A2 e A3, nelle condizioni più sfavorevoli, passante per la mezzeria della finestra stessa.

Tra le pareti di edifici soggetti a restauro o a conservazione dell’aspetto o del volume, è ammessa la conservazione delle distanze preesistenti, qualora esse siano inferiori ai minimi indicati. Dette distanze devono essere computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente prive di valore storico, artistico o ambientale.

 

Art. 39 - Distanze tra fabbricati fra i quali siano interposte strade - Distanze dalla strada.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli, salvo maggiori prescrizioni dei piani urbanistici vigenti, (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5 per lato, par strade di larghezza inferiore a ml. 7,

- ml. 7.50 per lato, par strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetti di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Tra gli edifici compresi nelle zone di interesse storico e ambientale, per i quali sono prescritti il restauro, la conservazione del volume o la conservazione degli allineamenti, sono consentite distanze inferiori.

Art. 40 - Distanza dalle strade fuori dai centri abitati e dagli insediamenti previsti dai piani urbanistici

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono cosi distinte agli effetti dell’applicazione delle disposizioni del D.M. 01.04.1968:

A) Autostrade: autostrade di qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4); raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (legge 19 ottobre 1965, n. 1197 e legge 2 luglio 1961, n. 729, art. 9);

B) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali di grande comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 723, art. 14); raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 20.06.1965, n. 717, art. 7);

C) Strade di media importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente; strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o eguale a m, 10.50; strade comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a m. 10.50;

D) Strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

Fuori dei centri abitati e degli insediamenti previsti dal Piano Regolatore Generale o dal Programma di Fabbricazione, e salvo diverse prescrizioni di zone degli strumenti urbanistici vigenti, le distanze da osservarsi nell’edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono le seguenti:

- strade di tipo     A) m. 60.00

- " " "                    B) m. 40.00

- " " "                    C) m. 30.00

- " " "                    D) m. 20.00

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalle distanze minime sopraindicate sono incrementata dall’area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi aia eguale al doppio delle distanze stabilite nel primo comma del presente articolo, afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi. Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).

 

Art. 41 - Criteri di misurazione delle distanze

Ai fini dell’applicazione dalle norme di cui ai precedenti articoli 37 - 38 - 39 - 40:

- Nel caso in cui alla finestra sovrasti una parte sporgente (pensilina, balcone, loggia, ecc.), le distanze minime di cui all’art. 37 devono essere aumentate di una quantità pari alla misura della sporgenza;

- L’altezza delle pareti o dei settori di parete va misurata dalla quota media del suolo naturale dell’area interposta tra i corpi di fabbrica fino alla linea di gronda o alla sommità di eventuali parapetti di coronamento;

- La misura della visuale è la lunghezza del segmento di perpendicolare al piano della fronte dell’edificio, dal piano della finestra alla fronte di un edificio antistante;

- Si definisce ciglio della strada la linea di limita della sede o piattaforma stradale, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili), Per le strade di progetto o quelle di cui è previsto l’ampliamento, la distanza dalle strade va misurata a partire dal limite di zona;

- Qualora una fronte di fabbricato o parte di essa, non sia parallela al confine di proprietà, essa lo fronte già per uno sviluppo pari alla lunghezza della sua proiezione sul confine stesso;

- Fronti oblique fra di loro si fronteggiano per uno sviluppo pari alla maggiore delle proiezioni di una parte sul piano dell’altra.

 

CAPO IV - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE

Art. 42 - Salubrità del terreno

Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito d’immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido od esposto all’invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

 

Art. 43 - Isolamento dall’umidità

Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo. I locali di categoria A1 ed S1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di categoria A2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 10 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 30. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna e al di sotto del piano di calpestio interno.

I pavimenti dei locali di cat. A1 e S1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strati impermeabili.

 

Art. 44 - Isolamento termico

Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della cat. A e S1, devono avere una coibenza pari ad un K (coefficiente di trasmissione) maggiore o uguale a 1.4. Anche i tratti di soffitti con sovrastanti logge, pavimenti di bow-windows, terrazze e coperture piane devono fornire una coibenza con K (coefficiente di trasmissione) maggiore o uguale a 1.4. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza con K (coefficiente di trasmissione) maggiore o uguale a 2.2.

 

Art. 45 - Isolamento fonico

Negli edifici di nuova costruzione, nella sopraelevazione, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata:

a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni alberghi e pensioni, a più piani. I solai devono essere costruiti con materiale e spessori tali da assicurare, per l’ambiente sottostante, un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3'000 Hz;

b) pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e camere d’albergo, e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un isolamento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3’000Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un isolamento minimo di 30 db. per le stesse frequenze;

c) pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un potere fono-isolante tale da garantire un isolamento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3’000 Hz.

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall’esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari e di riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impedire la trasmissione. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse. Negli spazi interni degli edifici non devono esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 15%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali, a uffici, ad alberghi, sale di ritrovo e spettacoli, pubblici esercizi, devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la difesa del personale e degli utenti in rapporto al tipo di attività.

 

Art. 46 - Fognature

Gli scarichi delle acque devono essere convogliati, a mezzo di tubazioni munite dei sifoni ispezionabili a chiusura ermetica, all’innesto della fognatura per acque nere.

Nel caso che questa sia sprovvista di impianto generale di depurazione gli scarichi dovranno essere convogliati in fosse biologiche di tipo omologato, collegate a loro volta con la fognatura.

Nel caso di costruzioni agricole in zona sprovvista di fognatura, devono essere previste fosse settiche proporzionate all’edificio secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale con un minimo di mc. 0.15 per persona.

Sia le fosse biologiche che le fosse settiche dovranno distare almeno ml. 2.00 dal perimetro dell’edificio, e ml. 15 da pozzi e prese idriche. Tutte le tubazioni delle acque nere devono essere dotate di ventilazione primaria e secondaria con condutture di aerazione aperte fino alla copertura.

Nei cortili e negli spazi di qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza di questa a mezzo di pozzi perdenti, oppure di canalizzazioni scoperte verso gli scarichi.

Queste non dovranno mai essere su suolo stradale o pubblico.

L’immissione dei nuovi condotti di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo avere ottenuta speciale autorizzazione del Comune.

 

Art. 47 - Fumi, polvere e rifiuti liquidi industriali

I fumi, le esalazioni derivanti dalla combustione di oli minerali o da altre fonti, i rifiuti liquidi contenenti sostanze nocive, dovranno essere efficacemente depurati prima di essere immessi nell’atmosfera o nei pubblici scarichi. Dovrà altresì essere assicurato l’abbattimento delle polveri.

 

Art. 48 - Impianti minimi

Ogni unità edilizia di abitazione (appartamento) deve essere fornita di almeno un servizio igienico completo di: wc, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. E` prescritta almeno una canna fumaria. In camere di alberghi, pensioni, uffici, negozi, laboratori, ecc., possono essere consentiti servizi igienici comuni a diverse unità in numero proporzionale agli utenti e dotati di antilatrine con lavabi. I wc devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione.

 

Art. 49 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua

Ogni fabbricato, ogni alloggio, ogni camera d’albergo o pensione devono essere provvisti di acqua potabile, proveniente dall’acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili. Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori di igiene competenti e l’uso deve essere consentito dall’autorità sanitaria. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto, Gli edifici con locali abitabili con pavimento posto all’altezza superiore al livello piezometrico minimo della zona, devono essere dotati di apparecchio di sollevamento acqua (autoclave) anche se prelevata dall’acquedotto comunale.

L’esercizio di tali impianti di sollevamento è soggetto al controllo del Comune, il quale ha facoltà in ogni tempo di imporre prescrizioni in relazione alle particolari situazioni del servizio di distribuzione dall’acqua.

 

Art. 50 - Camere oscure, impianti termici

Camere oscure e laboratori scientifici e garage a più posti macchina devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall’esterno ed una di evacuazione, cosi da assicurare almeno cinque ricambi d’aria all’ora. Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità.

 

CAPO V - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO

Art. 51 - Copertura

Gli edifici di nuova costruzione di altezza superiore a metri 13 devono avere le strutture orizzontali e di copertura incombustibili.

I solai e le coperture sopra garage, locali caldaie, magazzini di materiale combustibile, ecc., devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti inferiormente da soletta in cemento armato di almeno 4 cm. di spessore.

 

Art. 52 - Pareti divisorie

Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso.

 

Art. 53 - Scale e ascensori

La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento.

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere non inferiore a m. 1.10.

Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due.

Ogni scala in edifici fino a 30 metri di altezza può servire fino ad un massimo di 500 mq. di superficie coperta per piano.

Ogni scala che serva edifici da metri 17 a metri 30 di altezza, deve essere dotata all’ultimo piano di una apertura munita di infisso apribile dal piano terreno o di canna di aspirazione con comignolo sul coperto.

 

Art. 54 - Scale, ascensori e bocche da incendio in edifici alti

Ogni scala in edificio superiore a metri 24 di altezza, deve essere fornita al piano terreno e a piani alterni di una bocca antincendio. In edifici di altezza superiore a metri 30, una scala non può servire più di 400 mq. di superficie coperta, quelle eventuali ulteriori non possono servire più di 300 mq. o frazione. In questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta di fumo.

 

Art. 55 - Canne fumarie

Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questi casi sono da evitare i contatti con vani d’ascensore. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all’igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.

 

Art. 56 - Rinvio a leggi particolari

Ascensori, montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, garage, depositi di materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti. Anche edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previsto dalle leggi particolari.

 

Art. 57 - Installazioni di bombole di gas di petrolio liquefatti

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto, devono essere previste all’esterno dell’edificio nicchie per l’installazione delle bombole di gas di petrolio liquefatti. Detta nicchia deve essere chiusa ermeticamente verso l’interno del locale e protetta all’esterno dalle intemperie anche con portello aerato. La tubazione fissa metallica di allacciamento agli apparecchi di utilizzazione deve essere munita di rubinetti e protetta, nell’attraversamento delle murature, da guaina metallica.

 

CAPO VI - PRESCRIZIONI VARIE

Art. 58 - Norme di edilizia antisismica

In relazione al disposto dell’art. 2 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684, nell’esecuzione dei lavori edilizi è fatto obbligo di osservanza delle prescrizioni tecniche di buona costruzione contenute nell’art. 4 della legge stessa

 

Art. 59 - Decoro generale

Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi d’illuminazione stradale, le antenne radio e TV, devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e decoro e tali da non costituire disturbo e confusione visiva.

 

Art. 60 - Protezione dell’ambiente

Ferma la disciplina prevista dalle Leggi vigenti sulla tutela delle cose d’interesse storico, artistico e paesistico, il Sindaco, anche in assenza ai particolari vincoli, in sode di determinazione sulla licenza, sentito il parere della Commissione Edilizia, valuta le opere progettate in relazione alla tutela dell’ambiente storico e del paesaggio. Nella licenza edilizia può essere prescritto l’adozione degli strumenti e delle cautele necessari per la verifica di ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi aspetti di massa, di linea, di colore, di materiali.

Tali prescrizioni e le decisioni definitive possono essere prese anche in corso d’opera, qualora il Sindaco se ne sia espressamente riservata la facoltà in sede di licenza e per fatti nuovi imprevisti intervenuti nel corso dei lavori.

 

Art. 61 - Manutenzione

Il Sindaco vigila affinché siano eseguite le riparazioni e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di tutti gli edifici e delle altre opere esistenti di cui all’elenco contenuto nell’articolo 2 del presente Regolamento.

Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro o del buon ordine.

In caso di rifiuto o di inadempienza dell’interessato, il Sindaco può provvedere d’autorità a spese del medesimo.

 

Art. 62 - Elementi aggettanti

Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota di ml. 3.50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili di infisso.

Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.

Balconi e pensiline non sono consentiti su suolo pubblico. Tale disposizione non si applica soltanto agli edifici soggetti a restauro conservativo o ricostruzione nelle zone di interesse storico ambientale.

 

Art. 63 - Intercapedine

Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione d’intercapedine riservandosi la facoltà d’uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiedi devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

 

Art. 64 - Coperture

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell’intero edificio, e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi delle facciate e delle coperture stesse. Le coperture devono essere munite di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, la parte basamentale dei quali da realizzare con materiale indeformabile, deve immettersi in pozzetti di raccolta a sifone collegati alla rete di fognatura.

 

Art. 65 - Recinzioni

Le aree non edificate site in centri abitati fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio, devono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all’ambiente. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

 

Art. 66 - Zoccolature

Le zoccolature, ove previste, devono seguire tutte le fronti dell’edificio con uguali materiali e caratteristiche architettoniche. E’ vietata l’apposizione su edifici esistenti di zoccolature che, per forma, altezza o materiali ne compromettano l’aspetto architettonico.

 

Art. 67 - Paramento esterno

Nel paramento esterno degli edifici è vietato l’uso di rivestimenti in lastre, listelli, mattonelle o tessere che non diano garanzia di perfetta stabilità nel tempo, o non corrispondano alle caratteristiche ambientali.

Tutte le fronti dei fabbricati, anche se prospettanti su spazi interni, devono essere eseguite con analogo carattere architettonico. La responsabilità per eventuali danni causati da una mancata osservanza delle disposizioni di cui al 1 comma del presente articolo è a carico della proprietà dell’edificio.

 

Art. 68 - Mostre, vetrine, insegne

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente.

 

Art. 69 - Marciapiedi e porticati

I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico e le pavimentazioni dei portici, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l’Ufficio Tecnico Comunale. E` prescritta l’adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree cortilive, ballatoi, terrazze, ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edificio poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. 50.

 

Art. 70 - Zone verdi - Parchi

L’area privata libera dei lotti edificati con destinazione diversa da quella produttiva, potrà essere pavimentata per non più del 30%. La restante porzione dovrà essere sistemata a giardino, con la messa a dimora di almeno un albero d’alto fusto ogni 50 mq.

La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma di quelle appartenenti ad associazioni vegetali naturali locali.

Almeno due terzi delle piante messe a dimora devono essere a foglia caduca.

Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l’obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento.

 

Art. 71 - Depositi di materiali

I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone residenziali.

Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per l’igiene pubblica e del suolo, o per l’incolumità pubblica e privata.

 

Art. 72 - Locali per deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani

I fabbricati nuovi, ampliati o modificati devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento di recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Detto locale o manufatto deve essere al piano terra e, in differentemente che sia ricavato nel fabbricato o all’esterno del medesimo, deve avere accesso e aerazione direttamente dall’esterno. Pavimento e pareti dei suddetti locali o manufatto, devono essere lavabili ed inattaccabili dagli acidi.

 

Art. 73 - Cassette per la corrispondenza

Tutti i complessi d’abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità di questo, di cassette per la raccolta della corrispondenza.

 

Art. 74 - Tabelle stradali e numeri civici

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

 

Art. 75 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici

L’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare e far collocare nei termini di legge, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, confinanti con aree soggette a pubblico transito, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino, nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

 

Art. 76 - Uscite dalle autorimesse e rampe

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite di autorimesse deve intercorrere una distanza minima di almeno 10 ml., misurata fra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti e se l’uscita della autorimessa è costituita da una rampa, questa non deve superare la pendenza del 15. Tra l’inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano pari ad almeno metri 4.00 di lunghezza.

 

Art. 77 - Parcheggi

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio nella misura stabilita dalle prescrizioni di zona del P.R.G. e comunque non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione. Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all’accesso degli autoveicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione, ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, perché siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario.

 

Art. 78 - Locali accessori non abitabili

L’autorizzazione a costruire garage privati, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscano valida soluzione architettonica e funzionale di insieme.

Detti fabbricati, qualora non superino l’altezza di m. 2.30, possono essere costruiti anche ad una distanza di m. 6.00 dai fabbricati principali, indipendentemente dall’altezza di questi. Essi possono essere costruiti anche a confine, purché ad una distanza non inferiore a m. 10 dai fabbricati esistenti sui lotti contigui.

La superficie totale dei locali accessori esterni non deve comunque superare 1/10 della superficie libera annessa all’edificio principale.

Qualora detti locali siano interrati, ed abbiano copertura praticabile sistemata a giardino, essi potranno occupare 1/5 della superficie libera ed essere ubicati ad una distanza inferiore alla suindicata dai fabbricati principali e dai confini.

 

Art. 79 - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari

Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini e depositi di merci, impianti sportivi, sottostanno oltre che alle norme previste nel presente Regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative.

 

Art. 80 - Idoneità dei materiali e dei procedimenti costruttivi

L’impiego dei materiali o procedimenti costruttivi non tradizionali è subordinato alla loro rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. Le caratteristiche dei materiali e dei procedimenti suddetti dovranno essere dimostrate con la presentazione al Comune di certificati di idoneità rilasciati da competente Istituto Universitario Italiano.

 

 

 

TITOLO III

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO

 

CAPO I - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE - ESECUZIONE

Art. 81 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all’Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l’area da lottizzare appartenga a più proprietari, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i proprietari interessati. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) Rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala 1:500, con l’indicazione dei capisaldi di riferimento;

2) Planimetria di progetto in scala 1:500;

3) Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati.

4) Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto;

5) Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature, acquedotto, re te di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestico), con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti e quote riferite ai capisaldi di riferimento;

6) Tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati la superficie, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e del complesso dei lotti, la superficie di ogni area di uso pubblico (strade, giardini parcheggi, ecc.) e l’entità percentuale delle aree riservate alle diverse destinazioni d’uso,

7) Norme di attuazione, contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, ecc.;

8) Relazione illustrativa del progetto, contenente l’inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;

9) Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nel Piano;

10) Planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà, nonché destinazioni d’uso del suolO7 previste dal P.R.G-;

11) Proposta di convenzione;

La presentazione dei documenti di cui ai n. 3 e 4 del presente articolo è obbligatoria per le lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile (fon diaria) o sono consentite altezze superiori ai 25 metri. La presentazione dei documenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 può essere richiesta dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, anche in ogni altro caso i documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dal tecnico laureato che li hanno redatti, devono essere presentati in quadruplice copia.

 

Art. 82 - Proposta di convenzione

La proposta di convenzione deve prevedere:

a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art. 4 legge 29,9.64 n. 847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente;

b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione (di quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici.

La quota è determinata in proporzione all’entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni;

c) il termine, non superiore a 10 anni, entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria c secondaria della lottizzazione;

d) l’impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito in numerario, o mediante polizza fidejussoria presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pari a 2/10 del costo presunto delle opere di urbanizzazione;

e) l’impegno ad eseguire a proprie cure e spese, su richiesta del Comune, le opere di urbanizzazione primaria, quelle di urbanizzazione secondaria, o quelle per l’allacciamento ai pubblici servizi.

 

Art. 83 - Oneri sostitutivi della cessione di aree per l’urbanizzazione secondaria

Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per l’urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti; come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.

Il Comune ha inoltre la facoltà di addossare ai proprietari una quota del costo dell’urbanizzazione secondaria, ovvero una quota delle spese necessarie, per l’allacciamento ai pubblici servizi.

 

Art. 84 - Procedura per l’autorizzazione della lottizzazione

Il Sindaco, sentiti i pareri della Commissione Edilizia Comunale e della Soprintendenza ai Monumenti, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.R.G., o non risulti meritevole di approvazione per motivi tecnici, ambientali o formali, respinge la domanda dandone comunicazione scritta all’interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione, sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione.

Indi, anche in pendenza dell’approvazione di detta deliberazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa, il Sindaco provvede a chiedere il nulla-osta del Ministero dei Lavori Pubblici o del Provveditorato alle Opere Pubbliche, a norma dell’arr. 28 della Legge Urbanistica vigente.

Intervenuto detto nulla-osta, nonché l’approvazione della deliberazione consiliare, a norma dell’art. 41/octies della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, si procede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante. Il Sindaco quindi, rilascia l’autorizzazione della lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.

 

Art. 85 - Validità dell’autorizzazione per la lottizzazione

L’autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di anni 10. Può essere prescritto anche un termine più breve.

 

Art. 86 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi - Progetti relativi, esecuzione, controlli

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste nei Piani urbanistici vigenti e nelle relative norme di attuazione. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli del le opere di urbanizzazione secondaria o quelli per l’allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono ottenere la licenza edilizia così come previsto dall’art. 2 del presente Regolamento. Gli uffici e servizi comunali possono in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità di progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e dell’ultimazione degli stessi.

 

Art. 87 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante

Qualora, scaduto il termine di validità dell’autorizzazione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione che viene incamerata dal Comune, il quale ha facoltà di provvedere all’ultimazione delle opere di urbanizzazione, addebitando le spese agli interessati maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni.

 

Art. 88 - Svincolo della cauzione a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione

Lo svincolo della cauzione avviene su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 503; dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune.

Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste.

Le operazioni di collaudo devono essere effettuate entro tre mesi dal compimento delle opere.

 

Art. 89 - Licenze edilizie nella lottizzazione

Per la domanda ed il rilascio delle licenze edilizie nel la lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo I del presente Regolamento.

 

Art. 90 - Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione

Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro il termine di 180 gg. un progetto di lottizzazione delle aree stesse, indicandone i criteri e le previsioni di massima.

Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d’ufficio.

Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l’accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati.

In caso contrario, il Comune ha facoltà di provvedere alla espropriazione delle aree.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all’art. 81 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni incompatibili rispetto ai criteri indicati e alle successive prescrizioni che il Sindaco abbia loro motivatamente formulate.

 

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

CAPO I - DEROGHE – ADEGUAMENTO COSTRUZIONI PREESISTENTI – CONTROLLI E REPRESSIONE ABUSI - SANZIONI

Art. 91 -